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In vigore al: 21/11/2014

a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 15 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)

(1) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre, nonché in qualsiasi altro momento in caso di comprovata necessità, i Comprensori pubblicano sul Bollettino Ufficiale delle Regione Autonoma Trentino-Alto-Adige e sul sito Internet del Comprensorio, l'elenco delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuate nel corso del semestre precedente, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, tenendo presente eventuali pensionamenti del semestre in corso. Qualora gli iscritti del medico di medicina generale uscente non possano essere acquisiti dagli altri medici operanti nell'ambito territoriale o distretto, tale posto sarà bandito nel semestre precedente.

(2) In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, i Comprensori possono indicare il Comune o la zona in cui deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale.

(3) Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  • a)  I medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l' assistenza primaria istituiti nell'ambito provinciale ai sensi dell'articolo 14, che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario provinciale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale, attività programmata nei servizi territoriali e attività di medico igienista distrettuale nonché di coordinatore di distretto. Queste circostanze devono essere indicate nella domanda. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascun distretto o ambito territoriale. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
  • b)  i medici che nell' ultimo giorno utile per la presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:
    • -  iscrizione all' albo professionale;
    • -  in possesso dell' attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 26.7.76, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni;
    • -  in possesso dei requisiti di cui all' articolo 12 della legge provinciale 13.11.1995, n. 22 oppure in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dalla legge provinciale 15.11.2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
    • -  non hanno superato il limite di età massima secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

(4) Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande ai Comprensori competenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di imposta di bollo.

(5) In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 attestante la sussistenza dei presupposti e dei titoli dichiarati, nonché se alla data di presentazione della domanda gli aspiranti abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, se godono di un trattamento di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera G).

(6) Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti per i medici di cui alla lettera b) del comma 3 viene predisposta una graduatoria secondo i criteri indicati nell'allegato H).

(7) Al fine del conferimento degli incarichi il Comprensorio formula per ogni distretto o ambito territoriale carente una apposita graduatoria dei medici di cui al comma 3, dando la precedenza ai medici di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria.

(8) Per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria, i comprensori, fatto salvo quanto disposto al comma 7, riservano;

  • a)  una percentuale del 90 per cento a favore dei medici in possesso dell' attestato di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 15.11.2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
  • b)  una percentuale del 10 per cento a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.

(9) Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

(10) Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'articolo 16 comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza al novantesimo giorno e comunque dal giorno dell'inizio dell'attività nella nuova sede assegnata.

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