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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 189 del 26.01.2009
Criteri per la classificazione di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, come sottoprodotti

Allegato

Terre e rocce da scavo, anche di gallerie

1. Introduzione

1.1. Nei lavori di edilizia e nelle attività agricole viene prelevato e scavato il suolo composto da terre e rocce. Il materiale da scavo può essere utilizzato come riempimento nello stesso sito in cui è stato scavato o asportato e utilizzato altrove o smaltito.

1.2. Con l’utilizzo del materiale da scavo non inquinato vengono risparmiate risorse in quanto si limitano gli interventi in natura tramite l’estrazione di ghiaia e si evita la realizzazione di inutili discariche. Naturalmente il materiale da scavo inquinato deve essere inviato a un corretto trattamento o smaltimento ai sensi della normativa specifica.

1.3. Con questi criteri viene definito come può essere valutato e utilizzato il suolo scavato e non contaminato.

 
2. Definizione e utilizzo
2.1. Terre e rocce da scavo, anche di gallerie

2.1.1. Terra e roccia da scavo, anche di gallerie (di seguito denominato materiale da scavo): si intende il materiale proveniente da scavi (di opere dell’edilizia, dell’agricoltura, ecc.) come pure da scavi di gallerie, caverne e condotte in roccia.

2.2. Esclusioni

2.2.1. In base alla direttiva 2008/2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 22.11.2008, “terre e rocce da scavo” sono rifiuti. Ai sensi dell’art. 2 sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva rifiuti solamente “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”; in questo caso non si applicano ne la legislazione sui rifiuti ne questa deliberazione.

2.2.3. I servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso sono esclusi dagli obblighi della presente deliberazione nell’utilizzo del materiale da scavo come sottoprodotto.

2.3. Rifiuto

2.3.1. Secondo l’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, il materiale da scavo è considerato rifiuto, se il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

2.3.2. Il materiale da scavo è regolato dalle disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvati dalla deliberazione 4 aprile 2005, n. 1072, se è contaminato ai sensi della citata deliberazione.

2.3.3. Il materiale da scavo viene considerato potenzialmente contaminato se proviene da un sito sul quale è stata condotta una delle attività elencate nell’allegato 1. Questo scavo deve essere sottoposto a un piano della caratterizzazione di cui alla deliberazione 4 aprile 2005, n. 1072. Se dal piano della caratterizzazione risulta che lo scavo è contaminato deve essere effettuato il risanamento ai sensi della deliberazione n. 1072/2005.

2.4. Prodotto

2.4.1. Il materiale da scavo viene considerato un prodotto, quando sia originato da un processo direttamente destinato alla sua produzione, come cave e torbiere. In questo caso si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 3 “Disciplina delle cave e delle torbiere”

2.5. Terre e rocce come sottoprodotto

2.5.1. Secondo l’articolo 3 comma 1 lettera c) della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, la Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali “le terre e rocce da scavo, anche di gallerie” sono considerati come sottoprodotti. Il materiale da scavo derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che il materiale da scavo sarà ulteriormente utilizzato,

b)  il materiale da scavo può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale,

c)  il materiale da scavo è prodotto come parte integrante di un processo di produzione,

d)  l’ulteriore utilizzo è legale, ossia il materiale da scavo soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

2.5.2. Il materiale da scavo che sia originato da un processo non direttamente destinato alla loro produzione e che non rientra nel punto 2.3. viene considerato come sottoprodotto se vi è la certezza del suo utilizzo come:

a) sostituzione di materie prime

Il materiale da scavo può essere utilizzato in sostituzione di materie prime in quanto corrisponde a materie elencate nell’elenco prezzi informativi per opere edili e non edili della Provincia autonoma di Bolzano o simile. Il materiale da scavo che ha già le caratteristiche delle materie prime può essere trattato, anche al di fuori del cantiere, nell’ambito della normale pratica industriale per esempio per selezionarlo in singole frazioni, macinarlo, essiccarlo o vagliarlo.

 

b) Riempimento

Il materiale da scavo può essere utilizzato come riempimento previa autorizzazione di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. “tutela del paesaggio” o altre autorizzazioni per il riempimento.

 

3. Deposito intermedio

3.1. Il materiale da scavo può essere conferito in un deposito intermedio sul posto o fuori dal cantiere nel rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio fino all’ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 72 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e deve essere certo che viene utilizzato entro questo termine come sostituzione di materie prime o per riempimenti.

3.2. I depositi esistenti, che derivano da lavori che sono ultimati ai sensi dell’articolo 72 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “urbanistica”, devono entro 1 anno dalla pubblicazione della presente deliberazione essere utilizzati in sostituzione di materie prime o come riempimenti sul luogo o altrove ai sensi del punto 2.5.2. o smaltiti.

 

4. Certificato di utilizzo

4.1.  Con il certificato di utilizzo si dimostra la certezza dell’utilizzo del materiale da scavo non contaminato. Per questo motivo il committente e la ditta che ha eseguito lo scavo devono dimostrare tramite il possesso del certificato di utilizzo l’uso del materiale da scavo come sottoprodotto. Il certificato di utilizzo deve contenere (v. modello allegato 2):

a) Committente

b) Ditta che esegue lo scavo

c) Data inizio dei lavori

d) Luogo dello scavo

e) Quantità del materiale da scavo non contaminato

f) Tipologia del materiale da scavo non contaminato

g) Luogo di deposito intermedio al di fuori dal cantiere con indicazione della quantità

h) luogo di utilizzo del materiale da scavo con indicazione della quantità

per dimostrare l’effettivo utilizzo per riempimenti bisogna inoltre avere:

Copia della relativa approvazione di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Approvazione tutela del paesaggio” o di altra autorizzazione;

per dimostrare l’effettivo utilizzo come materia prima bisogna inoltre avere:

“Nome ed indirizzo del destinatario”.

4.2.  Il committente e la ditta che ha eseguito lo scavo devono conservare il certificato di utilizzo con i relativi documenti di cui al punto 4.1.h) almeno 3 anni dalla data di utilizzo.

4.3.  Per scavi fino a 50 m³ non è necessario il certificato di utilizzo di cui al punto 4.1.

4.4. Il certificato di utilizzo può essere sostituito da un atto autorizzativo (concessione edilizia, approvazione tutela del paesaggio, VIA, ecc.) contenente tutti i dati relativi al certificato di utilizzo.

 

5. Entrata in vigore e disposizione transitoria

5.1.  Le disposizioni della presente deliberazione entrano in vigore con la pubblicazione e valgono per tutti i lavori, per i quali è stata effettuata la comunicazione di inizio di attività dopo la pubblicazione della presente deliberazione.

5.2.  I cantieri aperti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione devono utilizzare il materiale da scavo ai sensi del punto 2.5.2. entro 2 anni. Se il cantiere viene chiuso dopo questi 2 anni il materiale da scavo deve essere utilizzato ai sensi del punto 2.5.2. entro il termine di chiusura.

 

Allegato 1

Elenco delle attività di cui al punto 2.3.3.(“siti potenzialmente contaminati”)

1. Tutte le attività che rientrano nelle disposizioni di cui al DPP n. 6/2008 (deposito di sostanze inquinanti oltre 1.000 l)

2. Produzione di gas; distribuzione di combustibili      gassosi mediante condotte

3. Industria petrolifera

4. Commercio di combustibili non gassosi

5. Poligono

6. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

7. Industria del legno

8. Produzione di cemento

9. Metallurgia

10. Riparazione di macchine ed apparecchiature

11. Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature

12. Impianti trattamento rifiuti

13. Stampa

14. Fabbricazione di prodotti chimici

15. Fabbricazione di articoli in pelle e scarpe

16. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

17. Produzione di fitofarmaci

18. Produzione di concimi chimici

19.  Punti di vendita di carburanti

20. Areali ferroviari

 

Allegato 2

 

Modello di attestato di utilizzo di cui al punto 4


Certificato di utilizzo

di cui al punto 4 della deliberazione n. …../2009

 
 

a) Committente…………………………..…………………………………………………….………………

 

b) Ditta che esegue lo scavo ………………………………………………………………………….……

 

c) Data inizio dei lavori:………………………………………………………………………….…………..

 

d) Luogo dello scavo ……………….…………………………………………………………………………

 

e) Quantità del materiale da scavo non contaminato (m³)……………………………………...

 

f) Tipologia del materiale da scavo non contaminato:

Sabbia

Terra

Sassi

Ghiaia

Humus

Altro………………………………………………………………………………….……………………..

 

g) Luogo di deposito intermedio al di fuori dal cantiere con indicazione della quantità (m³) …………………………………………..…………………………………………………………………………..……

 

h) luogo di utilizzo del materiale da scavo con indicazione della quantità (m³):

……………………………………………………………………………………………………………………….…….

per dimostrare l’effettivo utilizzo per riempimenti bisogna inoltre avere:

Copia della relativa approvazione di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Approvazione tutela del paesaggio” o altra autorizzazione;

 

per dimostrare l’effettivo utilizzo come materia prima bisogna inoltre avere:

Nome ed indirizzo destinatario………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………………..…………..

 
 
Firma committente……………………………………………………………………………………………………..….
 
Firma ditta che esegue lo scavo…………………………………………………………………………..……….……
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