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In vigore al: 21/11/2014

i) Accordo 22 dicembre 1998 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali (1/1/1998 - 31/12/1998)
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Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.

Art. 10 (Comitato consultivo zonale)

(1) Per tutto l'ambito territoriale della provincia è costituito con provvedimento dell'Amministrazione provinciale un unico comitato consultivo zonale.

(2) Il comitato ha sede presso la sede dell'Azienda U.S.L. Centro-Sud.

(3) L'Azienda U.S.L. Centro-Sud, sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore Provinciale alla Sanità, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al comitato stesso.

(4) Il Comitato è composto da:

  • a)  4 rappresentanti tecnici delle Aziende, designati dai Direttori generali delle 4 Aziende UU.SS.LL. Il rappresentante dell' Azienda U.S.L. Centro-Sud ne assume la presidenza;
  • b)  4 rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo: tali rappresentanti vengono designati:
    1 dal Sindacato firmatario del presente accordo e 3 eletti tra i medici specialisti ambulatoriali.

(5) Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, anche con il sistema del voto postale, avvalendosi della collaborazione del Sindacato firmatario del presente accordo che ne assume anche l'onere economico.

(6) Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.

(7) Il Comitato svolge i seguenti compiti:

  • a)  gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti che operano presso più Aziende dello stesso ambito zonale, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso le singole Aziende con l' indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'articolo 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all'articolo 2, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
  • b)  indicazione, alla Azienda che deve conferire l' incremento di orario, del nominativo dello specialista avente diritto a ricoprire il turno vacante;
  • c)  evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti incaricati ai fini:
    • -  dell' accertamento, sulla scorta dei fogli notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualità di dipendente o di convenzionato, nel momento in cui al sanitario viene conferito un incremento di orario di attività dell'incarico in atto svolto;
    • -  della formulazione alle Aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell' incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune;
  • d)  invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati;
  • e)  procedure di cui agli articoli 4 e 5 del presente Accordo;
  • f)  il Comitato zonale formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza provinciale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo ed alla rapida applicazione delle stesse.
    Il Comitato zonale svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate.

(8) Il Comitato zonale svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori Generali delle Aziende in merito alle attività specialistiche previste dal presente Accordo.

(9) Il Comitato zonale qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola Azienda è integrato dal legale rappresentante dell'Azienda interessata o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale.

(10) Il Comitato zonale si riunisce almeno due volte all'anno e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.

(11) Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo indicato dalla Azienda sede del Comitato zonale. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato zonale.

(12) Le riunioni del Comitato zonale saranno svolte preferibilmente al di fuori dell'orario di lavoro. In tal caso i rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali vengono retribuiti col compenso del prolungamento dell'orario oltre al rimborso delle spese di accesso, qualora dovute.

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