In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 39 (Visite occasionali)

(1) I medici di medicina generale sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.

(2) I medici, tuttavia, prestano la propria opera in favore di cittadini che necessitino dell'assistenza medica per inderogabili prestazioni sanitarie.

(3) Le visite di cui al comma 2, richieste nella normale fascia oraria di attività convenzionata e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive:

  • -  visita ambulatoriale: fino a Euro 40,00
  • -  visita domiciliare: fino a Euro 60,00
  • -  Eventuali visite richieste nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sono compensate direttamente dall' assistito a tariffa massima di Euro 80,00.

(4) E` fatto obbligo al medico informare l'assistito preventivamente degli oneri a suo carico e delle eventuali alternative.

(5) Eventuali visite relative a cittadini in età pediatrica residenti in Provincia di Bolzano e non in carico al medico di medicina generale, sono compensate direttamente dall'assistito con le tariffe previste dal comma 3, se richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, e con la tariffa di Euro 65,00 se richieste nelle rimanenti fasce orarie.

(6) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B, erogate ai cittadini indicati nel comma 2 e 5, vengono notulate dal medico al Comprensorio.

(7) Le tariffe di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(8) In deroga a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, ai sensi delle vigenti norme, il cittadino straniero che esibisce la tessera europea assicurazione malattia usufruisce delle prestazioni previste dal Servizio sanitario provinciale con le modalità stabilite ai successivi commi 9, 10 e 11.

(9) In tal caso il medico notula al Comprensorio di iscrizione le anzidette prestazioni, annotando gli estremi della tessera europea assicurazione malattia, i dati anagrafici dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata, secondo le modalità impartite dal Comprensorio.

(10) Ove non in funzione il servizio di guardia turistica, oltre alle eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B, al medico sono riconosciuti i seguenti compensi:

  • -  Euro 40,00 per le visite ambulatoriali ed Euro 60,00 per le visite domiciliari;
  • -  Euro 80,00 per le visite richieste nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

(11) Ove in funzione il servizio di guardia turistica, eventuali prestazioni richieste durante la normale fascia oraria di attività convenzionata o durante l'orario di servizio della continuità assistenziale, verranno compensate direttamente dall'assistito a tariffa libero professionale, così come qualunque prestazione richiesta senza poter esibire il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico.

(12) Il medico è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando tutti i dati anagrafici necessari per l'identificazione dell'assistito.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionAction1. DEFINIZIONE DELLA MEDICINA GENERALE
ActionAction2. LE CARATTERISTICHE DELLA MEDICINA GENERALE/ DI FAMIGLIA
ActionActionPrincipi generali
ActionActionAssistenza primaria
ActionActionArt. 14 (Rapporto ottimale)
ActionActionArt. 15 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)
ActionActionArt. 16 (Instaurazione del rapporto convenzionale)
ActionActionArt. 17 (Requisiti e apertura degli studi medici)
ActionActionArt. 18 (Sostituzioni)
ActionActionArt. 19 (Incarichi provvisori)
ActionActionArt. 20 (Massimale di scelte e sue limitazioni)
ActionActionArt. 21 (Scelta del medico)
ActionActionArt. 22 (Revoca e ricusazione della scelta)
ActionActionArt. 23 (Revoche d'ufficio)
ActionActionArt. 24 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)
ActionActionArt. 25 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)
ActionActionArt. 26 (Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa)
ActionActionArt. 27 (Compiti con compenso a quota variabile)
ActionActionArt. 28 (Visite ambulatoriali e domiciliari)
ActionActionArt. 29 (Consulto con lo specialista)
ActionActionArt. 30 (Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero)
ActionActionArt. 31 (Assistenza farmaceutica e modulistica)
ActionActionArt. 32 (Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali)
ActionActionArt. 33 (Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti)
ActionActionArt. 34 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)
ActionActionArt. 35 (Medicina di gruppo)
ActionActionArt. 36 (Medicina in rete)
ActionActionArt. 37 (Interventi socio – assistenziali)
ActionActionArt. 38 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)
ActionActionArt. 39 (Visite occasionali)
ActionActionArt. 40 (Libera professione)
ActionActionArt. 41 (Informazioni al pubblico)
ActionActionArt. 42 (Trattamento economico)
ActionActionArt. 43 (Contributi previdenziali, per l'assicurazione di malattia e contro gli infortuni)
ActionActionArt. 44 (Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria del Comprensorio)
ActionActionArt. 45 (Prestazioni e attività aggiuntive)
ActionActionArt. 46 (Forme organizzative innovative: equipes territoriali)
ActionActionArt. 47 (Trattamento economico per la partecipazione a equipes territoriali)
ActionActionArt. 48 (Continuità assistenziale)
ActionActionArt. 49 (Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi)
ActionActionArt. 50 (Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali)
ActionActionArt. 51 (Continuità assistenziale notturna nei giorni feriali nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)
ActionActionArt. 52 (Continuità assistenziale festiva e prefestiva nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)
ActionActionArt. 53 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)
ActionActionArt. 54 (Assistenza ai turisti)
ActionActionArt. 55 (Obbligatorietà delle prestazioni)
ActionActionArt. 56 (Disapplicazione dei vecchi accordi)
ActionActionArt. 57 (Norme finali)
ActionActionArt. 58 (Norme transitorie)
ActionAction
ActionActionPrestazioni aggiuntive
ActionActionALLEGATO C (art. 32)
ActionActionAssistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
ActionActionAssistenza domiciliare integrata
ActionActionAssistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e comunità
ActionActionAllegato G (artt. 5 e 15)
ActionActionFormazione delle graduatorie
ActionActionAttività didattica e tutoriale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) Accordo15 settembre 2008 
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionActiond) Accordo5 maggio 2009
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionActioni) Accordo 22 dicembre 1998
ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico