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In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Applicazione della proporzionale etnica nell'ente Ferrovie dello Stato

Sentenza (22 giugno) 7 luglio 1988, n. 768; Pres. Saja - Red. Borzellino
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso in data 28 giugno 1985 la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale della « l. 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), in toto, ed in particolare relativamente agli artt. 1, 2,14, 15, 18, 20, 21, 22 e 25, per violazione degli artt. 2; 3 comma 3, 8 nn. 5, 18 e 29; 14;
16 comma 1; 68; 89; 100 e 107 st. spec. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme d'attuazione; nonché per violazione dell'art. 10 Cost. (in relazione all'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 ) ».
La Provincia richiama i princìpi fondamentali stabiliti dalla l. n. 210 del 1985, relativa alla trasformazione dell'Azienda statale autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico distinto dallo Stato: in particolare, gli artt. 1, sulla personalità giuridica e l'autonomia dell'ente; 14, concernente delegificazione di materie e norme per l'adozione di regolamenti tecnici da parte del Consiglio di amministrazione; 15, relativo al patrimonio; 18, che disciplina gli obblighi di servizio pubblico nei confronti dell'ente; 20, riguardante la sua organizzazione in « strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate » mediante « adeguati strumenti di collegamento con le Regioni e gli enti territoriali »; 21, relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente da regolarsi su base contrattuale collettiva ed individuale; 22, concernente la formazione e qualificazione del personale, cui provvede lo stesso Ente « anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano »; 25, avente per oggetto (commi 2, 3 e 4) norme relative alla verifica di conformità dei progetti di opere ferroviarie rispetto ai piani urbanistici, con la possibilità per il Ministro, in caso di non conformità, di promuovere un accordo di programma fra le « parti interessate ».
Tale disciplina legislativa sarebbe « gravemente lesiva delle competenze costituzionali della Provincia ricorrente ».
2.1. La legge impugnata, per effetto della delegificazione della preesistente disciplina organizzativa nonché della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti, sottrarrebbe il personale del nuovo ente all'istituto della proporzionale etnica andando invalidamente ad abrogare (o modificare apportandovi una deroga) decreti di attuazione dello statuto speciale.
Con l'abrogazione della tabella allegata alle norme di attuazione (relativa al personale delle ferrovie) oltre alla violazione degli artt. 2, 3 comma 2, 16, 89, 100 e 107 st. si profilerebbe anche un contrasto con l'art. 10 Cost. (in relazione al principio pacta sunt servando) poiché le norme statutarie e di attuazione costituirebbero, si osserva, la necessaria esecuzione delle clausole dell'accordo di Parigi del 1946.
2.2. La legge impugnata (artt. 1 e 2) avrebbe dovuto « far salve le linee di interesse provinciale affidandole non già al nuovo ente pubblico, ma alla stessa Provincia », con violazione degli artt. 3, 8 n. 18, 16, 68 e 107 st. ; avrebbe dovuto altresì (artt. 1 e 15) « far salvo il trasferimento dei beni in favore della Provincia per le linee di sua competenza, in relazione agli artt. 8 e 68 st. ».
2.3. Si assume ancora la violazione degli artt. 3, 8 n. 29, 16 e 107 st. (e relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689) che ricomprendono la materia di «addestramento e formazione professionale» tra quelle di competenza legislativa esclusiva. L'art. 22 legge impugnata non rispetterebbe tali norme relativamente al personale delle ferrovie riguardante il territorio della Provincia.
2.4. Viene rilevata, infine, la violazione degli artt. 3, 8 n. 5, 14, 16 e 107 st., e relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381), concernenti la competenza legislativa esclusiva della Provincia in materia di « urbanistica e piani regolatori ». L'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974 prevede che gli interventi dello Stato in materia di linee ferroviarie debbano essere effettuati previa intesa con la provincia interessata.
Senonché l'art. 25 commi 2, 3 e 4 della legge impugnata, avrebbe previsto accordi di programma riguardanti solo le Regioni (e non anche le Province autonome), nonché l'applicabilità dell'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni ad autonomia ordinaria.
3. Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso le proprie deduzioni chiedendo che la Corte voglia respingere il ricorso, riconoscendo la infondatezza delle proposte questioni.
Quanto all'assunto mancato rispetto delle disposizioni concernenti la proporzionale etnica degli uffici siti in Provincia di Bolzano, viene rilevato che le norme invocate « non potrebbero in alcun modo limitare i poteri dello Stato di regolare in modo diverso l'organizzazione e la gestione dei propri servizi per assicurarne un più efficiente funzionamento ».
Invero, si osserva, gli interessi particolari di cui sono portatrici le singole Regioni (nonché la Provincia autonoma) si devono condizionare e conciliare con il preminente interesse generale del Paese del quale è portatore lo Stato; la ripartizione delle competenze legislative preclude alle Province, come alla Regione, di interferire nelle materie riservate alla potestà legislativa dello Stato.
In ordine al secondo motivo del ricorso si osserva che il trasferimento, di beni alla ricorrente, « in corrispondenza delle materie » alla competenza della medesima attribuite era già stato integralmente eseguito con le norme di attuazione dello statuto emanate con d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115; onde rimarrebbe del tutto estraneo alla disciplina attuata con la predetta l. n. 210 del 1985 il trasferimento di ulteriori beni utilizzati per l'esercizio di linee ferroviarie facenti parte della rete ferroviaria nazionale, alle quali perciò non potrebbe attribuirsi il carattere di linee di interesse provinciale.
Relativamente all'assunta violazione dell'art. 8 n. 29 st. (concernente la materia di addestramento e formazione professionale) si rileva che la impugnata disposizione avente per oggetto la formazione e la qualificazione professionale del personale operativo, tecnico e amministrativo deve necessariamente avere riferimento a tutto il territorio nazionale, in modo che l'uniformità dei criteri sia tale da consentire un efficiente esercizio del servizio ferroviario, di competenza del nuovo ente, come già dell'Azienda autonoma.
Peraltro sono previste anche « previe intese » (comma 2 dell'art. 22 l. n. 210 del 1985) con le Regioni e Province autonome interessate.
In ordine al quarto motivo si rileva che l'« accordo » di cui all'art. 25 l. n. 210 del 1985 sarebbe equivalente all'intesa di cui all'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974 (e all'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977).
A seguito dell'udienza del 12 gennaio 1988 la Corte ha emesso una ordinanza istruttoria richiedendo l'acquisizione in atti del provvedimento di ratifica da parte del Consiglio provinciale della delibera di Giunta relativa al ricorso.
Eseguito l'incombente, la discussione è stata fissata all'udienza odierna, in prossimità della quale la ricorrente ha prodotto memoria con cui si insiste nelle richieste di accoglimento.
 
Considerato in diritto: 1. La l. 17 maggio 1985 n. 210 istituisce l'ente « Ferrovie dello Stato », dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 2093 comma 2 c.c. (art. 1).
L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avendo per fine specifico l'esercizio delle linee della rete in precedenza gestita dall'Azienda stessa (art. 2, lett. a).
2.1. La Provincia autonoma di Bolzano assume lesi dalla normativa il principio della tutela delle minoranze linguistiche e l'istituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei pubblici uffici, in conseguenza — prospetta — della «delegificazione della preesistente disciplina organizzativa e la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dipendente».
2.2. La questione è fondata.
La Corte ha avuto modo di considerare, nel recente passato, che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie all'uopo indicate dall'art. 6 Cost. (sent. n. 289 del 1987). Sicché il nuovo ente, sottentrato integralmente nelle pregresse situazioni, proprie al riguardo della estinta azienda statale, è venuto ad assorbire attribuzioni che lungi dall'apparire incompatibili sono, all'incontro, costituzionalmente tutelate.
Né può aver rilievo specifico che l'ente agisca a titolo imprenditoriale e in virtù della sua configurazione sulla base (paritetica), nel rapporto di lavoro, della contrattazione: restano salvi infatti, per effetto di quanto esposto, i dettati dell'art. 89 st. spec. T.A.A., con la riserva nei posti dei ruoli, così come attuato con d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 (e successive modifiche) a tenor del quale il requisito del bilinguismo assume, poi, ovvia incidenza nella fase delle conseguenti assunzioni.
Va disposta pertanto, così assorbita ogni altra questione declaratoria di illegittimità costituzionale in tali sensi degli artt. 20 e 21 della legge in esame.
3.1. La ricorrente prospetta l'illegittimità della normativa per violazione, in ordine alle competenze primarie provinciali, dello statuto speciale d'autonomia, con riferimento:
— alla gestione dei trasporti di interesse provinciale e all'acquisizione dei relativi beni;
— all'addestramento e alla formazione professionale del personale;
— agli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia.
3.2. Le questioni non sono fondate.
La legge impugnata è destinata è destinata ad organizzare, pur con contenuti globali, i servizi già gestiti dall'Azienda statale ferroviaria comunque insistenti su tutto il territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari e che si prospetta aderente ai princìpi contenuti nell'art. 64 st. spec. Talché non ne rimane incisa, in alcun modo, la competenza primaria quanto a linee di pertinenza provinciale e relativi beni.
Nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e alla qualificazione del personale. Queste non possono che spettare di necessità (come del resto nella precedente struttura aziendale: art. 55 l. 26 marzo 1958 n. 425) all'ente medesimo cui compete adottare, in concreto, le misure tecniche occorrenti per la regolarità e per la sicurezza della circolazione (cfr. sent. n. 131 del 1985).
D'altronde, per il raggiungimento di convergenti risultati ottimali, la legge prevede le opportune intese con le Regioni e le Province interessate (art. 22).
Infine, così come prevista dall'ari. 25, la disciplina degli accordi per la realizzazione di opere ferroviarie nella loro incidenza con i piani urbanistici non appare costituzionalmente illegittima: l'intesa con le Province interessate è aderente, infatti, ai dettati dell'art. 20 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, nella concorrenza di quella molteplicità di interessi, tutti di rilievo costituzionale, la cui composizione — come già altra volta considerato — abbraccia — con l'intesa appunto — un campo più vasto di quello segnato dal solo art. 81 d.P.R, n. 616 del 1977 (sent. n. 286 del 1985).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 l. 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente « Ferrovie dello Stato »), nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la Provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22, 25 l. 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente « Ferrovie dello Stato »), sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 3; 8 nn. 5, 18 e 29; 14; 16; 68 e 107 st. spec. T.A.A. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
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