1.1 Per la valutazione del rapporto di connessione di cui all’articolo 3 della legge provinciale, si applicano i seguenti criteri:
1.2 Lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 3 della legge provinciale, da parte degli operatori agrituristici presuppone una superficie minima dell’azienda agricola: 0,5 ettari di frutteto, vigneto, superficie ortofrutticola, oppure un ettaro di prato, superfici arative o foraggiere avvicendate. Per aziende, che coltivino esclusivamente superfici foraggiere è richiesto il mantenimento effettivo di almeno 0,4 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggiera, in ogni caso però di almeno 1 UBA in azienda.
1.3 L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.
1.4 Per aziende che superano il suddetto limite, il calcolo della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica, avviene in modo seguente:
- per le aziende, che danno ospitalità in alloggi con più di 10 posti letto oppure svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande con più di 10 posti a sedere sono da calcolare le giornate lavorative annue riferite all’attività puramente agricola in base all’allegata tabella B. Se il valore soglia di cui all’allegata tabella A, viene raggiunto o superato, prevale l’attività agricola. Se l’attività non viene svolta per l’intero arco dell’anno, il valore soglia è da ridurre in proporzione;
- in caso di svolgimento di attività agrituristiche non elencate nell’allegata tabella A, o qualora i valori soglia indicati non siano applicabili o raggiunti, il conducente è tenuto a dimostrare opportunamente la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica, con riferimento al tempo di lavoro.
1.5 I valori di cui alle tabelle A e B sono applicabili esclusivamente per la valutazione del rapporto tra attivitá agrituristica e agricola ai sensi dell’ articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 19.09.2008.