(1) Il Comprensorio può proporre autonomamente e/o su indicazione di medici aderenti alla medicina di gruppo la costituzione in via sperimentale e con la partecipazione volontaria dei medici, di forme organizzative complesse innovative (equipes territoriali) ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale, in grado di sviluppare meccanismi di coordinamento ed integrazione aziendale e di garantire le migliori risposte al bisogno di salute degli assistiti.
(2) Devono costituire momento organizzativo della medicina generale e delle altre professionalità presenti nel distretto per l'erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, provinciale e aziendale.
(3) Possono farne parte sia medici di medicina generale che pediatri di libera scelta che devono garantire l'integrazione con le figure professionali deputate alla continuità assistenziale, all'assistenza specialistica ambulatoriale, all'assistenza infermieristica e riabilitativa ambulatoriale e domiciliare, all'assistenza socio-sanitaria integrata, secondo programmi elaborati dal Comprensorio e concordati.
(4) Sono organismo operativo del distretto e come tali trovano preferibilmente sede nelle strutture distrettuali del Comprensorio, il quale mette a disposizione direttamente o indirettamente tramite accordi con altri soggetti, locali, attrezzature e personale necessario per il conseguimento degli obiettivi e programmi della sperimentazione, secondo accordi contrattuali la cui definizione viene demandata a specifica contrattazione tra rappresentanti dei medici partecipanti ed il Comprensorio, sentite le OOSS.