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In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 03.11.2010
Attestati e diplomi delle scuole altoatesine - emblema della Repubblica italiana

Sentenza (3 novembre) 17 novembre 2010, n. 328; Pres. Amirante, Red. De Siervo
 
Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 17 luglio 2009 e depositato il successivo 22 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, lamentando la violazione degli artt. 33 e 117 della Costituzione, e del «principio di leale collaborazione ai sensi degli articoli 117 e 118 Costituzione», nonché dei diversi limiti statutari in tema di competenze della Provincia autonoma di Bolzano.
Il ricorrente espone che la Giunta provinciale, con la delibera impugnata, ha approvato i nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca, italiana e delle località ladine della Provincia. Nei nuovi modelli, allegati alla delibera, non figura più l'emblema della Repubblica italiana, ma solo lo stemma della Provincia.
A seguito della vasta eco che l'iniziativa ha avuto sulla stampa e anche in ambito politico locale, la Giunta provinciale ha successivamente deciso di sospendere gli effetti della delibera. Ciò non escluderebbe, tuttavia, la sussistenza di un interesse attuale all'impugnativa: la circostanza, infatti, che la delibera non sia stata revocata, ma solo sospesa; l'intento, manifestato pubblicamente dal Presidente della Provincia, di rimandare al prossimo anno la sua attuazione; il fatto che la Giunta provinciale abbia limitato la sospensione alla nuova disciplina riguardante gli emblemi, confermando, per il resto, le disposizioni della delibera impugnata, dimostrerebbero che non vi è stato un «pieno superamento» di quest'ultima, ma solo un differimento della sua concreta operatività.
Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri assume che, nel disporre l'eliminazione dell'emblema della Repubblica dai modelli in questione, la Giunta provinciale di Bolzano avrebbe esorbitato dalle competenze statutarie in materia di istruzione.
L'art. 9, primo comma, numero 2, dello statuto di autonomia, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), attribuisce, infatti, alla Provincia di Bolzano una competenza legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). Tale competenza deve essere, pertanto, esercitata nei limiti previsti dall'art. 5 dello statuto, vale a dire nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione dello Stato, oltre che in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nell'osservanza degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, che adotta il principio del «parallelismo», anche le competenze amministrative sono sottoposte ad analoghi limiti.
Tale quadro normativo risulterebbe confermato, altresì, dalle disposizioni di attuazione. L'art. 1, primo comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) – nel prevedere che «le attribuzioni dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano» – ribadisce, infatti, l'obbligo di rispetto dei «limiti di cui all'articolo 16 dello statuto» e di «osservanza delle norme del presente decreto».
L'art. 3 del medesimo d.P.R. n. 89 del 1983 afferma, inoltre, con chiarezza che «le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale» e che «i titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti».
Permanendo il carattere statale delle scuole della Provincia, esse resterebbero soggette alla normativa statale di ordine generale contenuta nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A): normativa destinata ad integrarsi con la disciplina concernente in modo più specifico le caratteristiche e i contenuti dei documenti formati dalle scuole. Fra tali documenti rientrano tanto le cosiddette pagelle, con cui gli istituti scolastici informano le famiglie sul rendimento e la condotta dei discenti; quanto i diplomi, che attestano l'avvenuto conseguimento di un titolo spendibile, in ragione del valore legale attribuitogli dal legislatore nazionale, per l'accesso al ciclo scolastico superiore ovvero all'università, a lavori o professioni e per partecipare a selezioni o concorsi; quanto, infine, le certificazioni integrative per le terze classi degli istituti professionali e per le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado.
Dalla specifica valenza dei documenti considerati si desumerebbe che l'emblema della Repubblica italiana – così come la relativa scritta – assumono un rilievo non solo formale, ma anche e soprattutto sostanziale, attestando la provenienza del documento stesso da una scuola che, per essere scuola statale, parificata o legalmente riconosciuta, è autorizzata a rilasciarlo previa verifica del raggiungimento da parte del discente di un certo livello di conoscenze e competenze.
In conclusione, dunque, la Provincia non vanta una potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione ed è tenuta ad osservare le norme generali dettate in proposito dallo Stato ai sensi dell'art. 33 Cost. e, comunque, a rispettare i principi fondamentali contenuti nella legislazione statale. Le funzioni il cui esercizio è stato conferito alla Provincia con il d.P.R. n. 89 del 1983 sarebbero, infatti, unicamente quelle concernenti l'organizzazione del servizio, e non quelle attinenti alle potestà di attestazione e certificazione, le quali troverebbero diretta tutela nel citato art. 33 Cost., che prescrive, tra l'altro, un esame di Stato a conclusione dei vari gradi scolastici.
Ne deriverebbe quindi l'obbligo, per la Provincia, di mantenere l'emblema della Repubblica italiana sui titoli di studio e sulle certificazioni, trattandosi di requisito funzionale al conseguimento dei relativi effetti legali, quale il riconoscimento del titolo su tutto il territorio nazionale e in ambito comunitario.
Per le ragioni esposte, il ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spettava alla Provincia deliberare l'eliminazione dell'emblema della Repubblica dai modelli in questione e, per l'effetto, annulli la deliberazione impugnata.
2. – Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.
In via preliminare, la resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività. Ricordato che, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il termine per proporre ricorso per conflitto di attribuzione è di sessanta giorni «a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato», la Provincia osserva che la deliberazione censurata è stata adottata il 14 aprile 2009 e conseguentemente pubblicata mediante affissione all'albo pretorio provinciale.
Il ricorso è stato, per converso, notificato solo il 17 luglio 2009 e, dunque, ben oltre il termine prescritto.
Il ricorso sarebbe, in ogni caso, inammissibile per carenza di un interesse attuale e concreto all'impugnativa.
La deliberazione censurata è stata, infatti, sospesa con delibera della Giunta provinciale n. 1388 del 25 maggio 2009, con conseguente riproduzione tanto dell'emblema che della denominazione della Repubblica italiana (accanto allo stemma e alla denominazione della Provincia autonoma di Bolzano) nei diplomi, nelle pagelle e nelle certificazioni rilasciati dalle scuole della Provincia stessa. La deliberazione impugnata, pertanto, non produceva effetti al momento di notificazione del ricorso, né ha avuto medio tempore applicazione. La circostanza che – secondo quanto sostenuto dal ricorrente – il Presidente della Provincia abbia manifestato pubblicamente l'intento di rinviare al successivo anno l'attuazione della delibera confermerebbe, d'altro canto, l'insussistenza dei presupposti della attualità e della concretezza dell'interesse a ricorrere.
Nel merito, la resistente osserva che la sottoposizione della Provincia di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti in materia di istruzione, alle norme generali dettate dallo Stato ai sensi dell'art. 33 Cost. e ai principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, non comporterebbe l'obbligo per la medesima di inserire nei diplomi, nelle pagelle e nelle certificazioni l'emblema della Repubblica italiana e la relativa dicitura. Nessuna delle disposizioni dell'evocato d.P.R. n. 445 del 2000, né alcuna altra norma di legge statale «di principio» prevede, infatti, esplicitamente o implicitamente, che i provvedimenti amministrativi debbano recare i predetti elementi al fine di garantire la loro riconducibilità alla Repubblica italiana e, in particolare – quanto ai documenti scolastici – per assicurare che gli stessi provengano da una scuola statale (o ad essa equiparata), quale soggetto autorizzato ad attestare il grado di istruzione conseguito o il profitto scolastico realizzato.
Ancora più a monte, peraltro, la circostanza che, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 89 del 1983, le scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Bolzano abbiano carattere statale, non implicherebbe affatto – contrariamente a quanto assume il ricorrente – che le istituzioni scolastiche provinciali restino soggette alla disciplina statale in materia di documenti amministrativi. Detta previsione normativa sarebbe, infatti, funzionale all'affermazione della validità «a tutti gli effetti» dei titoli di studio conseguiti nelle predette scuole, contenuta nel comma 2 dello stesso articolo, in rapporto alla circostanza che, ai sensi del successivo art. 4, «all'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonché di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la Provincia in base ai piani da essa predisposti». Né, ancora, il citato art. 3 subordina l'affermata validità «a tutti gli effetti» dei titoli rilasciati dalle scuole provinciali all'apposizione dell'emblema della Repubblica italiana.
Quanto, poi, al richiamo alla normativa che regolamenta «più specificamente caratteristiche e contenuti dei documenti formati dalle scuole», la Provincia eccepisce l'inammissibilità della censura per genericità, rilevando che, comunque, disposizioni di tale segno avrebbero natura di «norme di dettaglio» e non potrebbero dunque esplicare, proprio in applicazione dei principi costituzionali e statutari che il ricorrente reputa violati, alcuna efficacia limitativa della competenza legislativa concorrente e delle correlate funzioni amministrative spettanti alla Provincia di Bolzano in materia di istruzione.
3. – L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Secondo la difesa dello Stato, l'eccezione di tardività del ricorso, formulata dalla Provincia resistente, sarebbe priva di fondamento. Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la piena conoscenza dell'atto – rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 – coincide con la sua pubblicazione nel giornale ufficiale della Regione. Nella specie, la delibera impugnata è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige del 19 maggio 2009, supplemento n. 2: donde la tempestività del ricorso, notificato il 17 luglio 2009 e, dunque, entro il sessantesimo giorno da detta pubblicazione.
Parimenti infondata sarebbe l'ulteriore eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Varrebbero, infatti, al riguardo, le considerazioni già svolte nell'atto introduttivo, relative alla circostanza che la delibera impugnata non è stata revocata, ma solo sospesa dalla successiva delibera n. 1388 del 25 maggio 2009; la quale, d'altro canto, si è limitata a sospendere la nuova disciplina riguardante gli emblemi, confermando le restanti disposizioni della delibera n. 1034. La nuova delibera non avrebbe, pertanto, determinato il pieno superamento della precedente, ma ne avrebbe soltanto rinviato la concreta operatività, lasciando così persistere l'interesse del Governo all'impugnativa.
Quanto al merito del conflitto, l'Avvocatura dello Stato contesta che la censura afferente alla soggezione delle scuole della Provincia di Bolzano alla disciplina statale in materia di documentazione amministrativa possa considerarsi generica, risultando essa accompagnata da un «chiaro e specifico riferimento alla normativa» (in particolare, al d.P.R. n. 445 del 2000).
Contrariamente a quanto mostra di ritenere la Provincia, inoltre, il carattere statale delle scuole della Provincia di Bolzano, espressamente affermato dall'art. 3 del d.P.R. n. 89 del 1983, e l'apposizione dell'emblema della Repubblica italiana risulterebbero «indissolubilmente legati da un nesso logico-giuridico». Lo stemma concorrerebbe, infatti, ad identificare il titolo scolastico che, in ragione del valore legale attribuitogli dal legislatore nazionale, è richiesto per l'accesso ai livelli più elevati di istruzione ovvero al mondo del lavoro, dimostrando che il soggetto che ha provveduto a formarlo era a ciò legittimato e che, prima di rilasciare il documento, ha verificato l'avvenuto raggiungimento di un determinato livello di competenze.
Di qui l'obbligo di mantenere l'emblema della Repubblica italiana sui titoli di studio e sulle certificazioni, trattandosi di requisito non solo formale, ma funzionale al conseguimento degli effetti legali, quale il riconoscimento del titolo su tutto il territorio nazionale e in ambito comunitario.
Tale conclusione risulterebbe in linea con l'affermazione della giurisprudenza costituzionale, per cui l'esigenza di garantire un trattamento scolastico in condizioni di eguaglianza a tutti i cittadini, quale obbligo dello Stato scaturente dal secondo comma dell'art. 33 Cost., «è indubbiamente connessa al riconoscimento del valore legale dei titoli di studi, diretti ad attestare la preparazione culturale e professionale del loro titolare» (sentenza n. 290 del 1994). Nel «complesso intrecciarsi», quanto alla disciplina dell'istruzione, di norme generali, principi fondamentali e potestà concorrente (sentenza n. 13 del 2004), la predetta conclusione sarebbe, altresì, coerente con l'assetto delineato dal terzo comma dell'art. 117 Cost., «rispettandone l'impostazione strutturale e la dinamica delle relazioni tra enti».
4. – Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ribadito quanto già dedotto con l'atto costitutivo sia in ordine ai profili di inammissibilità che alla infondatezza del ricorso.
La Provincia precisa, peraltro, di non avere mai voluto «eliminare» l'emblema della Repubblica italiana dai modelli di attestati, diplomi e certificazioni delle scuole secondarie della Provincia. Con la deliberazione impugnata la Giunta provinciale avrebbe inteso, per contro, soltanto adattare i predetti modelli alle nuove prescrizioni dettate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei mesi compresi tra il novembre 2008 e il marzo 2009; prescrizioni relative, in particolare, al cosiddetto certificato integrativo, che accompagna il diploma di qualifica professionale e nel quale sono evidenziati i dettagli del profilo professionale relativi al corso seguito dallo studente (introdotto con nota del Direttore generale prot. n. 11660 del 6 novembre 2008); al nuovo modello di diploma di licenza del primo ciclo di istruzione, con valutazione complessiva in decimi dell'esame conclusivo (approvato con d.m. 24 febbraio 2009, n. 22); nonché alle modifiche dei modelli di diploma e di certificazioni integrative per i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, disposte con d.m. 3 marzo 2009, n. 26, al fine di renderli conformi a quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), riguardo all'attribuzione del punteggio alle diverse prove d'esame e del credito scolastico.
Tramite la deliberazione censurata la Giunta provinciale avrebbe inteso, inoltre, adeguare i modelli al nuovo «corporate design» dell'amministrazione provinciale, introdotto al fine di rendere uniformi gli emblemi utilizzati dai vari uffici della Provincia e facilitare l'accesso degli istituti scolastici agli stessi.
In tale occasione, per un «errore tecnico», l'emblema della Provincia sarebbe stato posto lungo l'intera testata dei modelli e non, invece, come in precedenza, accanto all'emblema della Repubblica italiana.
Accortasi dell'errore, la Giunta, con la deliberazione n. 1388 del 25 maggio 2009 – adottata, quindi, solo sei giorni dopo la pubblicazione della deliberazione impugnata – ha immediatamente modificato i formulari approvati e reintrodotto i modelli recanti entrambi gli emblemi, ripristinando la testata da sempre in vigore.
L'inesistenza di una volontà di «eliminare» l'emblema della Repubblica italiana emergerebbe anche dalla semplice lettura della deliberazione impugnata, che non contiene alcuna manifestazione di volontà in tal senso.
I modelli oggetto di censura, d'altro canto, non hanno mai trovato concreta applicazione.
Alla luce di tali considerazioni, la resistente chiede quindi che la Corte dichiari cessata la materia del contendere, insistendo, in via subordinata, nelle richieste di declaratoria della inammissibilità o dell'infondatezza del ricorso per le ragioni già esposte nell'atto di costituzione.
Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Il ricorrente nega che spetti alla Provincia autonoma di Bolzano eliminare dagli attestati, diplomi e certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado l'emblema della Repubblica italiana, mantenendo solo quello della Provincia autonoma.
Si asserisce che la deliberazione sarebbe lesiva degli articoli 33 e 117 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., ma si argomenta soprattutto che la Giunta provinciale avrebbe esorbitato dalle competenze statutarie di cui all'art. 9, numero 2, in riferimento agli artt. 5 e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art. 1 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), invadendo le competenze statali in materia di istruzione. Secondo il ricorrente, il carattere statale delle scuole secondarie della Provincia di Bolzano – espressamente affermato dall'art. 3 del medesimo d.P.R. n. 89 del 1983 – comporta l'assoggettamento dei documenti in questione alla disciplina statale in materia di documentazione amministrativa e non consente, comunque, di eliminare da essi l'emblema dello Stato, trattandosi di requisito funzionale al conseguimento dei loro effetti legali su tutto il territorio nazionale e in ambito comunitario.
Lo Stato nega che la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 25 maggio 2009, con cui è stata disposta la sospensione degli effetti della delibera, «abbia comportato il pieno superamento della precedente», con il conseguente venir meno dell'interesse statale a ricorrere: ciò in quanto la delibera originaria non è stata revocata, ma solo sospesa limitatamente alla mancata riproduzione dell'emblema statale, mentre il Presidente della Provincia avrebbe manifestato pubblicamente l'intenzione di rimandare al prossimo anno l'attuazione della originaria deliberazione.
2. – L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, formulata dalla difesa provinciale, non è fondata.
Il ricorso è stato, infatti, notificato il 17 luglio 2009 e, dunque, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della delibera impugnata nel BollettinoUfficiale della Regione Trentino-Alto Adige, avvenuta il 19 maggio 2009: pubblicazione che – alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale citata dalla resistente – fissa il dies a quo per il decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nell'affermare che, ai fini della decorrenza del predetto termine, la «pubblicazione» assume un rilievo assorbente e dirimente rispetto al criterio alternativo dell'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, tutte le volte in cui la pubblicazione stessa risulti prescritta (sentenza n. 121 del 2005 e ordinanza. n. 195 del 2004) o, comunque, quando si sia al cospetto di un atto di natura normativa, o non, diretto a specifici destinatari (sentenze n. 140 del 1999 e n. 611 del 1987), la Corte si è costantemente riferita alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (sentenze n. 121 del 2005 e n. 461 del 1995; ordinanza n. 195 del 2004), ovvero nel Bollettino Ufficiale della Regione (sentenze n. 140 del 1999, n. 611 del 1987 e n. 286 del 1985). Invece, nessun riscontro trova nella giurisprudenza costituzionale la pretesa della Provincia resistente di far decorrere – in tali fattispecie – il termine di proposizione del ricorso dalla semplice affissione della delibera impugnata nell'albo pretorio provinciale.
3. – Non è neppure fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, che è stata formulata dalla difesa provinciale in considerazione dell'effetto prodotto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 25 maggio 2009, che ha sospeso gli effetti dell'atto impugnato proprio per quanto riguarda la mancata riproduzione dell'emblema e della denominazione della Repubblica italiana accanto all'emblema ed alla denominazione della Provincia autonoma di Bolzano.
Si deve rilevare, a tale proposito, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale interesse non sempre viene meno per il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, dal momento che «la lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze» (sentenza n. 287 del 2005; analogamente, sentenze n. 222 del 2006 e n. 199 del 2004).
Ciò tanto più ove, come nel caso di specie, la Provincia abbia motivato la propria delibera n. 1388 del 25 maggio 2009 nei seguenti termini: «La Giunta provinciale ritiene opportuno sospendere la nuova disciplina riguardante gli emblemi da riprodurre sui modelli di cui sopra, e di riprodurre, per ora, sia l'emblema e la denominazione ufficiale della Repubblica italiana sia l'emblema e la denominazione ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige».
Inoltre, se la difesa della Provincia ha attribuito l'adozione della deliberazione censurata ad un mero “errore tecnico”, organi rappresentativi della Giunta provinciale hanno affermato la piena legittimità «di quanto deliberato … con provvedimento n. 1034» (ad esempio, si veda la risposta di un assessore provinciale all'interrogazione n.403/09 ). D'altra parte, nello stesso atto di costituzione la Provincia autonoma di Bolzano afferma che nessuna prescrizione imporrebbe, esplicitamente o implicitamente, «di indicare, nei diplomi, nelle pagelle e nelle certificazioni, accanto all'emblema e alla dicitura “Provincia autonoma di Bolzano”, anche l'emblema e la dicitura “Repubblica italiana”».
4. – Nel merito, il conflitto è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che «in materia di istruzione e formazione professionale l'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicché non ricorrono, nella specie, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001» (sentenza n. 213 del 2009); appare, pertanto, inconferente l'evocazione degli artt. 117 Cost. e 118 Cost. quali parametri asseritamente violati dalla deliberazione censurata.
Viene, invece, in rilievo l'art. 9, n. 2, del d.P.R. n. 670 del 1972, che attribuisce alla Provincia di Bolzano la potestà legislativa concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)». Sulla base dello statuto regionale, questa potestà legislativa deve, anzitutto, essere esercitata «in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e rispettare gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali, «nonché le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Inoltre, in quanto potestà legislativa concorrente, essa incontra lo specifico limite «dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato».
Sul piano amministrativo, l'art. 16 dello statuto stabilisce al primo comma, in applicazione del modello del parallelismo delle funzioni, che «nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia».
Le specifiche competenze della Provincia autonoma di Bolzano in tutto il settore scolastico hanno trovato una analitica disciplina in una serie di apposite norme di attuazione ed, in particolare, nel d.P.R. n. 89 del 1983, successivamente integrato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano): particolarmente significativo è che alla notevole vastità dei poteri affidati o delegati alla Provincia corrisponde l'esplicita affermazione, di cui al primo comma dell'art. 3, che «le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale», nonché la previsione di una molteplicità di raccordi fra l'amministrazione provinciale e quella statale, conformemente alla ribadita permanente competenza del legislatore statale a determinare i principi della materia.
Non è dubbio che fra questi ultimi debba annoverarsi il potere del Ministro della pubblica istruzione, espressamente previsto dall'art. 5 della legge 31 ottobre 1963, n. 1529 (Rilascio gratuito della pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni soggetti all'obbligo scolastico), di stabilire «con suo decreto i modelli delle pagelle e di diplomi», potere più volte successivamente confermato da altre disposizioni normative che affidano, in modo esplicito od implicito, al medesimo Ministro il potere di determinare certificazioni ed attestazioni degli studi compiuti (si vedano in via esemplificativa l'art. 13 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425», nonché l'art. 9 del D.M. 9 agosto 1999, n. 323, «Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione»).
Dell'esercizio di questo potere ministeriale, consistente nell'adozione di appositi modelli (che di norma recano, tra l'altro, anche la denominazione e l'emblema della Repubblica italiana: scelta ovviamente insindacabile ed, anzi, del tutto opportuna in certificazioni del genere, che hanno finalità di attestazione a livello nazionale ed internazionale), occorre necessariamente farsi carico anche nell'ambito di quelle articolazioni istituzionali – come nel caso della Provincia autonoma di Bolzano – in cui sia prevista una gestione largamente autonoma del settore scolastico: ciò che fino ad oggi in realtà è avvenuto pacificamente, interpretandosi correttamente il potere della Giunta regionale di approvare «i modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché degli attestati per le scuole secondarie di secondo grado», di cui all'art. 18 della legge della Provincia di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomie delle scuole), come un potere condizionato e limitato dai contenuti dei modelli ministeriali previamente adottati, nella parte in cui essi siano espressivi di esigenze unitarie, attribuibili alla sfera di competenza dello Stato.
Anche lo stesso provvedimento impugnato tiene in realtà conto delle modificazioni intervenute a livello nazionale («in base agli sviluppi a livello statale gli attuali modelli devono essere modificati»), ma, diversamente da quanto era stato fatto in precedenza, questa volta esso non ha previsto la riproduzione della denominazione e dell'emblema della Repubblica.
La deliberazione censurata, dunque, esorbita dai limiti posti dagli artt. 9, numero 2, in riferimento agli artt. 5 e 16, dello statuto regionale, ponendosi in contrasto con la Costituzione ed, in particolare, con il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5, che trova riscontro anche nell'art. 1, primo comma, dello stesso statuto regionale, là dove esso si riferisce all'«unità politica della Repubblica italiana, una ed indivisibile».
Sono assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dedotti dal ricorrente.
In conseguenza delle considerazioni esposte, deve dichiararsi che  non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione della denominazione e dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Deve, pertanto, essere  annullata la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1034 in data 14 aprile 2009, pubblicata nel supplemento n. 2 del BollettinoUfficiale del Trentino - Alto Adige del 19 maggio 2009, nella parte in cui approva allegati privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione della denominazione e dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia;
annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado, nella parte in cui approva allegati privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica.