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3. Per tettoie con una superficie del tetto fino a 50 m² il sindaco, fatte salve le norme in materia di tutela del paesaggio, sentito il parere del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente rilascia l'autorizzazione a costruire.
4. Per tettoie con una superficie del tetto maggiore di 50 m² e fino a 150 m² è necessaria la concessione edilizia. Per essa viene richiesta l'autorizzazione paesaggistica e forestale. Occorre tener conto che secondo la legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, in caso di una capacità di deposito di oltre 50 tonnellate e di una distanza del deposito da altri edifici inferiore a 100 m vigono disposizioni antiincendio e obblighi più rigorosi.
5. Tettoie con una superficie del tetto di oltre 150 m² o con un'altezza di oltre 5,0 m non possono essere realizzate nel bosco e nel verde agricolo.