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In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Incentivi per la costruzione di impianti sportivi

Sentenza (5 luglio) 21 luglio 1988, n. 834; Pres. Saja - Red. Corasaniti
 
Ritenuto in fatto: 1. Nell'aprile 1987 la Provincia autonoma di Bolzano denunciava di illegittimità costituzionale, per lesione delle proprie competenze legislative primarie e concorrenti, « tutte le disposizioni » del d. l. 3 gennaio 1987 n. 2, convertito, con modificazioni, nella l. 6 marzo 1987 n. 65, recante « misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico »; venivano poi censurate, in particolare, le norme contenute nell'art. 1 commi 4 e 5, nell'art. 2 comma 1, lett. b), 1-ter, 2 e 6, e nell'art. 3-bis comma 3, perché invasivi delle competenze legislative ed amministrative attribuite alla Provincia in materia di turismo e industria alberghiera, lavori pubblici di interesse provinciale, attività sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature e finanza locale, dagli artt. 8 nn. 20 e 17; 9 n. 11; 16; 78 e 80 dello Statuto e delle relative norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974 n. 278, con d.P.R. 28 marzo 1975 n. 475, e con il d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473.
L'art. 2 della legge denunciata stabiliva al comma 4 che gli interventi — ad opera dei Comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle Province — relativi agli impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali, e a promuovere l'esercizio delle attività sportive mediante la realizzazione di strutture polifunzionali, dovessero essere realizzati secondo programmi approvato entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo;
che tali programmi fossero formulati «sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive»;
che, « a tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo ».
2. Il d. 22 maggio 1987 con il quale il Ministro del turismo e dello spettacolo dettava i «criteri e parametri» previsti dal comma 4 dell'art. 1 l. n. 65 del 1987 al fine della elaborazione dei programmi di cui al comma 5 dell'art. 1 della stessa legge, veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1987.
Con ricorso notificato il 13 luglio 1987 la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso tale decreto lamentando, come per il giudizio di legittimità costituzionale della l. n. 65 del 1987, l'invasione delle competenze legislative ed amministrative ad essa attribuite, in materia di «turismo ed industria alberghiera», «lavori pubblici di interesse provinciale», attività sportive e ricreative con i relativi «impianti ed attrezzature» e «finanzia locale», in base agli artt. 8 n. 20 e 17; 9 n. 11; 16; 78 e 80 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, ed alle relative norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974 n. 278, d.P.R. 28 marzo 1975 n. 475 e d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473, nonché in relazione all'accordo di Parigi.
Chiede pertanto sia dichiarato spettare ad essa Provincia: a) l'adozione degli indirizzi e finalità di carattere generale e specifici di cui agli artt. 1 e 2 del decreto; b) stabilire il termine per la presentazione, da parte degli enti interessati, delle domande e la relativa documentazione; c) disciplinare le modalità o l'eventuale composizione delle commissioni di collaudo e vigilare sull'attuazione dei programmi di intervento per l'impiantistica sportiva.
3. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale, sottolineando, tra l'altro, che le censure rivolte dalla ricorrente al d. 22 maggio 1987 riguardano in realtà la legge statale attributiva al Ministro del turismo e dello spettacolo delle competenze rivendicate dalla Provincia autonoma, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
4. Con la sent. n. 517 del 1987, questa Corte, nel giudizio promosso, oltre che dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia (Reg. ric. nn. 9, 10 e 14 del 1987), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 e 5 l. n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano, e dell'art. 1 commi 4 e 5 della stessa legge, nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1 comma 1 lett. c) della medesima legge.
5. Con il d. l. 2 febbraio 1988 n. 22, conv. con modif. l. 21 marzo 1988 n. 92, recante «Modifiche ed integrazioni al d. l. 3 gennaio 1987 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 marzo 1987 n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione di finanziamenti aggiuntivi a favore di attività di interesse turistico », preso atto della suddetta sentenza, nel testo novellato del comma 4 dell'art. 1, con riferimento ai programmi per « gli interventi previsti dal comma 1 lett. b), ad opera degli enti pubblici di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), è stato inserito l'inciso « con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano ».
 
Considerato in diritto: 1. 1. Con d. l. 3 gennaio 1987 n. 2, conv. con modif. nella l. 6 marzo 1987 n. 65, venivano dettate « misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico ». In particolare erano previsti, con l'art. 1 comma 1, interventi relativi a impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive (lett. b) e a promuovere l'esercizio delle attività sportive (lett. c); con i commi 4 e 5 era stabilito che tali interventi, (se) effettuati da dati enti (Comuni, loro consorzi, comunità montane, indicati dal successivo art. 2 comma 1 lett. b, ai quali da quest'ultima norma la Cassa depositi e prestiti era autorizzata a concedere mutui a totale carico dello Stato), fossero realizzati secondo programmi approvati annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo (comma 4), ed era altresì disposto che tali programmi fossero elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo (comma 5) e quindi formulati dal detto ministro sulla base dei criteri e parametri definiti (su parere tecnico del CONI) e adottati (su parere delle Commissioni parlamentari permanenti) dal Ministro stesso (comma 5). Con l'art. 2 erano, poi, previsti finanziamenti dei detti interventi, e in particolare, fra l'altro: mutui ventennali a totale carico dello Stato da parte della Cassa depositi e prestiti a favore dei Comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 1 lett. b e c) (art. 2 comma 1 lett. b); mutui decennali assistiti da contributo statale sull'onere annuo di ammortamento per capitale e interessi da parte dell'Istituto per il credito sportivo ai soggetti di cui alla l. 18 febbraio 1983 n. 50 (enti pubblici locali ed altri, che intendano costruire o migliorare impianti sportivi, federazioni sportive, società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva e società e associazioni a questi ultimi enti affiliate) per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'art. 1, lett. b) e c) (art. 2 comma 1-ter); contributo in conto capitale a favore dei soggetti indicati nell'art. 3 l. 24 dicembre 1957 n. 1295 (federazioni sportive, società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni a questi ultimi enti affiliate) per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 lett. c) (art. 2 comma 2).
Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987, erano appunto adottati i criteri e i parametri di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del d. l. n. 2 del 1987, come sopra convertito, provvedendosi: sui princìpi da osservare nella distribuzione dei finanziamenti, sugli elementi cui avere riguardo nell'elaborazione dei programmi, sui dati, dalla cui analisi trarre i parametri atti all'individuazione delle linee e delle priorità di intervento (art. 1); sugli specifici indirizzi da rispettare negli interventi al fine di inquadrarli nella dimensione finanziaria prevista dalla legge (art. 2); sui termini e sulle modalità delle domande, da produrre da parte degli enti (art. 3). Veniva altresì disposto: sulla composizione della commissione di collaudo delle opere assegnatarie dei benefici di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), e di quelli previste dall'art. 2 comma 2 d. l. n. 2 del 1987, come sopra convertito (art. 4); sulla composizione della commissione di vigilanza sullo stato di attuazione del programma così tracciato e sull'avanzamento delle opere (art. 5).
2. La Provincia autonoma di Bolzano, dopo avere, nell'aprile 1987, sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale del d. l. n. 2 del 1987, come convcrtito nella 1. n. 65 del 1987, di cui censurava, fra le altre, le norme suindicate (artt. 1 commi 4 e 5; 2 commi 1 lett. b. 1-ter, e 2), ha ora promosso conflitto di attribuzione in ordine al d.m. 22 maggio 1987, deducendo analoghe lesioni delle competenze provinciali di cui allora lamentava la violazione.
Sostiene, infatti, la Provincia ricorrente che il Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto impugnato, abbia leso le dette competenze — da essa Provincia esercitate mediante una legislazione ampia ed organica — estraniandola dalla programmazione degli interventi sportivi e dai relativi finanziamenti, e particolarmente: adottando i criteri e i parametri previsti per l'elaborazione dei programmi; disponendo che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro invece che alla Provincia; regolando la composizione delle commissioni di collaudo delle opere (finanziate ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b, e dell'art. 2 comma 2) e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; stabilendo che i finanziamenti siano assegnati ai beneficiari invece che per il tramite della Provincia.
3. Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 4 e 5 l. n. 65 del 1987 — ritenendo fondata l'impugnazione proposta allora (anche) dalla Provincia di Bolzano — nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta Provincia disciplina(va) gli interventi sugli impianti necessari ai campionati (art. 1 comma 1 lett. a) e alle attività sportive (art. 1 comma 1 lett. b) « attribuendone la programmazione allo Stato nella persona del Ministro per il turismo e lo spettacolo », per contrasto con l'art. 9, n. 11, dello Statuto Trentino-Alto Adige, come interpretato e determinato dalla normativa di attuazione, « che affida all'autonomia legislativa provinciale la disciplina e la programmazione delle attività sportive, agonistiche e non ».
Ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 comma 1 lett. b), e 2 comma 1-ter, della predetta legge — sempre ritenendo fondata I l'impugnazione allora proposta (anche) dalla Provincia di Bolzano — nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta Provincia, prevede(va) finanziamenti per interventi relativi ad impianti destinati ad attività sportive sia agonistiche che non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle Province autonome « il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari nei settori di propria competenza ».
Ha infine dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della stessa legge — ritenendo fondata l'impugnazione allora proposta (anche) dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta Provincia prevedeva finanziamenti per interventi in ordine a impianti destinati all'esercizio di attività sportive non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che dispongono nel senso suindicato.
Dichiarate in tal modo costituzionalmente illegittime, in quanto lesive delle competenze provinciali, le norme legislative costituenti il titolo e comunque il presupposto dei provvedimenti adottati, e quindi dei poteri esercitati, dal Ministro del turismo e dello spettacolo Con il decreto ora impugnato, anche tali poteri devono ritenersi lesivi delle dette competenze e pertanto non spettanti allo Stato.
Tanto va dichiarato, annullandosi per l'effetto il decreto stesso. Né a ciò è d'ostacolo ed anzi conferisce il d. l. 22 febbraio 1988 n. 22 — convertito nella l. 21 marzo 1988 n. 92 — con il quale, preso atto della sentenza di questa Corte n. 517 del 1987, la disciplina recata dal d. l. n. 2 del 1987, come convertito nella legge n. 65 del 1987, è stata interamente modificata, stabilendosi, in riferimento alla Provincia di Bolzano, che i Programmi per gli interventi sugli impianti destinati all'attività sportiva sia agonistica che non agonistica (e quindi la disciplina degli interventi stessi) sono predisposti, per il suo territorio, dalla detta Provincia, e che a questa sono trasferite le somme erogate per finanziare gli interventi suindicati.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attività sportiva agonistica e non agonistica di cui al d. l. 3 gennaio 1987 n. 2, come convertito nella l. 6 marzo 1987 n. 65;
né disporre che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro; né regolare la composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b), e dell'art. 2 comma 2 del detto d. l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; né stabilire che i finanziamenti per i detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari.
Annulla, per l'effetto, il suindicato decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987.
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