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In vigore al: 21/11/2014

e) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 26 (Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa)

(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 14, comma 4, determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e di educazione sanitaria, i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.

(2) I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito comprendono:

  • a)  le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni, il medico può avvalersi di supporti tecnologici diagnostici, terapeutici e riabilitativi sia nel proprio studio sia a livello domiciliare;
  • b)  il consulto con lo specialista e l' accesso del medico di medicina generale presso gli ambienti di ricovero;
  • c)  la tenuta e l' aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto previsto dal presente accordo; in caso di nuova scelta medica, a richiesta dell'assistito, il medico fornisce gratuitamente i dati riguardanti le patologie principali di cui il paziente è attualmente affetto nonché le relative terapie in corso. Ulteriori richieste di dati elaborati dal medico di medicina generale devono essere remunerati dall'assistito a tariffa libero professionale;
  • d)  le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell' obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori;
  • e)  la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1 lettera a) e c) nell' ambito scolastico a seguito di specifica richiesta scritta dell'autorità scolastica competente;
  • f)  la certificazione per l' incapacità temporanea al lavoro;
  • g)  la visita medica attestante la certificazione di idoneità al volontariato civile, ove non previsti accertamenti bio-umorali e/o strumentali al fine del rilascio dell' idoneità stessa;
  • h)  l' applicazione di linee guida e percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali concordati tra l'Azienda Sanitaria ed i Sindacati firmatari del presente accordo, limitatamente ai compiti remunerati con la quota fissa per assistito già previsti dal presente accordo.
    Prima che queste linee guida e questi percorsi diagnostici rientrino fra i compiti remunerati con la quota fissa, devono essere definiti da gruppi di lavoro paritetici tra medici di medicina generale e l'Azienda Sanitaria e sperimentate per un periodo definito nell'ambito di un progetto obiettivo. Al termine di tale periodo di sperimentazione, le indicazioni emerse dal progetto obiettivo vengono esaminate dal comitato di cui all'articolo 10 del presente accordo, che si esprime sulla reale possibilità di traduzione delle sperimentazioni in relative linee guida e percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.
  • i)  collaborazione, ognuno per le proprie competenze, con altre categorie professionali del sistema sanitario, come ad esempio servizio infermieristico del distretto, servizio di medicina di base e medici specialisti ospedalieri e del territorio.
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