(1) L'Azienda, sentito il Comitato zonale di cui all'articolo 10, può disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attività di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. L'Azienda non adotta il provvedimento qualora la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento dello specialista. In tal caso l'Azienda adotta le misure di mobilità di cui al precedente articolo.
(2) L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte dell'Azienda su parere del Comitato zonale di cui all'articolo 10 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
(3) Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione dell'orario di attività e/o di revoca dell'incarico è ammessa da parte dell'interessato opposizione al legale rappresentante dell'Azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.
(4) L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
(5) Il legale rappresentante dell'Azienda decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato zonale di cui all'articolo 10 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
(6) Il Comitato zonale di cui all'articolo 10, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, può proporre che il caso sia deferito al Collegio arbitrale di cui all'articolo 12 per i conseguenti provvedimenti.