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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 2090 del 23.06.2003
Determinazione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità libero professionale

…omissis…

a) Le attività libero professionali, per le quali può essere attribuita relativa indennità, presuppongono l'abilitazione all'esercizio della relativa attività.
b) Le seguenti attività non possono essere prese in considerazione in sede di attribuzione dell'indennità libero professionale: la collaborazione con il responsabile di progetto (accompagnamento del progetto), nonché l'assistenza alla direzione dei lavori senza responsabilità propria (p. es. contabilità dei lavori).
c) Nella determinazione dell'indennità libero - professionale in favore dei dirigenti occorre tener in debita considerazione che il loro incarico istituzionale consiste nella direzione della struttura affidata.
d) Il direttore di ripartizione assegna ai singoli tecnici gli importi spettanti nel rispetto del fondo assegnato, e determina eventuali aumenti o riduzioni. La liquidazione dell'indennità avviene in forma di acconto nella misura dell'80% del fondo stabilito. Il saldo viene liquidato a fine anno, previa verifica del raggiungimento delle attività e delle prestazioni previste nel programma (art. 13, comma 3, del CCC del 4.7.2002). La Giunta provinciale si riserva il diritto di ridurre il fondo assegnato in caso di gravi manchevolezze nel corso dell'attuazione del programma annuale.
e) Le modifiche in aumento o in diminuzione del numero del personale non hanno nessun riflesso sul fondo determinato.
f) Ogni incarico libero professionale al/alla dipendete deve essere conferito in forma scritta.
g) Esercizio di attività libero professionali tramite tecnici di altre ripartizioni: in tal caso la ripartizione incaricante è tenuta ad esprimersi per iscritto sulla misura dell'indennità libero - professionale; la misura stessa viene poi determinata dal direttore di ripartizione competente per il relativo personale. La verifica del raggiungimento del programma, prevista dall'art. 13, comma 3, del CCC del 2002, deve in ogni caso essere effettuata dalla ripartizione incaricante. Le ripartizioni interessate possono anche concordare che il fondo venga amministrato dalla ripartizione incaricante.
h) Eventi eccezionali (p. es. calamità) possono essere oggetto di esame e valutazione a parte.
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