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In vigore al: 21/11/2014

Circolare 19 maggio 2000, n. 5
Assenze dal servizio - Applicazione del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999

Indice:

1. Considerazioni generali

2. Congedi straordinari ed aspettative

2.1. Matrimonio

2.2. Esami

2.3. Donazione sangue

2.4. Cure

2.5. Decesso di parenti o affini

2.6. Gravi motivi

2.7. Astensione obbligatoria dal lavoro

2.8. Astensione facoltativa dal lavoro

2.9. Periodi di riposo ("allattamento”)

2.10. Agevolazioni in favore di persone portatrici di handicaps

2.11. Cura ai figli di età inferiore a 8 anni ed in stato di malattia

2.12. Adozione di minore

2.13. Interventi di soccorso

2.14. Doveri civici

2.15. Obblighi di leva

2.16. Malattia

2.17. Aspettativa non retribuita per gravi motivi personali, di famiglia o di studio. Dottorato di ricerca

2.18. Aspettativa senza assegni per il personale con prole

2.19. Assistenza di persone non autosufficienti

2.20. Congedo straordinario ed aspettativa per dirigenti sindacali

2.21. Permessi sindacali

2.22. Mandato politico locale

2.23. Aspettativa per mandato politico

2.24. Cooperazione con i paesi in via di sviluppo

2.25. Congedo ordinario

2.26. Assenze ingiustificate

3. Personale a tempo determinato

4. Competenze

5. Lavoro straordinario e missione

5.1. Lavoro straordinario e recupero

5.2. Missione

6. Contratto di lavoro individuale e periodo di prova

7. Risoluzione del rapporto di lavoro da parte del personale e rispetto del termine di preavviso

8. Ordinamento disciplinare

9. Conseguenze per attività lucrative non autorizzate

10. Licenziamento per rendimento insufficiente

11. Riconoscimento di servizio

12. Indicazioni di principio in merito al premio di produttività

I punti 1 – 4: vedi Circolare n. 11 del 16.05.2012

5. Lavoro straordinario, recupero e missione

5.1. Lavoro straordinario (art. 65): La prestazione di lavoro straordinario dev'essere autorizzata da competente superiore.

L'orario di lavoro prestato in missione viene di regola, riconosciuto in misura corrispondente all'orario di lavoro previsto per la relativa giornata. Pertanto, la missione di per sè non è già un lavoro straordinario. Eventuali ore di lavoro straordinario vanno evidenziate separatamente (art. 2 dell'allegato 1) e possono essere riconosciute come lavoro straordinario se e nella misura in cui l'effettiva prestazione di servizio supera l'ordinario monte ore della relativa giornata (di norma 7 ore e 36 minuti). Al diretto superiore permane sempre la facoltà di valutare autonomamente la situazione di fatto.

a) compenso per il lavoro straordinario durante l'orario di lavoro flessibile o fisso:

- per lavoro straordinario prestato tra le ore 20 e le ore 7, nonché in giorni non lavorativi spetta un compenso orario determinato col coefficiente 1,50;

- per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi tra le ore 20 e le ore 7 spetta un compenso orario determinato col coefficiente 1,55;

- per il rimanente lavoro straordinario tale compenso viene determinato col coefficiente 1,25.

In sede di richiesta di pagamento a mezzo del modulo PI/7/91 possono essere indicate solamente le ore nette (cioè le ore effettive). La maggiorazione stessa viene eseguita dall'ufficio stipendi.

b) recupero per lavoro straordinario prestato nell'ambito dell'orario flessibile o fisso:

- per ogni ora prestata tra le ore 20 e le ore 7, nonché nei giorni non lavorativi e festivi spetta l'esonero dal servizio ordinario corrispondente ad un'ora e quindici minuti;

- per le altre ore straordinarie (= tra le ore 7 e le ore 20 e dal saldo del lavoro flessibile non riportabile) spetta un esonero dal servizio ordinario pari ad 1 ora per ogni ora di lavoro straordinario.

c) lavoro straordinario e tempo parziale

- Le ore straordinarie prestate durante il tempo parziale non possono essere liquidate (art. 8 D.P.G.P. 27.11.1995, n. 57, ed art. 12 CCI del 1999). Esse possono essere compensate solo come recupero col rapporto 1 : 1.

d) indicazioni comuni:

- il saldo del lavoro flessibile riportato al mese successivo non è considerato lavoro straordinario;

- il lavoro straordinario prestato presso sedi non fornite di sistemi di rilevazione elettronica del servizio, va evidenziato sui fogli di presenza con l'indicazione del periodo, controfirmati giornalmente dal superiore;

- il recupero è da effettuarsi entro un anno dalla prestazione del lavoro straordinario (art. 16, comma 6 del CC 8.5.1997).

5.2. Missione e tempo di viaggio (art. 2 dell'allegato n. 1):

a) nel territorio provinciale:

L'effettivo tempo di viaggio dà luogo a lavoro straordinario qualora superi il valore teorico di lavoro giornaliero.

b) fuori provincia per le missioni giornaliere:

L'effettivo tempo di viaggio dà luogo a lavoro straordinario qualora superi il valore teorico di lavoro giornaliero.

c) fuori provincia per le missioni di durata di piú di un giorno:

L'effettivo tempo di viaggio che supera il valore teorico di lavoro giornaliero non dá luogo a lavoro straordinario.

d) autisti:

Per il personale, tra i cui compiti istituzionali rientra la conduzione di autoveicoli di servizio, l'effettivo tempo di viaggio che supera l'orario di lavoro giornaliero viene considerato lavoro straordinario.

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Alla presente circolare è allegato un documento interno della Ripartizione del Personale dell'11.05.2000 che riporta dettagliatamente la normativa sui congedi parentali.

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La propria circolare n. 3 del 20.8.1999, concernente le assenze dal servizio, è abrogata.

6. Contratto di lavoro individuale e periodo di prova (articoli 10 e 11 del C.C.I.)

6.1 Nuova terminologia

Il nuovo C.C.I. del 29.7.1999 introduce al posto della terminologia finora in uso una nuova terminologia e cioè:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato:

trattasi di rapporto di lavoro senza alcun termine finale (finora posizione di ruolo);

- contratto di lavoro a tempo determinato:

trattasi di rapporto di lavoro per un periodo di durata limitata su un posto vacante o per supplenza (finora posizione di provvisorio o incaricato o supplente).

6.2 Contratto individuale di lavoro

Ai sensi dell'articolo 10 del C.C.I. del 29.07.1999 il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione provinciale viene ora costituito in forma scritta con apposito contratto individuale di lavoro a tempo determinato od indeterminato. Ogni modifica del rapporto di lavoro avviene mediante modifica del contratto.

6.3 Periodo di prova

II periodo di prova, del quale dev'essere fatto menzione nel contratto individuale di lavoro, è disciplinato dall'articolo 11 del C.C.I.. Ora vale la seguente disciplina:

a) il periodo di prova è obbligatorio per il personale assunto in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;

b) il periodo di prova decorre dalla data di inizio del servizio. Con la medesima decorrenza si istaura anche il rapporto di lavoro;

c) la durata del periodo di prova è di 6 mesi, fatti salvi i casi indicati alle lettere d) f) e g);

d) per il personale insegnante ed equiparato il periodo di prova di 6 mesi può essere prorogato, su richiesta del direttore preposto, fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso, per poter garantire in tal modo la continuità didattica;

e) compiuto il periodo di prova, l'assunzione a tempo indeterminato diventa definitiva;

f) in caso dell'idoneità conseguita nel corso di un rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo di prova di 6 mesi decorre dalla data di conseguimento dell'idoneità medesima. Superato il periodo di prova, tale idoneità diventa definitiva anche ai fini di una futura assunzione a tempo indeterminato nel medesimo profilo professionale;

g) il personale assunto in servizio a tempo determinato in mancanza di apposita procedura concorsuale o di selezione, è soggetto ad un periodo di prova di 3 mesi. Il periodo di prova non dev'essere ripetuto in caso di nuova assunzione a tempo determinato nel medesimo profilo professionale;

h) in caso di mobilità orizzontale o verticale l'inquadramento diventa definitivo solamente dopo il superamento del periodo di prova previsto per l'assunzione nel relativo profilo.

6.4 Risoluzione del contratto di lavoro durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova ognuna delle due parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Il recesso dell'amministrazione dev'essere adeguatamente motivato.

6.5 Valutazione del periodo di prova

II periodo di prova è da valutare; ciò è nell'interesse sia del dipendente che dell'Amministrazione. La valutazione avviene sulla base dei compiti predeterminati, dei risultati concordati e di quelli conseguiti.

In caso di insufficiente rendimento durante il periodo di prova, il direttore superiore deve consultare con un congruo anticipo sulla scadenza del termine del periodo di prova la Di-rezione della Ripartizione del Personale (Dr. Albrecht Matzneller. tei. 04 71/41 20 73) sulle misure concrete da adottare.

Il mancato rispetto degli obblighi di servizio e di comportamento, determinati con deliberazione della Giunta provinciale 7.10.1996, n. 4817, (B.U. 05.11.1996, n. 50) costituisce, per sé, un valido motivo di recesso dell'amministrazione dal contratto di lavoro nel corso del periodo di prova.

6.6 Disciplina transitoria

Per il personale che ha iniziato il periodo di prova anteriormente all'01.09.1999, trova applicazione la relativa previgente disciplina (12 mesi con l'eventuale proroga di 6 mesi).

Al personale a tempo determinato assunto in servizio successivamente al 31.08.1999 si applica il precedente punto 6.5.

7. Risoluzione del rapporto di lavoro da parte del personale e rispetto del termine di preavviso (art. 15 C.C.I.)

Il termine di preavviso da rispettare dal personale è di 30 giorni e decorre dal 1. ossia dal 16.mo giorno del mese (cfr. il successivo comma).

Se la comunicazione di recesso dal contratto perviene a conoscenza dell'Amministrazione nella prima metà del mese, il termine di preavviso decorre, dal 16. giorno del mese stesso; se invece tale comunicazione perviene ad essa nella seconda metà del mese, il termine di preavviso decorre dal 1. giorno del mese successivo.

La presa conoscenza da parte dell'amministrazione della comunicazione del recesso può essere provata con i comuni mezzi di prova (timbro di protocollo, avviso postale di ricevimento, conferma fax ed e-mail, attestazione di avvenuta consegna dei direttori preposti o della Ripartizione del Personale).

Nella comunicazione di recesso dal contratto di lavoro (finora: dimissioni volontarie dal servizio) è da indicare l'ultimo giorno del rapporto di lavoro.

L'obbligo di rispetto del termine di preavviso non sussiste durante il periodo di prova e quando la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo per compimento dei limiti di età previsti dalla normativa provinciale.

Per la comunicazione del recesso possono essere utilizzati i diversi mezzi di trasmissione (servizio postale, fax, e-mail, telegramma, consegna ai direttori preposti o alla Ripartizione del Personale).

In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del personale l'Amministrazione recupera l'importo corrispondente agli emolumenti spettanti all'interessato per il periodo di preavviso non rispettato.

II congedo ordinario già maturato può essere fruito anche durante il periodo di preavviso. In caso di diniego spetta il compenso sostitutivo. Il diniego del congedo ordinario dev'essere provato mediante la preventiva e tempestiva richiesta del congedo ordinario.

8. Ordinamento disciplinare (artt. 37-48 delC.C.I.)

Il nuovo ordinamento prevede le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la riduzione dello stipendio;

e) la sospensione dal servizio;

d) il licenziamento con preavviso;

e) il licenziamento senza preavviso.

Rimane invariata l'attuale disciplina sugli organi competenti per il procedimento disciplinare nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Il dirigente preposto è competente per la censura; egli deve rispettare il procedimento disciplinare di cui all'art. 44 del C.C.I..

9. Conseguenze per attività lucrative non autorizzate

È da rilevare che lo svolgimento di attività lucrativa al di fuori dell'orario di lavoro senza autorizzazione della Ripartizione del Personale od in violazione dei relativi limiti stabiliti dall'art. 14 della L.P. n. 16 del 1995 comporta, come sanzione disciplinare, la riduzione dello stipendio ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettera d), del C.C.I.. In tale caso il corrispettivo netto percepito per la relativa attività spetta alla Provincia. In caso di attività autorizzata i relativi proventi netti che superano il 30% dello stipendio annuale in godimento spettano alla Provincia. Il mancato versamento di tale proventi alla Provincia entro il termine stabilito comporta l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, nel rispetto del procedimento disciplinare.

10. Licenziamento per rendimento insufficiente

Viene sottolineato, che in caso di persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri

- in sede di procedimento disciplinare - la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio, è prevista ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera e) del C.C.I. il licenziamento con preavviso.

11. Riconoscimento di servizio

In favore del personale in servizio in data 31.8.1999 ossia nell'anno precedente sussiste tuttora la possibilità del riconoscimento di servizio secondo la previgente normativa. Il riconoscimento avviene su domanda del personale ed è utile per l'ulteriore svolgimento della carriera.

Tale riconoscimento avviene o in sede di nomina a tempo indeterminato ossia, e ciò rappresenta una novità, all'atto del conseguimento dell'idonietà in una procedura di selezione pubblica (cfr. l'art. 84 del C.C.I).

Per le assunzioni dall'1.9.1999, sono abrogate tutte le disposizioni che hanno previsto il riconoscimento di servizi precedentemente prestati.

12. Indicazioni di principio in merito al premio di produttività

Si può ritenere che i sindacati insisteranno anche per l'anno 2000 su una molto consistente quota fissa del premio di produttività. È prevedibile che in sede di ricerca di un compromesso ci si arriverà nuovamente ad una quota fìssa, anche se di misura inferiore all'attuale. Pertanto si rivolge l'attenzione dei dirigenti e dei coordinatori sulla necessità di contestare al personale già durante l'anno in corso eventuali manchevolezze sui risultati ottenuti; così si avrà la possibilità anche di negare la quota fissa del premio di produttività.

 

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I direttori ed i responsabili dei servizi in indirizzo sono pregati di voler portare a conoscenza del personale dipendente la presente circolare mediante sottoscrizione della stessa da parte del personale medesimo.

 

Allegato:

- modulo per l'astensione facoltativa dal lavoro ...omissis...