Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.
(1) In deroga al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, sono fatte salve, nei limiti di 48 ore settimanali, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente n. 291/1987.