(1) La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 833/1978 e dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.
(2) Agli effetti del comma 1 l'assistenza primaria è organizzata per distretti o ambiti territoriali.
(3) Il Comprensorio cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per distretti o ambiti territoriali.
(4) Per ciascun distretto o ambito territoriale, può essere iscritto soltanto un medico ogni 1500 residenti o frazione di 1500, superiore a 750, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, nonché gli ospiti di case di riposo senza scelta medica, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nei distretti o ambiti territoriali dove non opera un medico specialista pediatra di libera scelta, per oggettive esigenze, può essere detratta la popolazione di età compresa tra 0-6 anni.
(5) Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimali esistenti al di sotto di 1500 scelte a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco, derivino esse dall'applicazione dell'articolo 20 o dalla volontà dei medici.
(6) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
(7) In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.