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In vigore al: 21/11/2014

e) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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Per residenze protette si intendono i centri di degenza, le case di riposo con reparti di degenza annessi e le case di riposo di cui all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano stipulato con il Comprensorio una convenzione ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

  • 1)  Per l' istituzione di raccordo tra ospedale e territorio sita a Sarentino sarà stipulato un accordo a livello comprensoriale ad hoc tra i sindacati firmatari del presente accordo ed il Comprensorio di Bolzano. Sino alla stipula di questo accordo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Allegato F del precedente accordo collettivo provinciale.
  • 2)  Assistenza medica ai pazienti dichiarati non autosufficienti ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 2961 del 3 settembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, ospiti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 del 10 gennaio 1994.
    Per l'assistenza medica agli iscritti non autosufficienti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 del 10 gennaio 1994, ai medici di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico, viene riconosciuto il compenso di Euro 39,78 mensili per ogni paziente per il quale sussiste lo stato di non autosufficienza media o grave e il pagamento di eventuali prestazioni aggiuntive erogate.
    Per le persone non ambulabili, ospiti di case di riposo e centri di degenza, per le quali sussiste lo stato di autosufficienza o non autosufficienza lieve, potrà essere richiesta, in via eccezionale, l'autorizzazione all'erogazione di assistenza programmata domiciliare ai sensi dell'allegato D) del presente accordo collettivo.
    Se l'assistenza medica nelle dette strutture viene garantita da più medici di medicina generale la rispettiva quota mensile va ripartita tra gli stessi secondo accordi presi tra di loro e comunicati al Comprensorio. Gli accessi di assistenza avvengono in base alle necessità ed includono anche i colloqui con il personale specializzato ed i dirigenti delle strutture.
    Nei giorni festivi e prefestivi l'assistenza medica è garantita dal servizio di continuità assistenziale.
    Quando i medici di medicina generale saranno disponibili ad assistere secondo le modalità di cui sopra i pazienti delle sopraccitate strutture – anche in ambito cittadino – le modalità di cui sopra saranno estese a tutto l'ambito provinciale.
    In alternativa alle modalità di cui al punto 2) del presente allegato F) il Comprensorio– previo accordo con il centro di degenza/la casa di riposo - può unilateralmente sospendere le scelte effettuate dagli ospiti in stato di non autosufficienza media o grave ai sensi della delibera della Giunta provinciale di data 03.09.2001, n. 2961. In tal caso la quota fissa di cui al punto 1 dell'articolo 42, la quota fissa per gli assistiti sopra il 75° anno di età, il compenso per i pazienti in stato di non autosufficienza media o grave nonché gli importi delle prestazioni aggiuntive non spettano al medico la cui scelta è stata sospesa. I fondi risparmiati in questo modo sono destinati al conferimento di un incarico preferibilmente ad uno o piú medici di medicina generale che provvede all'assistenza degli ospiti in stato di non autosufficienza media o grave.
1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

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