Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.
(1) Salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono confermati, per i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa al D.P.R. n. 291/1987.