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In vigore al: 21/11/2014

e) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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(1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di medicina generale sono quelle elencate in calce al presente allegato B nel "nomenclatore tariffario. I medici di medicina generale si impegnano ad eseguire tali prestazioni negli studi medici o a domicilio, secondo scienza e coscienza.

(2) Il Comprensorio, con modalità da individuare e concordare in loco nell'ambito del comitato di cui all'articolo 9, si impegna a gestire lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi provenienti da attività di assistenza sanitaria, assumendosene l'onere economico.

(3) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni aggiuntive sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente.

(4) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere/dovere del Comprensorio di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per l'effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.

(5) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico invia entro la fine del mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, numero del codice fiscale e firma dell'assistito. Eventuali riepiloghi inviati oltre il limite fissato nella prima frase del presente comma, vengono liquidati entro i sei mesi successivi alla data di presentazione.

(6) Al medico spettano i compensi omnicomprensivi, ad esclusione di quelli previsti alla lettera B), indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può essere messo a carico dell'assistito.

(7) I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).

(8) Il Comprensorio, previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 10, che deve altresì quantificarne la retribuzione, può identificare ulteriori prestazioni aggiuntive da inserire nel nomenclatore tariffario.

Nomenclatore tariffario delle prestazioni aggiuntive

A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione      Tariffe

1. Prima medicazione           27,53

2. Medicazione e sutura di ferita superficiale      45,87

3. Successive medicazioni          18,35

4. Rimozione di punti di sutura e medicazione      27,53

5. Cateterismo uretrale nell'uomo         36,71

6. Cateterismo uretrale nella donna         18,35

7. Tamponamento nasale anteriore         18,35

8. Fleboclisi (unica eseguibile in caso di intervento di urgenza)   27,53

9. Vaccinazione antitetanica           13,76

10.Iniezione sottocutanea desensibilizzante (*)      18,35

11. Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico
(solo su pazienti non ambulanti)        9,17

12. Rimozione corpo estraneo dall'occhio       27,53

13. Asportazione tappo di cerume         13,76

14. Ciclo di fleboclisi, (per ogni fleboclisi)       18,35

15. Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione)   13,76

16. Vaccinazioni non obbligatorie (***)      13,76

17. Ciclo aereosol o inalazioni caldo umide nello studio
professionale del medico (per prestazione singola) (**)   2,75

18. Iniezione endovenosa           13,76

19. Prescrizione e collaudo di presidi nei limiti delle
disposizioni vigenti           10,00

20. incisione e svuotamento di raccolte cutanee superficiali   45,15

B) Prestazioni aggiuntive retribuite sia singole (per il chiarimento del quesito diagnostico o il monitoraggio di patologie) che programmate (nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attività previste dall'articolo 45). A titolo esemplificativo:
Anziani:

- test psicoattitudinali

- test per valutazione di abilità e di socializzazione

- test verbali e non, per valutazione cognitiva

Prevenzione , diagnosi precoce, terapia e follow up, di:

- patologie infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi

- patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.);

- neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavanda vescicale, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant'altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico;

- patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi;

- patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie): spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aereosol (***)

- patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uruflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale;

- pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale: incisione di ascessi, riduzione di lussazione.

(*) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.

(**) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.

(***) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede provinciale o di Comprensorio. Per la conservazione del vaccino che è fornito dal Comprensorio, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione al Comprensorio. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui all'articolo 42, comma 5, lettera b).

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

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