Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Nei rimanenti distretti o ambiti territoriali la continuità assistenziale è svolta da medici di medicina generale ed altri sotto forma di disponibilità domiciliare, secondo le seguenti modalità:
(2) Per le forme di continuità assistenziale indicate nel presente articolo gli assistiti chiamano il numero d'emergenza 118. L'operatore in servizio trasferisce la chiamata al medico di medicina generale.