Sentenza 28 maggio 1997, n. 213; Pres. De Gennaro – Est Demattio
Il "ricorso" ex art. 37 dell'ordinamento urbanistico provinciale non può essere qualificato come ricorso amministrativo in senso tecnico se ha per oggetto "progettazioni" ed "opere" e quindi atti non qualificabili come atti amministrativi, ma attività materiali.
In tal caso il "ricorso" difetta della tipica caratteristica del ricorso amministrativo che é quella di essere un ricorso di tipo impugnatorio, avente ad oggetto un atto amministrativo, con funzione di un riesame giustiziale: esso, infatti, non sfocia in una decisione, intesa come atto di giudizio su un provvedimento (confermativo, di annullamento o di riforma), ma invece in atti di amministrazione attiva-repressiva quali la sospensione o demolizione di opere, diffide o altri provvedimenti idonei.
Per quanto riguarda il soggetto (per i "ricorsi" che hanno per oggetto provvedimenti e, in particolare, il rilascio di una concessione edilizia) va distinta l'ipotesi in cui i "ricorsi" sono proposti da quisquis e populo nell'esclusivo interesse pubblico da quella in cui essi sono invece proposti da una persona nel perseguimento di un interesse individuale e qualificato di cui é titolare.
Nella prima ipotesi il "ricorso" non può essere qualificato come ricorso amministrativo in senso tecnico, ma esso deve essere qualificato, piuttosto, come denuncia, diretta a sollecitare una decisione giustiziale di annullamento del provvedimento impugnato da parte della Giunta provinciale quale autorità di vigilanza in materia urbanistica. Denuncia, peraltro, sui generis, in quanto caratterizzata da elementi di per sé estranei al suo concetto, quale la previsione di un termine per la sua proposizione e l'obbligo di provvedere da parte dell'Amminstrazione.
Trattasi di una sorta di denuncia formalizzata con l'intento del legislatore provinciale di dare maggiore importanza e maggior peso all'apporto collaborativo di tutti i cittadini alla rigorosa osservanza dell'ordinamento urbanistico provinciale, a prescindere da loro interessi privati.
Nella seconda ipotesi invece il ricorso dev'essere considerato, a tutti gli effetti, come vero e proprio ricorso amministrativo e, precisamente, come ricorso gerarchico improprio. L'interesse qualificato é individuabile – analogamente ai principi elaborati dalla giurisprudenza per il ricorso ex art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765 – nell'elemento dell'insediamento abitativo, intendendosi, con tale espressione, la radicazione stabile in loco degli interessi di vita del soggetto, identificabili nella residenza o domicilio, nonché nella proprietà o possesso di un immobile.
Al rilascio della concessione da parte del sindaco é pregiudiziale la questione della legittimazione del richiedente la concessione, il quale deve poter disporre dell'area aedificanda quale proprietario od ad altro titolo. Seppure il sindaco all'uopo non debba compiere approfondite indagini sui rapporti di diritto privato degli interessati, egli tuttavia é tenuto a verificare in capo al richiedente la posizione di proprietario o di avente la disponibilità dell'area interessata alla costruzione.