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In vigore al: 21/11/2014

i) Accordo 22 dicembre 1998 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali (1/1/1998 - 31/12/1998)
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Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.

Art. 16 (Prestazioni di attività extra-moenia)

(1) L'Azienda può chiedere allo specialista ambulatoriale di svolgere l'attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attività extra-moenia).

(2) Le prestazioni specialistiche in regime di attività extra-moenia, sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso:

  • a)  il domicilio del paziente, ai sensi dell' articolo 25, comma 6, della legge n.833/78;
  • b)  lo studio professionale del medico di fiducia convenzionato;
  • c)  le altre strutture pubbliche del Servizio Sanitario (consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunità terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc.;
  • d)  gli ospedali pubblici del Servizio Sanitario.

(3) L'attività extra-moenia è svolta di norma al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato, ed è preventivamente convenuta con lo specialista interessato.

(4) L'Azienda può chiedere allo specialista la disponibilità a svolgere attività extra-moenia anche durante il suo orario di servizio, sempreché ricorrano oggettive condizioni di fattibilità.

(5) L'attività extra-moenia è richiesta ed autorizzata dall'Azienda.

(6) Per lo svolgimento di attività extra-moenia, a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 28 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

(7) Per lo svolgimento di attività extra-moenia durante l'orario di servizio, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 28 rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

(8) Se l'attività extra-moenia viene svolta al di fuori del comune sede di servizio spetta il rimborso delle spese di accesso.
Se l'attività extra-moenia viene svolta al di fuori del normale orario di servizio il tempo impiegato viene conteggiato come prolungamento d'orario.

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