(1) Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 526/1982, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi del Comprensorio competente, sono riattribuite automaticamente al medico dal momento in cui cessa il periodo di sospensione temporanea.
(2) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso; resta invariata la situazione di scelta medica dei familiari a carico. Il Comprensorio è tenuto a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.
(3) In caso di trasferimento di residenza, il Comprensorio presso il quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza al Comprensorio di provenienza del cittadino stesso perchè provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. I comprensori, che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento in altri Comprensori/Aziende, alla revoca d'ufficio; resta invariata la situazione di scelta medica dei familiari a carico. Il Comprensorio è tenuto a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati tempestivamente e comunque entro tre mesi dall'evento.
(4) Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi, la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato.