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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 4567 del 01.12.2008
Modalità per la concessione di assegni di studio per la formazione di base delle professioni sanitarie, degli operatori tecnici e del personale ausiliario in ambito sanitario- anno scolastico 2008/2009

Allegato A)
Modalitá per la concessione di assegni di studio per la formazione di base delle professioni sanitarie, degli operatori tecnici e del personale ausiliario in ambito sanitario - anno scolastico 2008/2009
( L.P. 15.11.2002, n. 14, art. 4, comma b)
 

DISPOSIZIONI GENERALI

A coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base in ambito sanitario per la frequenza dei quali non è richiesto il diploma di maturità e per i quali sussiste documentato fabbisogno nell´ambito sanitario, sono concessi assegni di studio in base ai criteri di cui ai punti successivi, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all´ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Per ciascun anno scolastico il/la richiedente può presentare solo una domanda di assegno di studio, per la frequenza di un corso di formazione di base oppure di un corso di formazione specialistica (post-base).

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono richiedere un assegno di studio gli/studenti/esse che:

1a) frequentano scuole o corsi in provincia di Bolzano, se

- sono cittadini/e dell´Unione Europea;

oppure

- sono cittadini/e extracomunitari/e e risiedono ininterrottamente da almeno 1 anno in provincia di Bolzano;

 

1b) frequentano scuole o corsi fuori provincia di Bolzano, se

-sono cittadini/e italiani/e e risiedono ininterrottamente da almeno 2 anni in provincia di Bolzano;

oppure

-sono cittadini/e di un altro stato dell´Unione Europea, che ammette cittadini/e italiani/e alle provvidenze per il diritto allo studio, e risiedono ininterrotta-mente da almeno 2 anni in provincia di Bolzano;

 

2)     sono iscritti/e a scuole o corsi di formazione di base in ambito sanitario per la frequenza dei quali non è richiesto il diploma di maturità;

3)     necessitano di sostenere a proprio carico le spese relative alla frequenza della scuola o del corso;

4)     appartengono ad una famiglia il cui reddito del 2007, tenuto conto del patrimonio e delle quote esenti, non era superiore a € 27.000,00;

5)     nell´anno 2008/2009, non beneficiano per lo stesso corso di altre prestazioni finanziarie a carico di istituzioni o di enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche; in caso contrario, gli/le studente/sse possono optare per l´una o l´altra forma di assistenza. Fanno eccezione le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio dell´Unione Europea.

Nel caso di scuole o corsi frequentati all´estero, è necessario che il titolo di studio sia riconosciuto dallo Stato in cui esso é conseguito e in Italia.
Non vengono finanziati i corsi di formazione per massaggiatori, riconosciuti in Italia con il titolo di "Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici", in quanto questi profili ancora esistenti nelle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Provinciale sono ad esaurimento e non sono quindi più disponibili.
 

PERSONE DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DISAGIATA

(1) Per la determinazione della condizione economica disagiata, vengono presi in considerazione il reddito ed il patrimonio dello/a studente/ssa e dei suoi genitori, anche se lo/la studente/ssa non risulta sullo stato di famiglia dei suoi genitori.
Se i genitori sono legalmente divorziati o separati, vengono presi in considerazione il reddito e il patrimonio dello/a studente/essa così come del genitore affidatario. Se il genitore affidatario convive con un'altra persona in una situazione di famiglia di fatto, vengono presi in considerazione anche il reddito ed il patrimonio di quest'ultima.
(2) In deroga al comma 1, il reddito ed il patrimonio dei genitori dello/a studente/ssa NON vengono presi in considerazione, se lo/la studente/ssa:

è orfano/a di entrambi i genitori;

è separato/a legalmente o è divorziato/a;

ha figli/e propri/e conviventi e a carico;

al momento della presentazione della domanda, ha svolto un'attività lavorativa retribuita della durata di almeno tre anni e, nel predetto periodo, ha percepito un reddito lordo complessivo di almeno € 33.000,00. Non vengono presi in considerazione i periodi di disoccupazione, nonché i rapporti di lavoro di durata inferiore a tre mesi.

(3) Se lo/a studente/ssa è coniugato/a, vengono presi in considerazione anche il reddito ed il patrimonio del suo coniuge.
Se lo/la studente/essa vive con un'altra persona in una situazione di famiglia di fatto ed essi hanno figli/e comuni, vengono presi in considerazione anche il reddito e il patrimonio del/la convivente.
 

I) DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per il calcolo del reddito vengono presi in considerazione:

1) il reddito, soggetto all´obbligo della dichiarazione, percepito nel 2007:

a)     il reddito di lavoro dipendente ed i redditi ad esso assimilati di cui al modello „CUD 2008  (righi 1 e 2), al modello „730-3/2008” (rigo 4) o al modello „UNICO Persone Fisiche /2008  (quadro RC, righi RC/5 e RC/9), nonchè il reddito lordo percepito all'estero nel 2007;

b)     gli altri redditi di cui al modello “730-3/2008” (rigo 6 meno righi 4 e 7) o al modello "UNICO - Persone Fisiche /2008" (quadro RN, rigo RN/1 meno rigo RN/2 e sottratto quadro RC, righi RC/5 e RC/9), nonchè il reddito lordo percepito all'estero nell'anno 2007;

2) il reddito percepito nel 2007, anche se non soggetto alla dichiarazione.

 
Non vengono presi in considerazione i seguenti introiti percepiti nell´anno 2007:

· le pensioni di guerra

· le rendite INAIL percepite per l'invalidità civile;

· le pensioni per invalidi civili e le indennità di accompagnamento percepite dall'Ufficio provinciale invalidi civili;

· l'assegno famigliare della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige;

· i contributi per l'affitto dell'Istituto per l'edilizia sociale;

· le borse di studio non tassabili concesse allo/a studente/ssa da enti pubblici;

· il reddito lordo del/dei genitore/i deceduto/i, se lo/la studente/ssa è orfano/a di uno o di entrambi i genitori;

· il reddito derivante da attività lavorativa o dall´esercizio di imprese commerciali – salvo gli utili provenienti dalla partecipazione a società – del/dei genitore/i dello/a studente/ssa iscritto/i nelle liste dei disoccupati presso il competente Ufficio del lavoro, per un periodo ininterrotto di almeno 6 mesi immediatamente precedente alla presentazione della domanda;

· il reddito derivante da attività lavorativa o dall´esercizio di imprese commerciali – salvo gli utili provenienti dalla partecipazione a società – dello/a studente/ssa o del suo coniuge iscritto/a, per un periodo ininterrotto di almeno 6 mesi immediatamente precedente alla presentazione della domanda, nelle liste dei disoccupati presso il competente Ufficio del lavoro; ciò vale soltanto, se trova applicazione la disposizione di cui al comma 2 o 3 del paragrafo "Persone di riferimento per la determinazione della condizione economica disagiata".

3) Altresì non vengono presi in considera-zione il reddito ed il patrimonio distrutti o danneggiati gravemente nel 2007 o nel 2008 da forza maggiore (catastrofi naturali).

4) Gli assegni di mantenimento vengono presi in considerazione solo se, nel calcolo del reddito depurato, viene considerato il reddito di uno solo dei genitori (non del/la convivente). L'importo percepito a titolo di mantenimento è assimilato al reddito di lavoro dipendente.

 

II) VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Disposizioni generali

Per la determinazione della condizione economica disagiata, viene preso in considerazione, oltre al reddito di cui al punto I), anche il patrimonio esistente al momento della presentazione della domanda. Per ogni punto di valutazione del patrimonio, i redditi vengono aumentati di Euro 470,00. Qualora si determinino frazioni di punti, si arrotonda in difetto fino a 0,5 ed in eccesso da 0,6.
Se un'azienda viene gestita in forma di societá di persone (societá semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, societá di fatto ecc.) viene considerata soltanto quella parte dell'intero patrimonio sociale che corrisponde alla quota di partecipazione alla societá da parte della persona interessata. (Esempio: se la partecipazione ammonta al 50%, la valutazione dell'intero patrimonio sociale di cui alle presenti modalitá ammonta a 80 punti, si calcola il 50% degli 80 punti, cioè 40 punti).
 
2. Categorie patrimoniali
Per la valutazione del patrimonio, esso viene suddiviso nelle seguenti categorie:
 
2.1 Agricoltura
 
2.1.1Aziende agricole per la lavo-razione e per la commercializzazione del latte, nonché terreni coltivati e boschi (esclusa la frutticoltura e la viticoltura)
Per questo tipo di azienda, vengono applicati i seguenti criteri di valutazione: l'altitudine, l'estensione (arativo, terreni coltivati e boschi) e le unità di bestiame adulto (UBA). Non vengono valutati le malghe, i pascoli, gli orti per l'uso domestico ed i boschi con una ripresa annuale fino a 0,8 m3/ha.
Per la valutazione del patrimonio, i punti vengono desunti dalle tabelle sottoindicate e sommati. In questa operazione, si deve tenere presente che:

i punti assegnati per l'estensione vengono diminuiti del:

20% per boschi con una ripresa annuale superiore a 0,8 m3/ha

20% per aziende situate oltre 1000 m

40% per aziende situate oltre 1200 m

80% per aziende situate oltre 1500 m

i punti assegnati per l'altitudine vengono ridotti:

del 70% per aziende fino a 10 ha

del 50% per aziende fino a 15 ha

del 30% per aziende fino a 20 ha

 
ALTITUDINE
oltre         1500,1 m  =   0 p.
da 1300,1 a 1500 m =   2 p.
da 1200,1 a1300 m =   4 p.
da 1000,1 a 1200 m =   6 p.
da   800,1 a 1000 m =   8 p.
da   600,1 a   800 m = 10 p.
da       0,1 a   600 m = 12 p.
 
ESTENSIONE
da          0 a 10 ha =   0 p.
da 10,001 a 15 ha =   1 p.
da 15,001 a 20 ha =   3 p.
da 20,001 a 30 ha =   7 p.
da 30,001 a 40 ha = 14 p.
da 40,001 a 50 ha = 25 p.
da 50,001 a 60 ha = 35 p.
da 60,001 a 70 ha = 45 p.
da 70,001 a 90 ha = 55 p.
oltre             90 ha = 80 p.
 
UNITA' BESTIAME ADULTO (UBA)
da   0 a   7 UBA =   0 p.
da   8 a 14 UBA =   3 p.
da 15 a 20 UBA = 10 p.
da 21 a 25 UBA = 17 p.
da 26 a 30 UBA = 24 p.
da 31 a 35 UBA = 32 p.
da 36 a 40 UBA = 40 p.
da 41 a 45 UBA = 50 p.
da 46 a 50 UBA = 60 p.
da 51 a 55 UBA = 70 p.
oltre      55 UBA = 80 p.
 
2.1.2. Aziende frutticole e viticole
Per questo tipo di azienda vengono applicati 2 criteri di valutazione: l'alti-tudine, come dalla corrispondente tabella del punto 2.1.1. e l'estensione come dalla tabella sottoindicata. Per la valutazione del patrimonio i punteggi ottenuti dai due criteri vengono sommati. In questa operazione si deve tenere presente che:

i punti assegnati per l'estensione vengono ridotti del:

40% per aziende situate oltre 1000 m

i punti assegnati per l'altitudine vengono ridotti del:

50% per aziende fino 0,5 ha
30% per aziende fino 1    ha
 
ESTENSIONE
da 0   a      0,5 ha =    2 p.
da 0,501 a 1,0 ha =    5 p.
da 1,001 a 1,5 ha =  10 p.
da 1,501 a 2,0 ha =  17 p.
da 2,001 a 2,5 ha =  22 p.
da 2,501 a 3,0 ha =  28 p.
da 3,001 a 3,5 ha =  33 p.
da 3,501 a 4,0 ha =  40 p.
da 4,001 a 5,0 ha =  55 p.
da 5,001 a 6,0 ha =  68 p.
da 6,001 a 8,0 ha =100 p.
da 8,001 a 10  ha =115 p.
oltre     10,001 ha =130 p.
 
2.1.3 Aziende dirette in parte alla la-vorazione ed alla commercializzazione del latte ed in parte alla frutticoltura e viticoltura
Per aziende agricole consistenti in parte in aziende agricole per la lavorazione e la commercializzazione del latte ed in parte in aziende frutticole e viticole, il punteggio per l'altitudine si calcola soltanto una volta, considerando l'ubicazione del maso. I punti assegnati per l'estensione vengono calcolati separatamente per tipo di azienda e poi sommati.
 
2.1.4.Giardinerie
in proprietá con serra         50 punti
in proprietà senza serra     30 punti
 
2.1.5. Aziende per la coltivazione di verdura (inclusa la coltivazione di frutti di bosco)
Per questo tipo di azienda vengono applicati 2 criteri di valutazione: l'altitudine, come dalla tabella del punto 2.1.1.) e l'estensione come dalla tabella sottostante. Per la valutazione del patrimonio i punteggi ottenuti dai due criteri vengono sommati. In questa opera-zione si deve tener conto che:

i punti assegnati per l'estensione vengono ridotti del:

60% per aziende situate oltre 1000 m

30% per aziende situate oltre   600 m

i punti assegnati per l'altitudine vengono ridotti del:

70% per aziende fino 0,5 ha

40% per aziende fino 1,0 ha

 
ESTENSIONE
0        a  0,5 ha =   2 P.
da 0,501 a 1,0  ha =   4 P.
da 1,001 a 1,5  ha =   7 P.
da 1,501 a 2,0  ha = 10 P.
da 2,001 a 3,0  ha = 18 P.
da 3,001 a 4,0  ha = 29 P.
da 4,001 a 5,0  ha = 45 P.
oltre 5,001 ha = 80 P.
Se le aziende o singole parti di esse di cui alle cifre 2.1.1-2-3-4-5 sono date o gestite in affitto, il punteggio per l´estensione e per l´altitudine viene ridotto del 50%.
 
2.2. Industria alberghiera ed affitta-camere
 
2.2.1 Suddivisione dei comuni dell´Alto Adige
 
Ai fini della valutazione del patrimonio di questo settore il territorio della Provincia di Bolzano viene suddiviso in cinque zone: zona A, zona B, zona C,zona De zonaE:
 
la zona A comprende i seguenti comuni:
Badia, Valle Aurina, Lagundo, Bolzano, Bressanone, Brunico, Marebbe, Appiano, Caldaro, Castelrotto, Corvara, Lana, Merano, Rio Pusteria, Naturno, Valdaora, Parcines, Rasun-Anterselva, Renon, Campo Tures, Scena, Senales, Sesto, Ortisei, Tirolo, Dobbiaco, Selva Gardena;
 
la zona B comprende i seguenti comuni:
Ora, Nova Ponente, Gais, Curon, San Candido, Chienes, Laces, Laives, Malles, Marlengo, Naz/Sciaves, Racines, Sarentino, Silandro, Vipiteno, Stelvio, San Leonardo i. P., San Lorenzo, S. Cristina, Terento, Termeno, Fiè, Monguelfo, Nova Levante;
 
la zona C comprende i seguenti comuni:
Aldino, Brennero, Casies, Avelengo, Cornedo, Chiusa, Laion, Selva dei Molini, Nalles, Falzes, Vizze, Prato a. St., Braies, Riffiano, S. Martino i. P., Tires, Terlano, Tesimo, Cermes, Ultimo, Varna, Villandro, Funes;
 
la zona D comprende i seguenti comuni:
Andriano, Barbiano, Postal, Velturno, Campo di Trens, Castelbello/Ciardes, Caines, Cortaccia, Luson, Martello, Montagna, Moso i. P., Egna, Villabassa, Rodengo, Salorno, S. Martino in Badia, Trodena, Vandoies, La Valle;
 
la zona E comprende i seguenti comuni:
Anterivo, Bronzolo, Fortezza, Gargazzone, Glorenza, S. Genesio, Cortina all'Adige, Lasa, Lauregno, Magrè, Meltina, Perca, Vadena, Plaus, Predoi, Proves, Sluderno, S. Pancrazio, Tubre, Senale/S. Felice, Verano, Ponte Gardena;
 
I punti di cui al successivo punto 2.2.3 si applicano per le aziende situate nella zona A. Per le aziende che si trovano in altre zone, i punti vengono ridotti come segue:
 
del 20 % per le aziende nella zona B;
del 40 % per le aziende nella zona C;
del 60 % per le aziende nella zona D;
del 80 % per le aziende nella zona E.
2.2.2Classificazione delle aziende
 
Ai fini della valutazione del patrimonio le aziende di questo settore vengono classificate come segue:

a) ristoranti - bar - ristori di campagna - rifugi;

b) aziende alberghiere a 4 o 5 stelle;

c) aziende alberghiere a 3 stelle;

d) aziende alberghiere a 1 o 2 stelle;

e) attivitá di affittacamere, ostelli;

f) residence.

 
2.2.3 Valutazione
Per la categoria ristorante - bar – ristoro di campagna - rifugio i punti sottoindicati vengono assegnati indipendentemente dalle dimensioni e dalla resa produttiva dell'azienda.
Per le rimanenti categorie il punteggio dipende dal numero dei posti letto.
 
Se il patrimonio aziendale é affittato da terzi, il punteggio viene ridotto del 50% per la parte gestita in affitto.
Ristorante
in proprietá 30 punti
in affitto      15 punti
 
Bar
in proprietá 30 punti
in affitto      15 punti
 
Bar e ristorante
in proprietá 40 punti
in affitto      20 punti
 
Osteriadi campagna /Ristoro di campagna/ chiosco
in proprietá 16 punti
in affitto         8 punti
 
Rifugio
in proprietá 12 punti
in affitto        6 punti
 
Aziende alberghiere con 4 o 5 stelle
da   1 a 40 letti =  50 punti
da 41 a 50 letti =  60 punti
da 51 a 60 letti =  70 punti
da 61 a 70 letti =  80 punti
da 71 a 80 letti =  90 punti
da 81 a 90 letti =100 punti
oltre      90 letti =110 punti
 
Aziende alberghiere con 3 stelle
da   1 a 30 letti =  30 punti
da 31 a 40 letti =  40 punti
da 41 a 50 letti =  50 punti
da 51 a 60 letti =  60 punti
da 61 a 70 letti =  70 punti
da 71 a 80 letti =  80 punti
oltre      80 letti =100 punti
 
Aziende alberghiere con 1 o 2 stelle
da   1 a 10 letti =  15 punti
da 11 a 20 letti =  20 punti
da 21 a 30 letti =  25 punti
da 31 a 40 letti =  30 punti
da 41 a 50 letti =  40 punti
da 51 a 60 letti =  50 punti
da 61 a 70 letti =  60 punti
da 71 a 80 letti =  70 punti
oltre      80 letti =  80 punti
 
Aziende di affittacameree ostelli
da   1 a   3 letti =   4 punti
da   4 a   6 letti =   8 punti
da   7 a 10 letti = 11 punti
da 11 a 20 letti = 15 punti
oltre      20 letti = 20 punti
 
Per ogni singolo residence
da  1 a   2 letti =   5 punti
da  3 a   5 letti = 10 punti
da  6 a 10 letti = 15 punti
oltre     10 letti = 20 punti
 
2.3 Aziende commerciali, industriali ed artigianali, liberi professionisti, rappre-sentanti di commercio, agenti, ecc.
Per la valutazione del patrimonio di questa categoria viene preso in considerazione il numero dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attivitá.
Se i locali sono affittati da terzi, il punteggio viene ridotto del 50% per la parte gestita in affitto.
1 locale        =  7 punti
2 locali         = 11 punti
3 locali         = 15 punti
4 locali         = 20 punti
5 locali         = 27 punti
6 locali         = 34 punti
7 locali         = 42 punti
8 locali         = 50 punti
9 locali         = 60 punti
oltre 9 locali = 65 punti
 
2.4. Unità immobiliari, esclusi i locali di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3
a) unità immobiliari per uso abitazione (appartamenti)
cat. A1, A8, A9     = 15 punti
cat. A7, A10          = 10 punti
cat. A2, A3          =   6 punti
cat. A4, A5, A6, A11     =   3 punti
 
b) negozi, magazzini, garage, ecc.
cat. C1, da D1 a D10     =   7 punti
cat. da C2 a C5     =   4 punti
cat. C6, C7          =   2 punti
 
La prima unitá immobiliare indicata unitamente al corrispondente garage non viene valutata, se viene abitata o utilizzata dai genitori o dal richiedente stesso come prima abitazione, purchè non si tratti di immobili di lusso delle categorie A1, A8 e A9. Il punteggio per i fabbricati locati o affittati a terzi viene ridotto del 50%. Ciò vale anche per gli appartamenti e per i garage utilizzati come abitazione o garage principale dai parenti del richiedente entro il 2° grado, anche senza un contratto di locazione scritto.
 
I locali di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3 non vengono valutati al punto 2.4.
 
2.5 Patrimonio finanziario
Va indicato l'ammontare del patrimonio finanziario - depositi bancari, titoli di stato, partecipazioni azionarie e simili – al momento della presentazione della domanda. Questo importo, dedotto un importo di franchigia di complessivi €31.500,00 (operazione riservata all'ufficio), viene valutato nella misura del 5 per cento.
 

III) QUOTE ESENTI

Dal reddito lordo calcolato nel modo indicato nei precedenti punti I e II vengono detratte le seguenti quote esenti (operazione riservata all´Ufficio):

1. lavoro dipendente:

il 30 % del reddito da lavoro dipendente e del reddito ad esso equiparato. Questa quota esente si applica anche agli importi che non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, ma che sono equiparati al reddito di lavoro dipendente (pensioni, importi corrisposti a titolo di mantenimento, rendite vitalizie, ecc.)

2. il reddito del/la studente/ssa fino ad un massimo di € 5.000,00;
3. coniuge/ convivente: Euro 2.000,00 indipendentemente dal suo reddito;
4. per studenti con figli a carico o orfani di uno o entrambi i genitori:

Euro 2.000,00, se il/la studente/ssa ha solo un o nessun genitore (se orfano/a di uno o entrambi i genitori o se i genitori sono giudizialmente separati o divorziati o non sono sposati), o se il/la studente/ssa è non coniugato/a, separato/a giudizialmente o divorziato/a ed ha figli a proprio carico;

5. per altre persone a carico della famiglia:

Euro 2.000,00 per la 1^ persona

Euro 3.000,00 per la 2^ persona

Euro 4.000,00 per la 3^ persona

Euro 7.000,00 per ogni ulteriore persona

Sono considerate persone a carico, purché risultino dallo stato di famiglia dei genitori del/la studente/ssa o del/la studente/ssa stesso/a:

- gli/le alunni/e, gli/le studenti/esse, i familiari che svolgono un tirocinio non retribuito ed i/le minorenni a carico delle persone di cui vengono presi in considerazione il reddito e il patrimonio;

- i/le disoccupati/e, se iscritti/e per un periodo ininterrotto di almeno 6 mesi immediatamente precedente alla presentazione della domanda nelle liste dei disoccupati presso il competente Ufficio del lavoro;

- persone con una minorazione fisica, psichica o sensoriale di almeno 74% o con un´invalidità di Iao IIacategoria a carico delle persone di cui vengono presi in considerazione il reddito e il patrimonio;

- i nonni del/la studente/ssa purchè abbiano compiuto il 70° anno di età;

- lo/la studente/ssa richiedente, anche se non risulta dallo stato di famiglia dei suoi genitori.

6. per persone portatrici di handicap:

Euro 2.500,00 per ogni persona con una minorazione fisica, psichica o sensoriale documentabile di almeno il 74%, o con un'invaliditá attestabile di Iao IIacategoria. La persona deve risultare dallo stato di famiglia dei genitori del/la studente/ssa o del/la studente/ssa stesso/a.

7. per alunni/ studenti che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio:

Euro 3.000,00 per il primo alunno/ studente (compreso il/la richiedente)

Euro 6.000,00 per il secondo alunno/ studente

Euro 9.000,00 per ogni ulteriore alunno/ studente

 

IV) MODULO DI DOMANDA

Per ottenere l'assegno di studio gli/le interessati/e devono presentare all´Ufficio formazione del personale sanitario apposita domanda in carta libera.
Il modulo deve essere compilato accuratamente dal/la studente/ssa maggiorenne oppure dalla madre o dal padre, se minorenne.
La domanda deve essere firmata in presenza di un/a impiegato/a dell'Ufficio provinciale competente. Nel caso in cui la domanda venisse presentata o spedita tramite posta già firmata, deve essere allegata una fotocopia della carta d'identità del/la richiedente. Ciò vale anche nei casi in cui la documentazione viene spedita tramite fax.
Dalla domanda devono risultare i requisiti, nonché le indicazioni relative al reddito ed al patrimonio di cui al punto II).
La domanda deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

dichiarazione che lo/la studente/ssa nell´anno 2008/2009, non beneficia per lo stesso corso di altre prestazioni finanziarie a carico di istituzioni o di enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche;

il grado di parentela e la professione di tutte le persone comprese nello stato di famiglia dei genitori dello/a studente/ssa nonchè l'eventuale grado di minorazione o di invalidità;

se ricorre il caso, che i genitori del/la studente/ssa o il/la studente/ssa stesso/a, siano giudizialmente separati o divorziati o non coniugati con prole. Dalla dichiarazione deve risultare anche l'importo che il/la studente/ssa e il genitore affidatario hanno percepito nell'anno 2007 per il mantenimento;

se ricorre il caso che uno o entrambi i genitori o sorelle/fratelli del/la studente/ssa sono iscritti per un periodo ininterrotto di almeno 6 mesi immediatamente precedente alla presentazione nella lista dei disoccupati presso il competente Ufficio del lavoro;

quali persone a carico della famiglia sono costrette a risiedere fuori famiglia per motivi di studio (nome, cognome e luogo di studio).

 

V) DOCUMENTI DA ALLEGARE

a) dichiarazione dei redditi
Una copia o fotocopia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2008 (modello CUD 2008, modulo redditi da pensione, mod. 730/2008, oppure modulo UNICO – Persone Fisiche/2008) dai genitori del/la studente/ssa e dal/la studente/ssa stesso/a.
Gli errori materiali provenienti dalla trascrizione degli importi dalla dichiarazione dei redditi negli appositi spazi della domanda, possono essere corretti d´ufficio, senza che il/la richiedente venga escluso/a dalla concessione dell´assegno di studio.
b) descrizione del corso
Descrizione dettagliata del corso frequentato con indicazione di durata, materie, destinatari, finalità del corso.
 
Qualora la domanda non sia stata compilata correttamente o sia incompleta, ai sensi della L.P. n. 17/93 è concesso un termine di 15 gg. a partire dal ricevimento della corrispondente richiesta dell´Ufficio, per regolarizzare, rettificare o integrare la domanda.
 

VI) AMMONTARE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

(1) L'ammontare degli assegni di studio viene determinato, in considerazione del reddito depurato di cui ai punti I) e II), nel modo seguente:
 
assegno di studio

reddito depurato

5.500,00 €von 0 bis 600,00 €
5.300,00 €von 600,01 bis 2.000,00 €
4.900,00 €von 2.000,00 bis 3.000,00 €
4.500,00 €von 3.000,01 bis 4.200,00 €
4.000,00 €von 4.200,01 bis 5.700,00 €
3.600,00 €von 5.700,01 bis 7.900,00 €
3.200,00 €von 7.900,01 bis 9.500,00 €
2.800,00 €von 9.500,01 bis 11.500,00 €
2.380,00 €von 11.500,01 bis 13.600,00 €
1.950,00 €von 13.600,01 bis 16.200,00 €
1.650,00 €von 16.200,01 bis 19.300,00 €
1.230,00 €von 19.300,01 bis 27.000,00 €
(2) Per gli/le studenti/esse con figli/e a proprio carico che, nel 2007, hanno percepito un reddito depurato non superiore ad € 600,00, l'ammontare massimo delle borse di studio di cui al comma 1 viene elevato ad €6.600,00.
(3) Per gli/le studenti/esse che risiedono entro 30 km. dalla sede del corso, l´importo dell´assegno di studio non può superare l´importo delle tasse di iscrizione e frequenza.
Nel caso in cui l´Ufficio competente per la trattazione delle domande di assegno di studio necessiti di un parere tecnico-scientifico relativo ad una domanda pervenuta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione per la formazione continua, di cui all´articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.
 

VII)TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate entro i seguenti termini, pena l´esclusione dal presente bando di concorso:

per i corsi che hanno inizio tra il 01.08.2008 e il 31.12.2008: entro 40 gg. dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige delle presenti modalitá

per i corsi che hanno inizio tra il 01.01.2009 e il 31.07.2009: entro il 4maggio 2009.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata fará fede la data del timbro postale dell'ufficio postale accettante.
 

VIII) ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE

DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

La Giunta Provinciale delibera la concessione degli assegni di studio, che saranno liquidati agli studenti o per essi ai loro legali rappresentanti.
La liquidazione dell'assegno di studio é subordinata alla regolare frequenza della scuola o del corso per cui l'assegno é stato concesso. Qualora lo studente non superi il periodo di prova o si ritiri dalla scuola o dal corso, l'assegno di studio giá concesso viene revocato dalla Giunta Provinciale in tutto o in parte, secondo l'effettivo periodo di frequenza.
Su richiesta dell´interessato è possibile la concessione di anticipi sull'assegno di studio. Detto anticipo è concesso solo per la frequenza di corsi della durata minima complessiva di 24 mesi e per un importo massimo non superiore al 40% dell´assegno di studio.
Sono esclusi dalla concessione dell´anticipo coloro per i quali la concessione dell´assegno è subordinata nel presente bando al riconoscimento del titolo di studio.
Per i titoli di studio per i quali il riconoscimento in base alle vigenti disposizioni in materia o la dichiarazione di equipollenza ( D.P.R. n. 197/80 art. 6 e L.P. n. 7/2002 art. 74) non sono certi, la liquidazione dell´assegno di studio avverrà solo in seguito a presentazione dell´avvenuto riconoscimento, rilasciato dal Ministero della salute o della dichiarazione di equipollenza rilasciata dal competente Assessore della Provincia Autonoma di Bolzano.
 

IX) CONTROLLI A CAMPIONE

(1)     Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge Provinciale n. 17/93, con successive modifiche, l'Amministrazione Provinciale esegue, per almeno il 6 % delle domande, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
(2)     Le domande da controllare vengono individuate mediante sorteggio e scelte da una commissione interna, costituita dalla Direttrice dell´Ufficio formazione personale sanitario e da due collaboratori/trici amministrativi/e. La commissione determina quali siano le dichiarazioni da controllare, le modalità di controllo ed i documenti che i/le richiedenti interessati/e devono inoltrare.
(3)     Se dai controlli emerge solo una piccola divergenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, l´assegno di studio viene ridotto sulla base dei dati corretti. La differenza non spettante al/alla richiedente deve essere restituita all'Amministrazione Provinciale.
(4)     Se, in altri casi, dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dall´assegno di studio conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Sono da restituire in aggiunta gli interessi legali all'Amministrazione Provinciale. Ai sensi dell'art. 2 bis della L.P. n. 17/93, e successive modifiche, egli/ella viene escluso/a dall´assegnazione e non può fruire di assegni di studio per il seguente periodo:

fino a 3 anni, per gli assegni di studio indebitamente percepiti fino ad un importo pari o inferiore ad Euro 5.000,00.

fino a 10 anni, per gli assegni studio, indebitamente percepiti di importo superiore ad Euro 5.000,00.

Tali periodi decorrono dalla data, nella quale è stata commessa l'ultima azione o omissione che ha costituito il presupposto per la concessione dell´assegno di studio indebitamente percepito.

L'ASSESSORE

Dr. Richard Theiner

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