(1) Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sono riconosciute al sindacato di categoria dei medici specialisti ambulatoriali firmatario del presente accordo 130 ore di distacco sindacale oltre alle ore per la partecipazione alla contrattazione dell'accordo. Le ore di distacco sindacale vengono usufruite durante l'anno solare di riferimento e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.
(2) Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali viene effettuata a cura della Azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo articolo 37.
(3) Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto ai soli sindacati di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello provinciale, e firmatari del presente Accordo.
(4) Il distacco sindacale di cui al punto 1 è calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscano, come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.
(5) Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo nonché della commissione per la contrattazione e l'elaborazione dell'accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali o provinciali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
Qualora queste non coincidano con l'orario di servizio la partecipazione verrà retribuita come prolungamento d'orario. Quando dovute verranno pagate le spese d'accesso.
(6) Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.