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In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
Disciplina delle zone di particolare interesse ambientale - Costituisce grande riforma economico-sociale

Sentenza (24 giugno) 27 giugno 1986, n. 151; Pres. Paladin – Rel. Corasaniti
 
Ritenuto in fatto: 1. La Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha promosso, con ricorso notificato il 26 luglio 1985 e depositato il 2 agosto 1985 (R.r. n. 34 del 1985), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 commi 1, 2 e 5 d.L 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche in relazione all'art. 97 Cost.; 1, ultimo comma, d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica); 80, 81, 82 e 83, anche in relazione agli artt. 66 ss. d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui alla 1. n. 382 del 1975); 1 comma 1 lett. a) e c), e comma 3 nn. 1, 2 e 3 1. 22 luglio 1975 n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della P.A.), in relazione alla 1. 29 giugno 1939 n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali); irrazionalità ed eccesso di potere legislativo nella violazione delle sfere di competenza regionale in materia di urbanistica e del territorio e in materia di agricoltura.
1.1. Assume la regione che, anche se le norme relative al trasferimento di competenze statali alle regioni non rivestono natura di legge costituzionale o comunque rinforzata (sent. n. 188 del 1984), non può tuttavia ammettersi che il confine della sfera di competenza dello Stato e delle regioni venga all'improvviso modificato da un intervento legislativo dello Stato, senza che ciò costituisca violazione di tale confine, quale si è determinato in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost.
Le disposizioni sul trasferimento, infatti, integrano, completano ed attuano i suindicati disposti costituzionali, così assicurando alle regioni, in relazione alle competenze ad esse attribuite, una garanzia, di ordine costituzionale, di intangibilità da parte del legislatore statale, quantomeno in ordine al nucleo centrale e qualificante delle disposizioni che individuano F ambito regionale di competenza nelle singole materie; nucleo centrale che va identificato in base ai princìpi indicati nell'art. 1 l. n, 382 del 1975 (identificazione delle materie per settori organici, in base a criteri oggettivi; valutazione della connessione tra funzioni affini, strumentali, complementari; completezza del trasferimento; esclusione di forme di codipendenza funzionale tra uffici statali e regionali).
In attuazione di tali princìpi il d.P.R. n. 616 del 1977 ha determinato nell'art. 66 ss. il complesso funzionale « agricoltura e foreste », comprendendovi i boschi, i patrimoni silvo-pastorali, le terre di uso civico, la bonifica integrale e montana, gli interventi di protezione della natura, compresa l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide; nell'art. 80 ss. ha trasferito alle regioni la materia « urbanistica », definita come « disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente »; nell'art. 82 ha delegato alle regioni le funzioni relative alla protezione delle « bellezze naturali »; nell'art. 83 ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Inoltre, già con il d.P.R. n. 8 del 1972, erano state trasferite alle regioni le funzioni inerenti alla redazione ed all'approvazione dei « piani territoriali paesistici » di cui all'art. 5 1. n. 1497 del 1939.
Risulta quindi che, nella normazione di trasferimento, il legislatore I statale si è impegnato a fondo nel conferire alle proprie disposizioni carattere stabile e definitivo, corrispondente al rilievo costituzionale della I determinazione delle materie di competenza regionale, imponendo a se I stesso la conformazione a tali competenze.
Ne deriva che il legislatore ordinario ha perduto la piena disponibilità della disciplina delle funzioni trasferite o delegate alle regioni, e non può quindi alterare a suo piacimento l'ordine delle funzioni, in tal modo costituzionalizzato.
Per contro, il d. l. n. 312 del 1985 sovverte tale ordine, invadendo la sfera regionale in due modi: a) anzitutto con il riassorbimento da parte dello Stato legislatore di competenze specifiche della regione in materia ambientale; b) in secondo luogo facendo interferire la disciplina impartita in altre materie di competenza regionale, senza prevedere alcuna forma di coordinamento e di intesa.
Sotto il primo profilo, si è imposto, attribuendo forma legislativa ad un atto sostanzialmente amministrativo, il vincolo paesaggistico su intere categorie di beni (art. 1 comma 1), stravolgendo il criterio previsto dalla 1. n. 1497 del 1939, che consentiva il vincolo solo su beni specificamente individuati, in ragione del loro accertato interesse particolare, e sottraendo alle regioni la competenza ad individuare le bellezze naturali.
Sono state altresì colpite ulteriori competenze proprie delle regioni, in tema di protezione dell'ambiente, e precisamente quelle indicate dagli artt. 66, 80 ed 83 d.P.R. n. 616 del 1977. Infatti, vincolando la condizione di intere categorie di beni, costituenti vasti comparti di territorio, una notevole parte del settore dell'urbanistica e dell'agricoltura e foreste è stata sottratta alla competenza delle regioni, private del potere di tutela dell'ambiente compreso nelle suindicate materie.
A tale invasione di competenza regionale il legislatore è pervenuto in modo irrazionale, sia perché ha indiscriminatamente vincolato, a fini di tutela paesaggistica, anche categorie di beni individuati secondo logiche diverse, come le acque pubbliche, considerate dal t.u. n. 1775 del 1933 per finalità di sfruttamento, e le zone gravate da usi civici, che hanno finalità economiche; sia perché ha determinato una confusione e sovrapposizione dì competenze statali e regionali, attribuendo « anche » al Ministero per i beni culturali le funzioni di « vigilanza e tutela » sull'osservanza del vincolo (art. 1 comma 2, I parte); sia perché ha riattribuito allo Stato, revocando la delega alla regione, il « parere » (da individuarsi nella « autorizzazione ») di cui all'art. 7 l. n. 1497 del 1939 (art. 1 comma 2, II parte), nonché il potere di esame dei progetti di opere di manutenzione straordinaria e di imposizione di prescrizioni (art. 1 comma 5).
Quanto al profilo sub b), il decreto legge impugnato interferisce nelle competenze regionali in tema di agricoltura, silvicoltura, urbanistica e pianificazione territoriale, le quali riguardano settori incisi dal vincolo totale di interi territori, e non possono adeguatamente esercitarsi, in difetto di strumenti di coordinamento e di regole organizzative e procedimentali, anche a garanzia dei soggetti che subiscono il vincolo, con conseguente violazione dell'art. 97 Cost.
1.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitesi mediante l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.
Osserva l'interveniente che il d. l. n. 312 del 1985 -  nel frattempo convertito, con modificazioni, nella 1. 8 agosto 1985 n, 431 - non invade la sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita.
Quanto all'asserita incidenza su materie nelle quali la regione ha potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. ed in relazione alle quali è stato operato il trasferimento delle funzioni amministrative (come agricoltura e foreste, urbanistica ecc.), rileva l'Avvocatura dello Stato che essa non sussiste, dal momento che la normativa impugnata riguarda specificamente la diversa materia della tutela delle bellezze naturali. Indubbiamente il vincolo paesaggistico può incidere su beni contemporaneamente oggetto della disciplina urbanistica o forestale, ma ciò rientra nella fisiologia del sistema, in quanto gli effetti delle varie discipline non si elidono ne si confondono tra di loro, ma operano cumulativamente, in modo indipendente, senza determinare reciproche ingerenze tra materie diverse.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato sono poi inammissibili le censure della ricorrente incentrate sull'avvenuta delega alle regioni delle funzioni amministrative relative ai beni ambientali ex art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, poiché non sussistendo al riguardo una competenza legislativa regionale, non può correlativamente ipotizzarsi un'incompetenza della legge statale, che, nelle materie soltanto delegate, può certamente produrre una normazione di dettaglio. Le suddette censure sono comunque infondate poiché la normativa impugnata - della quale si contesta la qualità di legge-provvedimento - non ha modificato l'art.82 d.P.R. n. 616 del 1977, in senso parzialmente revocatorio della delega amministrativa conferita alle regioni, essendo previsto dalla suindicata disposizione il potere dello Stato di integrare gli elenchi delle bellezze naturali.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha promosso, con ricorso notificato il 19 settembre 1985 e depositato il 25 settembre 1985 (r.r. n. 36 del 1985), questione di legittimità costituzionale della 1. 8 agosto 1985 n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 27 giugno 1985 n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), per violazione degli artt. 2, 3 e 4 l. cost. 26 febbraio 1948 n. 4 (statuto speciale della Valle d'Aosta).
2.1. Assume la ricorrente che la legge impugnata - di conversione, con modifiche, del d. l. n. 312 del 1985, il quale, a sua volta, recepiva sostanzialmente il d.m. 21 settembre 1984 (c.d. decreto Galasso), il cui art. 1 (che assoggettava a vincolo paesaggistico una serie di beni individuati per categorie) era stato annullato dal TAR Lazio con sentenza 31 maggio 1985 n. 1548 - è illegittima, in quanto viola l'art. 2 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, incidendo su materie di competenza legislativa esclusiva della regione, e precisamente:
a) sulla « tutela del paesaggio », prevista dall'art. 2 lett. q) dello Statuto, nell'esercizio della quale la regione ha adottato una propria normativa con la 1. 15 giugno 1978 n. 14, modificata con le successive 11. 2 marzo 1979 n. 11, 31 maggio 1979 n. 32, 9 giugno 1981 n. 32;
b) sulla materia della « urbanistica » e dei « piani regolatori per zone di particolare importanza turistica », prevista dall'art. 2 lett. g) dello Statuto, che appare strettamente connessa a quella della tutela del paesaggio;
c) sulla materia concernente le « foreste » e la « flora e fauna », riservata dall'art. 2, lett. d), dello Statuto alla Regione, ed incisa dall'art. 1, lett. g), l. n. 431 del 1985, che assoggetta a vincolo « i territori coperti da foreste e da boschi »;
d) sulla materia delle « acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico », contemplata dall'art. 2, lett. m), dello Statuto, ed iuteressata dal vincolo, previsto dall'art. 1, lett. c) 1. n. 431 del 1985, per « fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi » delle acque pubbliche;
e) sulla materia concernente gli « usi civici, consorterie, promiscuità per condominii agrari e forestali », riservata alla regione dall'art. 2, lett. o), dello Statuto, nella quale interferisce il vincolo delle « aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici », derivante dall'art. 1, lett. h) l. n. 431 del 1985.
L'incidenza della disciplina per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale sulla competenza delle regioni a statuto speciale era, del resto, apparsa tanto evidente allo stesso legislatore statale, che il d. l. n. 312 del 1985 aveva espressamente fatto salve le competenze delle suddette regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 6).
La l. di conversione n. 431 del 1985, per contro, ha ritenuto di poter evitare il rispetto delle competenze di Regioni e Province autonome, sopprimendo la suindicata clausola di salvezza e qualificando espressamente, nell'art. 2 comma 1, « le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge », come « norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica ».
Tale espediente non è tuttavia idoneo, ad avviso della ricorrente, a consentire il sacrifìcio delle competenze esclusive della regione.

Invero, non può valere ad attribuire alle disposizioni degli artt. da 1 a 1-sexies l. n, 431 del 1985 la natura di « norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica » la mera autodefinizione contenuta nell'art. 2, dovendo siffatta natura essere ricercata nell'oggetto della normativa, nella sua motivazione politico-sociale, nel suo scopo, nel suo contenuto, nelle modificazioni che essa apporta nei rapporti sociali (Corte cost. sent. n. 219 del 1984).

Detta indagine, d'altro canto, conduce, per la l. n. 431 del 1985, ad esito negativo, in quanto:

a) l'art. 1 di essa si pone come completamento dell'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, che regola la competenza delegata alle regioni a statuto ordinario in materia paesistica, e non può quindi costituire, per la sua specifica portata, riforma economico-sociale, e meno che mai nei confronti delle regioni a statuto speciale, alle quali norme di rango costituzionale attribuiscono una competenza legislativa primaria in materia di paesaggio;

b) previsioni essenziali della disciplina in questione hanno efficacia di norme meramente provvisorie, temporanee e d'urgenza (come gli artt. 1-quinquies ed 1-ter), il che appare diffìcilmente conciliabile con la pretesa di considerare la legge come « riforma economico-sociale ».

In subordine, osserva ancora la ricorrente, anche ammettendo che la legge impugnata integri gli estremi di una « riforma economico-sociale », è da escludere che tutte le disposizioni della legge possano ricevere la qualifica di « norme fondamentali » dell'asserita riforma, ed in particolare che abbiano tale natura le norme di dettaglio e quelle procedimentali. Dovrà quindi essere la Corte costituzionale ad individuare, in tale subordinata ipotesi, le previsioni concretanti « norme fondamentali ».

Deduce inoltre la Regione Valle d'Aosta che la legge impugnata è costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto, in quanto priva la ricorrente delle competenze amministrative ad essa spettanti in via esclusiva nelle materie del paesaggio, dell'urbanistica, delle foreste, delle acque pubbliche e degli usi civici, in corrispondenza alla competenza legislativa esclusiva su dette materie, degradando tali competenze amministrative esclusive a mere competenze delegate - il che discende dall'essere la normativa formulata come integrazione dell'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, che delega competenze amministrative alle regioni in materia di paesaggio - e, sotto certi profili, a competenze di organo sottordinato al Ministero per i beni culturali e ambientali - come si desume dai poteri di sostituzione e di annullamento riconosciuti all'amministrazione centrale (art. 1 comma 5 l. n. 431 del 1985).
E la denunciata illegittimità costituzionale permane anche riconoscendo alle disposizioni della legge impugnata la qualifica di « norme fondamentali di riforma economico-sociale », poiché una legge di riforma adottata con legge ordinaria non può trasferire, in contrasto con norme statutarie di rango costituzionale, competenze che queste ultime norme hanno attribuito alla regione. Altrimenti si verificherebbe l'assurdo della modifica di una legge costituzionale da parte di una legge ordinaria.
2.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitesi a mezzo del- l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inanimissibile o comunque infondato.
Deduce l'interveniente che l'art. 2 l. n. 431 del 1985, che definisce le disposizioni dell'art. l d. l. n. 312 del 1985,come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, non contraddice quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 1 d.l. cit. (non convertito) circa la salvezza delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ma costituisce una più corretta definizione del valore delle nuove norme emanate in materia paesistica in rapporto agli ordinamenti delle autonomie speciali. Tra le disposizioni dell'art. 1 d.l., nel testo risultante dalla conversione, non sembrano immeritevoli della suddetta qualificazione (ovviamente soggetta al vaglio della Corte) i primi quattro commi, che delimitano l'ambito oggettivo della nuova disciplina, ravvisando in « tipologie territoriali » puntualmente definite (coste marittime; zone contermini ai fiumi, ai torrenti ed ai laghi; boschi e foreste; zone umide; zone montuose eccedenti determinate quote; ghiacciai; vulcani ecc.) i tratti caratteristici del territorio nazionale che concorrono in modo essenziale a costituire il « paesaggio » come bene costituzionalmente protetto (art. 9 Cost.), e che in quanto tali vanno sottoposti ad un regime di tutela idoneo a garantirne la salvaguardia, privilegiando le esigenze di conservazione su quelle di trasformazione del territorio suscettive di compromettere i valori paesistici.
Trattasi di innovazione legislativa di largo respiro, capace di realizzare una inversione di tendenza sui processi economici, e di promuovere, sul piano sociale, le esigenze connesse ad una migliore qualità della vita.
Alle disposizioni suddette non può quindi negarsi natura di « norme fondamentali »,: idonee a fungere da limite all'autonomia regionale, in quanto, in presenza di scelte di fondo, quali sono quelle finalizzate alla realizzazione di un ambiente vivibile, non possono essere accettati squilibri nell'ambito, della collettività nazionale.
D'altronde, anche la Comunità Economica Europea ha incluso la materia ambientale nella sua politica di armonizzazione dei sistemi economici e sociali dei paesi mèmbri. Attraverso direttive che fissano standards di qualità ambientali da garantire in tutto il territorio comunitario, la CEE mira ad evitare che un eccessivo divario delle politiche nazionali di tutela ambientale crei troppo gravi disparità nell'esercizio delle attività economiche e nelle condizioni di vita presso le diverse comunità nazionali.
3. La Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale, ha promosso, con ricorso notificato il 21 settembre 1985 e depositato il 25 settembre 1985 (R.r. n. 37 del 1985), questione di legittimità costituzionale della 1. 8 agosto 1985 n. 431, nel suo complesso ed in special modo in riferimento all'art. 2, per violazione degli artt. 3, comma
3; 8, nn; 3, 5, 6, 7, 16, 21 e 24; e 16, comma I d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione, adottate con d.P.R. 17 luglio 1952 n. 1064, in materia di usi civici; d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, in materia di urbanistica e di opere pubbliche; d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 48, sui beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale; d.P.R. 1° novembre 1973 n. 690, sulla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; d.P.R. 22 marzo 1974 n. 279, in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.
3.1. Osserva la ricorrente che lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) attribuisce alla provincia potestà legislativa primaria in materia di « tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare »;. « urbanistica e piani regolatori »;
« tutela del paesaggio »; « usi civici »; « alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna »; « agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fìtopatologici, consorzi bonifica »; « opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria » (art. 8, rispettivamente nn. 3, 5, 6, 7, 16, 21 e 24, Statuto). In base all'art. 16 dello Statuto spettano altresì alla provincia, nelle stesse materie e con gli stessi limiti inerenti alla potestà legislativa, le corrispondenti potestà amministrative. A seguito delle norme di attuazione dello Statuto, la provincia ha la piena disponibilità di tali competenze legislative ed amministrative.
Le competenze così trasferite sono state - secondo quanto afferma la ricorrente - ampiamente esercitate. In particolare, la l. prov. 25 luglio 1970 n. 16, ha stabilito un'esaustiva disciplina della tutela del paesaggio, sottoponendo a tutela generica tutto il territorio della provincia (art. 1 commi 1 e 2) e prevedendo una forma di tutela specifica, attraverso l'individuazione di singole categorie di beni (art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d) e)) da assoggettare a specifico vincolo paesistico. Tale vincolo, che comporta per i proprietari l'obbligo di conservare come tali i beni (artt. 5 e 7) e di ottenere preventiva autorizzazione del Sindaco (art. 8) per ogni lavoro che importi modificazione dei beni stessi, può essere introdotto in due modi: o attraverso l'emanazione di un decreto ad hoc per i beni specificamente e individualmente determinati; ovvero a mezzo dell'inclusione, nei piani urbanistici, di previsioni paesaggistiche per zone.
Secondo la ricorrente, sulla base di tale disciplina legislativa gran parte del territorio della provincia è stata sottoposta a vincolo paesistico.
Precisate così le proprie competenze legislative ed amministrative e il modo con cui sono state esercitate, assume la ricorrente che la 1. n. 431 del 1985 (di conversione, con ampie modifiche, del d. l. n. 312 del 1985, il quale, a sua volta, recepiva sostanzialmente il d.m. 21 settembre 1984) non può essere ritenuta applicabile in toto nel territorio provinciale, essendo in gran parte formulata come disciplina integrativa del d.P.R. n. 616 del 1977, relativo alle sole regioni a statuto ordinario. Ove, però - stante la soppressione in sede di conversione del decreto legge della clausola di salvezza delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e soprattutto in virtù del fatto che l'art. 2 della legge assimila le disposizioni contenute nell'art. 1 della stessa legge alle « norme fondamentali delle riforme economico-sociali » - si volesse ritenere che la nuova disciplina è applicabile in toto anche alla provincia ricorrente, la legge sarebbe palesemente incostituzionale e lesiva delle competenze costituzionalmente garantite alla provincia stessa.
Non solo, infatti, la legge impugnata ha preteso di intervenire in una materia che è di esclusiva competenza provinciale; ma ciò è avvenuto con una disciplina estremamente analitica, e del tutto incompatibile con quella precedentemente adottata dalla provincia e che aveva del resto già permesso un'efficace tutela dell'ambiente.
Soggiunge altresì la ricorrente che gli ulteriori interventi del Ministero dei beni culturali previsti dalla legge, se pure si volessero ritenere ammissibili nei confronti delle regioni a statuto ordinario, sono del tutto inconciliabili con la speciale autonomia (anche amministrativa) costituzionalmente riconosciuta alla Provincia di Bolzano: tanto più se manchi - come nella specie manca - qualsiasi previsione di forme di coordinamento fra le discipline statali e provinciali e di collaborazione fra i due enti.
Osserva ancora la ricorrente che anche l'attribuzione al Ministro per i beni culturali di poteri sostitutivi viola gravemente le competenze regionali. E ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, perché l'attribuzione al Governo del potere di adottare provvedimenti sostitutivi nel caso di inattività della provincia è ammissibile solo in relazione alle funzioni amministrative delegate dallo Stato (mentre qui si verte in materia di competenza propria ed esclusiva della provincia); in secondo luogo, perché, in ogni caso, il potere di adottare eventuali provvedimenti sostitutivi non spetta al singolo ministro, ma semmai al Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente (cfr. art. 16 u.c. d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381).
In particolare, la ricorrente afferma l'incostituzionalità dell'art. 2 comma 1 1. della legge, mediante il quale si vorrebbe imporre alla provincia il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dall'art. 1 della legge stessa, equiparandole a norme fondamentali di riforme economico-sociali.
La natura di riforma economico-sociale deve risultare obiettivamente - come ha insegnato la Corte costituzionale nella sent. n. 219 del 1984 - dall'oggetto della normativa, dai suoi scopi e contenuti, dalle modificazioni che essa apporta nei rapporti preesistenti. La legge impugnata, invece, non costituisce una sostanziale e positiva riforma della disciplina per la tutela dei beni ambientali, rispetto alla disciplina - più organica ed avanzata - già vigente nella Provincia di Bolzano; ne innova sostanzialmente la precedente disciplina legislativa della materia che continua ad essere quella già stabilita dalla 1. n. 1497 del 1939. La legge ha in realtà contenuto provvedimentale; si tratta di legge meramente formale, il cui contenuto è quello di un atto amministrativo plurimo, diretto a porre un vincolo, limitato nel tempo, su beni di varie categorie, già esistenti ed individuabili.
Egualmente non possono essere considerate norme fondamentali di una legge di riforma le disposizioni - pur esse contenute nell'art. 1 - che attengono alle procedure di autorizzazione ed alle competenze del Ministro dei beni culturali ed ambientali: anche tali disposizioni - oltre ad avere carattere analitico e puntuale - sono solo integrazione e specificazione di quanto già disposto da leggi preesistenti.
3.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitesi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato, svolgendo argomentazioni coincidenti con quelle riportate supra sub 2.2.
4. La Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale, ha promosso, con ricorso notificato il 21 settembre 1985 e depositato il 26 settembre 1985 (R.r. n. 38 del 1985), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, in tutto o in parte, della 1. 8 agosto 1985 n. 431, per violazione degli artt. 3; 8, nn. 3, 5, 6, 7, 16, 21 e 24; e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
4.1. Osserva la ricorrente che l'art. 2 l. n. 431 del 1985, equiparando le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge alle « norme fondamentali di riforme economico-sociali » e rendendole così applicabili anche alla Provincia autonoma di Trento, viola le competenze costituzionalmente garantite della provincia.
La ricorrente non contesta il fatto che la potestà legislativa primaria della provincia sia limitata dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali; ne tantomeno contesta l'opportunità di un intervento più energico dello Stato per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Non è tuttavia ammissibile che tale risultato sia raggiunto attraverso una normativa quale quella impugnata, costituita non solo da nuovi princìpi, ma anche da una serie di norme applicative che prevedono specifiche competenze di organi dello Stato, nell'ambito di materie che sono di esclusiva spettanza della provincia.
Alla luce di quanto insegnato, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 1984, secondo cui la natura di riforma economico-sociale di una normativa « non può essere determinata dalla sola apodittica affermazione del legislatore », ma « deve ricercarsi nell'oggetto della normativa, nella sua motivazione politico-sociale, nel suo scopo, nel suo contenuto, nella modificazione che essa apporta nei rapporti sociali », può dubitarsi che le disposizioni dell'art. 1 della legge costituiscano « norme fondamentali di riforma economico-sociale ».
Non si vede, infatti, come tali disposizioni, che riproducono le norme di un precedente decreto emanato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali in applicazione dell'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, al solo scopo di integrare gli elenchi delle bellezze naturali e di insieme, possano essere divenute, nel passaggio dal decreto ministeriale al decreto legge e poi alla legge, norme fondamentali di riforma economico-sociale. E tale dubbio è tanto più forte, se si tiene presente che si tratta di norme aventi carattere soprattutto procedimentale, che si aggiungono al sistema normativo preesistente, senza modificarlo, ed integrano l'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, relativo alle sole regioni a statuto ordinario.

Ma, quand'anche si ritenesse che la 1. n. 431 costituisca nel suo insieme una riforma economico-sociale, tale caratteristica non spetta certo - a giudizio della ricorrente - a quelle disposizioni che, introducendo nuovi vincoli, attribuiscono ad organi dello Stato funzioni amministrative in materie che sono di competenza esclusiva della provincia, ovvero, innovando le procedure esistenti, sottraggono agli organi della provincia attribuzioni che a loro competono.

Se, infatti, secondo dispone l'art. 2 della legge, si ritenessero applicabili alla provincia di Trento tutte le disposizioni contenute all'art. 1, si ricondurrebbero in capo al ministro una serie di poteri, altrimenti spettanti alla provincia. In particolare, l'art. 1 attribuisce al ministro: a) il potere di provvedere in via sostitutiva sulla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 7 1. 29 giugno 1939 n. 1497, quando l'autorizzazione non sia stata rilasciata o sia stata negata dalla provincia; b) il potere di annullare in ogni caso, con provvedimento motivato, l'autorizzazione provinciale; c) il potere di rilasciare o negare, per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali, l'autorizzazione di cui al citato art. 7, « in difformità dalla decisione dell'amministrazione regionale » (o provinciale), anziché prevedere che in questi casi si proceda d'intesa, secondo il principio che « la tutela del paesaggio presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici rappresentati da una pluralità di soggetti, la cui intesa è perciò necessario perseguire di volta in volta » (Corte cost. sent. n. 94 del 1985). Lo stesso art. 1 attribuisce inoltre agli organi del Ministero; d) il potere di vigilare anch'essi sull'osservanza dei vincoli posti dal comma 1 dell'art. 1, dando vita così a una gestione congiunta (statale e provinciale) della vigilanza.

Analogamente, se si ritenessero applicabili tutte le disposizioni dell'art. 1, si pretenderebbe che valgano anche in Provincia di Trento disposizioni con le quali viene precluso, in ordine a determinati beni od interventi, l'esercizio di poteri della provincia. Ciò vale in particolare: a) per la norma secondo cui l'autorizzazione ex art. 7 l. n. 1497 non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifìci, ecc.; b) per la norma che esclude dal vincolo di cui al comma 1 le zone A e B e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, le altre zone delimitate negli strumenti urbanistici, ecc.; c) per la norma che esclude ogni potere della provincia, anche sotto forma di intesa con le amministrazioni statali, per le autorizzazioni di cui sopra nei riguardi delle attività di ricerca ed estrazione di cui al r.d. 29 luglio 1927 n. 1443.

A giudizio della ricorrente, tali norme, regolando solamente le modalità applicative dei nuovi princìpi eventualmente posti dalla 1. n. 431 del 1985, non possono essere considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale; in ogni caso, se, in quanto norme fondamentali, fossero ritenute applicabili alla Provincia di Trento, sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto altererebbero l'ordine delle competenze previste dallo statuto speciale, avendo la provincia competenza legislativa primaria in tutte le materie (tutela del paesaggio, urbanistica e piani regolatori, usi civici, agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura e foreste, opere idrauliche, ecc.) incise dalle disposizioni citate, e avendo da tempo legiferato in tali materie (v. le 1. prov. 6 settembre 1971 n. 12; 20 marzo 1973 n. 12; 6 settembre 1974 n. 19; 19 novembre 1979 n. 11; 20 febbraio 1981 n. 2, tutte in materia di tutela del paesaggio, e dal cui insieme risulta un sistema sensibilmente diverso da quello della 1. n. 1497 del 1939).
Deduce altresì la ricorrente che in sede di conversione del d. l. n. 312 del 1985, il Senato, non volendo addivenire, per evitare la decadenza del decreto legge, ad una modifica del testo formulato dalla Camera dei deputati relativamente all'applicabilità della legge alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, approvava un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo « a coerentemente interpretare la disposizione contenuta nell'art. 2 del disegno di legge di conversione nel senso che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica i princìpi desumibili dalla disciplina posta dall'art. 1 d.l. n. 312, e non le singole disposizioni normative in cui tali princìpi sono stati tradotti nella stesura dell'articolo in parola, così come formulato dall'altro ramo del Parlamento » (v. 343 Regolamento sommario. Seduta del 2 agosto 1985, pagg. 14-15).
L'ordine del giorno veniva accettato, a nome del Governo, dal Sottosegretario Galasso, che aggiungeva che l'art. 2 « non potrebbe che essere interpretato nel senso che le norme fondamentali di riforma economico-sociale devono essere desunte dal complesso della disciplina posta dall'art. 1 del decreto legge e non già alla sua articolazione letterale ».
Ragioni d'incostituzionalità analoghe a quelle sopra enunciate varrebbero - a giudizio della ricorrente — nei confronti della norma impugnata se tra le disposizioni che sono dichiarate essere norme fondamentali di riforma economico-sociale dovessero ricomprendersi anche le disposizioni degli artt. 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies introdotti dalla 1. n. 431 del 1985, disposizioni che, in realtà, non sono richiamate dall'art. 2 (che si riferisce alle disposizioni di cui « all'art. 1 d. l. 27 giugno 1985 n. 312... come convertito dalla presente legge » e sono formulate in modo da essere riferite alle sole regioni a statuto ordinario.
4.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitesi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato, svolgendo argomentazioni coincidenti con quelle riportate supra sub 2.2.
5. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha promosso, con ricorso notificato il 20 settembre 1985 e depositato il 27 settembre 1985 (R.r. n. 40 del 1985), questione di legittimità costituzionale della 1. 8 agosto 1985 n. 431, per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la regione, con violazione dell'art. 4, n. 12 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia) (in relazione all'art. 80 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616); dell'art. 22 d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116; dell'art. 27 d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902 (in relazione all'art. 1 d.P.R. 15 gennaio 1972.n. 8); nonché dell'art. 58 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1.
5.1. Assume la ricorrente che l'ari 2 della legge ha qualificato le disposizioni contenute nell'art. 1 come « norme fondamentali di riforma economico-sociale » solo per permettere l'applicazione di quell'articolo anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano (capovolgendo così l'impostazione del decreto-legge che faceva salve le loro competenze).
Ma la qualificazione operata dal legislatore non è sufficiente - come ha insegnato la sent. n. 219 del 1984 della Corte costituzionale - ad attribuire il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale a qualsivoglia normativa: e nel caso di specie la qualificazione anzidetta non corrisponde al reale oggetto della normativa.
Il diretto ed immediato assoggettamento a vincolo paesaggistico, indiscriminatamente e senza limitazioni, di tutta una serie di « beni e luoghi », indicati per categorie (in ciò si sostanzia - secondo la ricorrente - il contenuto nell'art. 1) non può essere considerato norma fondamentale di una riforma economico-sociale, ma costituisce piuttosto violazione sostanziale di un principio generale dell'ordinamento giuridico, quale è il principio del giusto procedimento. Secondo tale principio, come enucleato dalla seni. n. 13 del 1962 della Corte costituzionale, quando il legislatore dispone che si apportino limitazioni ai diritti dei cittadini, la legge enuncia di regola delle « ipotesi astratte, predisponendo un procedimento amministrativo attraverso il quale gli organi competenti provvedono ad imporre concretamente tali limiti, dopo aver fatto gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove occorra, di altri organi pubblici, e dopo aver messo i privati interessati in condizioni di esporre le proprie ragioni, sia a tutela dei propri interessi, sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico ».
La normativa impugnata, invece, si caratterizza - a giudizio della  ricorrente - solo per la soppressione di ogni procedimento amministrativo per l'individuazione dei beni e dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico. Le leggi vigenti non impedivano di assoggettare al vincolo i beni e i luoghi ora direttamente individuati dal legislatore: impedivano solo che a tale risultato si pervenisse senza un previo procedimento amministrativo.
L'aver violato, allora, un principio generale dell'ordinamento non può certo costituire norma fondamentale di riforma economico-sociale.
Deduce altresì la ricorrente che la 1. n. 431 del 1985 viola l'art. 4, n. 12, dello Statuto speciale che attribuisce alla regione competenza legislativa primaria in materia urbanistica. Nell'esercizio di tale competenza la regione si è dotata di una legge urbanistica (l. reg. 9 aprile 1968 n. 23, modificata da 1. reg. 17 luglio 1972 n. 30), la quale prevede, fra l'altro, la formazione di un piano urbanistico regionale (già formato ed approvato, con il « riconoscimento » - ai sensi dell'art. 3, lett. c) della legge - delle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, e l'indicazione dei territori che dovranno essere destinati a parchi naturali) e di tanti piani zonali quante sono le zone socio-economiche.
Sotto un primo profilo, la l. n. 431 viola la competenza primaria della regione (art, 4, n. 12 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, in relazione all'art. 80 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; art. 22 d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116 e art. 27 d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902, in relazione all'art. 1 d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8), in quanto incide « sugli aspetti conoscitivi e normativi » della disciplina del territorio (in conseguenza di essa, infatti, la regione sarà costretta a ridisegnare il piano generale del territorio regionale, per accogliervi beni e località vincolati, che, in concreto, possono anche non avere il minimo pregio ambientale, e a riformulare l'intera pianificazione subordinata); e ciò, senza prevedere un adeguato coordinamento con quanto sia stato già fatto a livello regionale, nell'esercizio di potestà costituzionalmente garantite.
La stessa diretta indicazione di beni e luoghi vincolati da parte del legislatore, non solo comprime i diritti dei cittadini, senza la garanzia del giusto procedimento, ma menoma i poteri regionali di valutazione e di scelta, poteri sicuramente non dissociabili dalla potestà di pianificazione.
La competenza regionale è altresì violata per ciò che attiene agli aspetti gestionali, in quanto la legge estende il campo delle autorizzazioni amministrative ex art. 7 1. n. 1497 del 1939, creando seri ostacoli alle iniziative edilizie, pubbliche e private.
La legge impugnata, infine, moltiplica irragionevolmente gli interventi ministeriali concorrenti a quelli regionali, congegnandoli a guisa di controlli sistematici di merito sui medesimi oggetti (cfr. commi 9 e ultimo dell'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, come modificato dalla 1. n. 431 del 1985; comma 2 dell'art. 1-bis; comma 2 dell'art. 1-quater), violando, oltre l'art. 4 n. 12, anche l'art. 58 dello Statuto di autonomia.
5.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitesi a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.
Osserva l'interveniente che la ricorrente regione, nella materia della tutela del paesaggio - materia cui ineriscono le disposizioni della legge impugnata -, non ha competenza legislativa primaria, ma può solo emanare norme di integrazione ed .attuazione (art. 6 n. 3 dello Statuto); sul piano delle funzioni amministrative, la regione non è stata destinataria di delega per la gestione dei beni ambientali (come è accaduto per le regioni a statuto ordinario: art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977). La doglianza regionale, secondo cui le disposizioni impugnate ridonderebbero nella materia urbanistica, violando la competenza legislativa primaria della regione in tale materia, non può pertanto ritenersi fondata: va infatti ribadita l'autonomia della materia paesistica da quella urbanistica (come risulta anche dalla loro separata considerazione nello statuto regionale).
D'altra parte, la « tutela del paesaggio » non si limita a pervadere funzioni pubbliche di varia connotazione oggettiva (agricoltura e foreste, urbanistica, ecc.), ma è affidata ad un autonomo apparato giuridico-amministrativo, la cui struttura portante è ancora costituita dalla l. n. 1497 del 1939.
Il vincolo di tutela paesistica da questa legge istituito e regolato opera con finalità ed effetti che non si elidono o non si confondono con quelli propri della regolamentazione di altri settori: appartiene, invece, alla logica stessa del sistema che su un medesimo dato oggettivo (ad es. una superfìcie boschiva) operino in modo indipendente, e quinci cumulativo, gli effetti di un vincolo paesistico, di una disciplina di assetto forestale o di una prescrizione urbanistica.
E quindi perfettamente fisiologico che l'esercizio della funzione di tutela del paesaggio - sia in sede legislativa che amministrativa - non resti priva di ripercussioni sulle condizioni di gestione di altri settori di intervento pubblico: questi altri settori ne restano però influenzati soltanto ab externo, ne, a causa di tali effetti puramente riflessi, si può affermare che misure adottate a fini di tutela paesistica comportino di per sé un'ingerenza nell'amministrazione di altre materie (un esempio recente dell'atteggiarsi di queste relazioni è dato dalla 1. n. 47 del 1985).
Alla luce di queste osservazioni (e della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1972), si può - secondo l'interveniente - concludere che la 1. n. 431 del 1985, regolando la tutela delle bellezze naturali sul territorio nazionale, non pertiene ad una materia sulla quale la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia potestà legislativa primaria.
Deduce altresì l'Avvocatura dello Stato l'inammissibilità delle argomentazioni della ricorrente relative alla violazione del principio del giusto procedimento, dovendo il giudizio principale di legittimità costituzionale promosso da una regione contro una legge dello Stato restare circoscritto ai profili concernenti l'incidenza dell'atto legislativo sulla sfera di competenze costituzionalmente garantite alla regione.
Il richiamo alla sent. n. 13 del 1962 della Corte costituzionale (che dichiarò illegittima una legge valdostana che imponeva il vincolo paesistico su tutto il territorio regionale) appare comunque non pertinente, in quanto la legge n. 431 del 1985, pur imponendo ex lege un vincolo di tutela paesistica, ha operato con metodo affatto diverso, facendo ricadere i suoi effetti su ambiti territoriali individuati in funzione della presenza di caratteri morfologici che rivestono un'indubbia rilevanza come elementi costitutivi del paesaggio.
6. Nell'imminenza dell'udienza pubblica hanno depositato memorie illustrative, svolgendo anche ulteriori considerazioni, le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano.
 
Considerato in diritto: 1. I giudizi introdotti con i ricorsi di cui in epigrafe s i prestano ad essere esaminati congiuntamente e definiti con unica decisione. Infatti il ricorso proposto dalla Regione Veneto ha per oggetto l'impugnazione diretta del D. L. 27 giugno 1985, n. 312 (recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) mentre i ricorsi proposti rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Val d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento hanno per oggetto l'impugnazione diretta della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del D.L. sopra indicato.
2. - E noto che, annullato con sentenza del T.A.R. del Lazio 31 maggio 1985, n. 1548, l'art. 1 del decreto del Ministero dei beni ambientali e culturali 21 settembre 1984 (c.d. decreto Galasso) - con cui era stato imposto vincolo paesistico su una serie di zone e di località individuate ed elencate per categorie - l'imposizione è stata sostanzialmente recepita nel D. L. n. 312 del 1985, ora impugnato dalla Regione Veneto. Poiché l'art. 1 del decreto in cui è racchiusa la detta imposizione, oggetto precipuo delle censure della Regione, è stato sostituito in sede di conversione, le censure vengono ad appuntarsi contro la norma contenuta nella disposizione sostitutiva - art. 1 della legge n. 431 del 1985 - con la quale sono riprodotte l'imposizione stessa e l'elencazione, pur ampliata, delle zone e località protette; norma, questa, che ha, come già nel D.L., carattere centrale e qualificante nella legge di conversione, e che costituisce la chiave di volta dell'intera nuova normativa.
3. - Deduce appunto la Regione Veneto che la sottoposizione a vincolo paesistico - con atto avente forza formale di legge, ma sostanza di provvedimento plurimo - di beni e luoghi, costituenti anche notevoli porzioni del territorio nazionale, individuati per categorie, e quindi indipendentemente da una valutazione specifica del loro pregio estetico, da un lato viola il principio del giusto procedimento, dall'altro costituisce un intervento stata e non solo in materia paesaggistica, ma anche in materie diverse, di competenza propria della Regione. Tale intervento, per la penetrazione e l'ampiezza, importerebbe la compressione delle dette competenze regionali e comunque lo sconvolgimento dell'assetto del riparto delle competenze fra Stato e Regione, anche per le inevitabili interferenze reciproche. Lo sconfinamento dello Stato riguarderebbe la materia urbanistica, nonché - per la connessione di tale materia, siccome inerente al governo globale del territorio, con altre interessanti quest'ultimo - le materie della protezione ambientale, dei parchi, dell'agricoltura e foreste, degli usi civici: materie tutte attribuite alla competenza amministrativa della Regione dalla legislazione di trasferimento ( D.P.R. n. 616 del 1977, artt. 80, 83, 66, in relazione alla legge 22 luglio 1975, n. 382 legge delega, e ancor prima D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.) Trattandosi di legislazione di attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., l'intervento normativo denunciato - sempre secondo la ricorrente - si risolverebbe nella violazione di queste ultime norme costituzionali ed altresì del l' art. 97 Cost.
Specificamente la Regione sembra sostenere che quando sia intervenuto un trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni e così un assetto normativo dell'ordine delle competenze dei due enti, tanto più se rispondente (come quello disposto con la legge n. 382 e con il decreto n. 616) a dichiarate esigenze di completamento, e perciò stesso di tendenziale definitività o almeno stabilità, è configurabile una violazione degli artt. 117 e 118 Cost. se intervenga un «improvviso» mutamento, non rispettoso almeno del nucleo di quello preesistente (nella specie, il criterio della preordinazione di un esercizio organico delle funzioni trasferite).
L'introdotta modificazione si sarebbe anzi risolta - con ancor più evidente violazione degli indicati precetti costituzionali - in un sostanziale riassorbimento da parte dello Stato delle competenze regionali trasferite nella materia urbanistica e nelle altre connesse come sopra menzionate, nelle quali si concreta la protezione ambientale.
E, sotto altro aspetto, la denunciata violazione sarebbe perpetrata, o resa più manifesta, dalla arbitrarietà della modificazione riappropriativa da parte dello Stato, modificazione non giustificata da criteri razionalmente correlati alla natura obbiettiva dei beni protetti, ma riferibile al tentativo dello Stato di ritagliare (a proprio favore) un'autonoma materia ambientale da quelle - in cui la prima, invece, sempre secondo la ricorrente, necessariamente si risolve - dell'urbanistica e delle altre connesse.
I vizi sarebbero infine aggravati dalla mancata previsione di strumenti procedimentali di coordinamento, idonei a prevenire o a comporre le interferenze fra le competenze statali e quelle regionali, interferenze rese inevitabili dall'estensione delle prime.
4. - Va premesso che il richiamo all'art. 97 Cost. non è idoneo a sostanziare un'autonoma censura quando, come nel caso, si tratti di impugnazione diretta di una legge dello Stato da parte della Regione ai sensi dell'art. 2, L.Cost. 9 febbraio 1948, n. l. Tale impugnazione, infatti, è istituzionalmente destinata a far valere non già la violazione di qualsiasi precetto costituzionale (e neppure di quelli che attengono all'organizzazione amministrativa in sé considerata) ma soltanto di quelli che individuano la sfera delle competenze regionali costituzionalmente garantite.
Va premesso altresì che è analogamente fuori luogo il ripetuto richiamo alla violazione del principio del giusto procedimento. Il principio, infatti, a parte la questione se esso abbia natura costituzionale, è strettamente collegato con la tutela delle situazioni dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri (in tal senso, con riferimento all'art. 42 Cost., la sentenza di questa Corte n. 13 del 1962 lo ha definito un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato), ma non concerne la tutela di competenze regionali costituzionalmente garantite, che è oggetto del giudizio di impugnazione diretta.
Ciò detto, per dare adeguata soluzione alle questioni pertinentemente poste in riferimento alla violazione degli artt. 117 e 118 Cost., è necessario considerare che la norma impugnata si discosta nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore ( legge 29 giugno 1939, n. 1497.) Infatti quella disciplina prevede una tutela diretta alla preservazione di cose e di località di particolare pregio estetico isolatamente considerate. La normativa impugnata, invece, proprio per l'estensione e la correlativa intensità dell'intervento protettivo - imposizione del vincolo paesistico (e quindi preclusione di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso individuati secondo tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati nel lungo tempo introduce una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità , vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico - culturale.
Una tutela così concepita è aderente al precetto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario (cfr. sentenze di questa Corte n. 94 del 1985 e n. 359 del 1985), cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro.
Essa non esclude né assorbe la configurazione dell'urbanistica quale funzione ordinatrice, ai fini della reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti: funzione attribuita, con l'art. 80 del D.P.R. n. 616 del 1977, in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., alla Regione (cfr. sentenze di questa Corte n. 239 del 1982 e n. 359 del 1985).
Peraltro, i problemi concernenti il rapporto fra competenze statali e competenze regionali che una siffatta tutela paesaggistica pone all'interno di sé medesima e nei confronti del l'urbanistica, e, tramite questa, di altre discipline, non sono ignorati dalla nuova normativa, la quale, come si vedrà meglio in prosieguo, accoglie in proposito soluzioni correttamente atteggiate, nella direttrice della primarietà del valore esteticoculturale e della esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello inspirato al principio di leale cooperazione (cfr. sentenza di questa Corte n.359 del 1985): principio che, quando si tratti di attuare un valore primario, può acquistare, in ordine al raccordo suindicato, più ampie possibilità di applicazione.
5. - Ciò posto, è agevole scendere alla confutazione particolareggiata delle censure dedotte col ricorso, censure che traggono origine da altrettante problematiche poste dalla dottrina regionalistica.
Anche ad ipotizzare - come sostanzialmente fa la ricorrente - una sorta di tutela dell'affidamento della Regione ordinaria nella stabilità almeno relativa dell'assetto delle sue competenze derivante da operazioni devolutive compiute dichiaratamente in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost. e secondo criteri di completezza e di organicità, non può ovviamente escludersi la legittimità (quanto all'an) dell'adozione di un nuovo assetto che risponda ad adeguata concezione o a più pronta ed efficace realizzazione di un valore costituzionale primario.
Rispetto al contestato riassorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica ed in altre contermini, e all'asserita intrinseca arbitrarietà (quanto al quomodo) del denunciato nuovo assetto, è sufficiente osservare che il modo stesso in cui le censure sono prospettate dimostra che esse muovono da un presupposto erroneo. E cioè dalla negazione - in contrasto con quanto ritenuto dalle precedenti sentenze di questa Corte dianzi richiamate - della configurabilità di un'autonoma disciplina dell'intero territorio dall'angolo visuale e per l'attuazione del valore estetico culturale come valore primario, e della sua compatibilità con la nozione lata di urbanistica ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 616 del 1977.
Quanto all'esigenza di raccordare competenze regionali e competenze statali, la nuova normativa, mentre ridisciplina le prime e incrementa le altre in vista dell'allargamento e potenziamento della tutela paesistica, vi provvede istituendo fra esse un rapporto di concorrenza, strutturato in modo che quelle statali sono esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela.
In particolare, da un canto l'esercizio delle competenze regionali in tema di autorizzazioni alle modificazioni del territorio è assoggettato all'osservanza dei termini (comma nono aggiunto all'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977 dall'art. 1 del D.L., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985). Dall'altro la partecipazione dello Stato, dalla mera vigilanza sull'osservanza del vincolo (già prevista dal comma quarto del testo originario dell'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977 e ribadita dal comma tredicesimo aggiunto a questo nel modo sopra indicato), è estesa al momento autorizzatorio (comma nono citato). Ma l'intervento statale soccorre in caso di inerzia della Regione, ovvero (salva l'ipotesi di difforme valutazione di interessi legati all'esecuzione di opere statali) ad estrema difesa del vincolo (comma nono citato).
È inoltre regolato (art. l-bis aggiunto al decreto legge dalla legge di conversione) l'esercizio qualificato, e teleologicamente orientato in senso estetico - culturale, di competenze regionali in tema di urbanistica (formazione entro un dato termine, in ordine al territorio inerente alle zone protette, di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali). Momento, questo - di proiezione della tutela del paesaggio sul piano dell'urbanistica - di grande rilevanza, perché, pur non obliterando la distinzione fra le due materie e le relative discipline (l'urbanistica viene soltanto limitata dal rispetto del valore estetico - culturale e piegata a realizzarlo), fa emergere della tutela del paesaggio il carattere non più conservativo e statico, ma gestionale e dinamico (l'intervento umano è valutato positivamente se controllato e mirato). E correlativamente sono previsti anche in ordine a tale momento interventi statali. Ma anche questi interventi soccorrono in caso di mancato esercizio delle competenze regionali.
Certo, nel quadro così tracciato, il rapporto fra competenze statali e competenze regionali non può essere valutato alla stregua di moduli di netta separazione, le cui disfunzioni si tratti di prevenire o di comporre mediante rigidi correttivi procedimentali. Il detto rapporto va invece ricostruito alla luce del principio cooperativo, cui si adegua appunto lo strumento della concorrenza di poteri ordinata nel modo suindicato.
Le questioni sollevate dalla Regione Veneto sono dunque non fondate.
6. - Sulla premessa che, con l'art. 2 aggiunto al decreto legge dalla legge di conversione della quale si tratta, le disposizioni di cui all 'art . 1 come sopra sostituito, atteggiate come altrettanti commi aggiunti all'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, sono dichiarate costitutive di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e così di limiti operanti nei confronti della stessa autonomia speciale, hanno impugnato la legge in argomento (e particolarmente il detto art. 2): la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Valle d'Aosta, la Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento. L'assunto di fondo, comune a tutte le ricorrenti, è che le disposizioni suindicate - le quali racchiudono: l'elenco dei beni vincolati (comma quinto aggiunto); l'indicazione di limiti oggettivi del vincolo (esclusione delle zone comprese negli abitati o di prevista espansione dei medesimi: comma sesto aggiunto) e di eccezioni a tali limiti (comma settimo aggiunto); l'indicazione di limiti del vincolo in relazione alla natura degli interventi modificativi o del loro oggetto (commi ottavo e dodicesimo aggiunti); la previsione di poteri regionali e statali concorrenti nella gestione del vincolo quanto alle autorizzazioni relative ad interventi modificativi (commi nono, decimo e undicesimo aggiunti) e quanto alla vigilanza sull'osservanza di esso (comma tredicesimo aggiunto) - non costituiscono norme fondamentali di grande riforma economico sociale, malgrado la definizione della legge, la quale non sarebbe vincolante in proposito (sent. di questa Corte n. 219 del 1984).
Con una tesi più avanzata (Provincia autonoma di Bolzano) - rilevato il contrasto fra la contestata qualificazione legislativa e l'atteggiamento assunto dal Governo in relazione al contenuto del D.M. 21 settembre 1984 anche in occasione di un conflitto davanti a questa Corte, nonché in relazione al contenuto del D. L. n. 312 del 1985 con la riconosciuta salvezza delle autonomie speciali - si sostiene che non sarebbe ravvisabile nelle (o a base delle) disposizioni in parola neppure una riforma, non trattandosi di una innovazione sostanziale rispetto alla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legge n. 1497 del 1939. A questa tesi può essere accostata quella, secondo la quale l'esclusione del carattere di grande riforma deriverebbe dalla previgenza di normative regionali nella stessa materia più organiche ed avanzate (ricorso stessa Provincia).
La natura di grande riforma economico-sociale della normativa in esame sarebbe peraltro obbiettivamente esclusa: da cid, che essa si presenta come un'integrazione dell'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, e cioè di una disciplina istituzionalmente destinata a regolare una competenza delegata delle Regioni ordinarie (ricorsi Regione Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento); da ciò, che la normativa ha carattere provvisorio, temporaneo e d'urgenza, come sarebbe dimostrato dagli artt. l-ter e 1quinquies aggiunti al decreto legge dalla legge di conversione (ricorso Regione Valle d'Aosta); da ciò, che la normativa stessa è costituita non solo da nuovi princìpi, ma anche da una serie di norme applicative concernenti la competenza e il procedimento (ricorsi Province autonome di Bolzano e di Trento); da ciò, che la legge impugnata costituisce violazione sostanziale del princìpio del giusto procedimento (ricorso Regione Friuli-Venezia Giulia).
Secondo alcune tesi più caute, espresse in via subordinata, dovrebbe negarsi natura di norme fondamentali di grande riforma economico-sociale almeno: alle disposizioni di dettaglio; a quelle concernenti le competenze e il procedimento (ricorsi Regione Val d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano); a quelle dirette a delimitare l'ambito della riforma, precludendo così una disciplina più rigorosa da parte degli enti dotati di autonomia speciale, o ad escludere la partecipazione della medesima alla gestione del vincolo, particolarmente per quanto concerne le attività di ricerca ed estrattive (ricorso Provincia autonoma di Trento).
In ogni caso, si dovrebbero ritenere assolutamente inconciliabili con l'autonomia speciale, e quindi non estensibili validamente ad essa neppure sotto il titolo di norme di grande riforma, le limitazioni derivanti dalla previsione da parte della legge, peraltro senza specifica predisposizione di strumenti di coordinamento fra discipline statali e discipline regionali e di collaborazione fra Stato e Regione, di ulteriori interventi del Ministero dei beni culturali e ambientali, e addirittura di poteri sostitutivi dello stesso, poteri questi ultimi finora configurati anche rispetto alle Regioni ordinarie con riferimento a competenze soltanto delegate e con la garanzia formale dell'intervento del Consiglio dei Ministri.
Le norme impugnate - secondo le Regioni e le Province ricorrenti - violerebbero dunque le discipline statutarie ad esse rispettivamente attributive di competenze legislative primarie e, nei congrui casi, di competenze amministrative esclusive in materia di tutela del paesaggio e in altre, attinenti al territorio (artt. 2, 3 e 4 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Valle d'Aosta; art. 3, comma terzo, art. 8, n. 3, n. 5, n. 6, n. 7, n. 16, n. 21 e n. 24, e art. 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con relative norme di attuazione; art. 4, n. 12, della L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, e relative norme di attuazione.
7. - In ordine al ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia va rilevato che lo Statuto speciale ( legge costituzionale n. 1 del 1963) le conferisce competenza soltanto integrativa e di attuazione in materia paesaggistica (art. 6, n. 3) e competenza primaria limitatamente all'urbanistica (art. 4, n. 12). Ciò concorre, in una con la valutazione della distinzione fra tutela del paesaggio e urbanistica e dei reciproci rapporti nella nuova normativa - quale operata con la presente sentenza, in riferimento gli artt. 117 e 118 Cost., relativamente al ricorso della Regione Veneto, ma che non vi è ragione di mutare in riferimento al detto Statuto speciale - a far ritenere che le censure prospettate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, nella massima parte coincidenti con quelle sollevate dalla Regione Veneto, rimangono confutate dalle considerazioni svolte dalla presente sentenza a proposito delle medesime.
Conviene aggiungere che vanamente la Regione Friuli-Venezia Giulia prospetta in particolare:
a) che la normativa impugnata è ad essa inapplicabile in conseguenza dell'inutilizzabilità dei criteri previsti dal D.M. 2 aprile 1968 - e assunti dall'art. 1 del decreto legge, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985 (nel punto in cui aggiunge un comma sesto all'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977), per l'individuazione di zone eccettuate dal vincolo, e quindi per la limitazione della propria operatività - essendo i detti criteri sostituiti, per essa Regione, secondo la legge regionale 22 dicembre 1969, n. 42, da quelli indicati nel piano urbanistico regionale;
b) che essa Regione ha già posto in essere una legislazione ed una pianificazione urbanistica con valenze di tutela paesistica, e che la normativa impugnata: modifica i poteri regionali così esercitati; compromette, turba le scelte che di tale esercizio sono il risultato, o ne impone la rivisitazione; crea seri ostacoli alle iniziative edilizie pubbliche e private; altera (moltiplicando gli interventi ministeriali concorrenti e congegnandoli a guisa di controlli di merito sui medesimi oggetti) l'ordine dei controlli stabilito dall'art. 58 dello Statuto. Al riguardo è sufficiente osservare:
che l'inutilizzabilità dei criteri dettati dal D.M. 2 aprile 1968 non esclude l'applicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia della normativa impugnata, se il ruolo svolto ai fini di questa dal decreto può essere assolto, per la detta Regione, da una fonte sostitutiva di esso;
che gli aspetti della normativa denunciata riflettono il fine, proprio della legge, di influire sulle scelte, da adottare anche in sede regionale, sia urbanistiche che economiche (edilizie, industriali, agricole ecc.) in funzione della primarietà del valore estetico-culturale;
che l'eventuale conformità e compatibilità con il fine su indicato di scelte già adottate preserva le scelte adottate dalle temute conseguenze tanto perturbatrici quanto caducatorie;
che la visuale della concorrenza di poteri fra Stato e Regione secondo un modello inspirato al principio di cooperazione rende non utile, neppure in riferimento alla norma statutaria invocata, il richiamo alla tematica dei controlli.
Anche le questioni sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sono dunque non fondate.
8. - Passando alla questione di fondo come sopra individuata, con riferimento alle censure sollevate dalla Regione Val d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (munite di competenza legislativa primaria ed amministrativa esclusiva in tema di tutela del paesaggio), va preliminarmente rilevato che la natura di grande riforma economico-sociale di una normativa non dipende dalla qualificazione che ne dia qualsiasi autorità (l'atteggiamento dell'autorità statale, se di negazione di fronte a un'impugnativa regionale in sede di conflitto di attribuzione, può solo far venire meno l'interesse a coltivare il rimedio, come nel caso deciso da questa Corte con la sentenza n. 358 del 1985) né dalla stessa qualificazione che la normativa dia a se medesima, ma dalla sua obbiettiva natura, accertabile da questa Corte (sentenza n. 219 del 1984).
Ciò posto, è sufficiente osservare che il carattere di grande riforma economico-sociale è del tutto evidente nella nuova concezione della tutela paesaggistica che sta a base del decreto legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985.
Con le considerazioni già svolte nella presente sentenza, a proposito del ricorso della Regione Veneto, è stato chiarito come tale concezione si discosti nettamente dalla concezione della tutela delle bellezze naturali assunta dalla legislazione precostituzionale di settore, implicando una tutela paesaggistica che si sostanzia di una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce della primarietà del valore estetico-culturale .
Per altro verso, è proprio tale primarietà - la quale impedisce di subordinare l'interesse estetico-culturale a qualsiasi altro, ivi compresi quelli economici, nelle valutazioni concernenti i reciproci rapporti - a costituire la scelta di fondo della normativa e a manifestarne la rilevanza economico-sociale. Va a quest'ultimo proposito ricordato come, secondo quanto si è già cennato, e secondo quanto si deve ribadire anche in riferimento a considerazioni espresse nei lavori preparatori a proposito di inversioni di tendenza manifestatesi nella coscienza sociale circa i rapporti fra interesse alla qualità della vita e ad altri interessi, la legge appare diretta e idonea a influire profondamente su scelte d'ordine economico-sociale.
Quanto detto appare incontrovertibile per la norma contenuta nel primo comma dell'art. 1 del D.L., come sostituito dall'art. 1, comma primo, della legge di conversione, aggiuntivo di un quinto comma all'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, recante l'imposizione del vincolo e l'elencazione dei beni protetti, norma la quale costituisce immediata espressione della nuova concezione della tutela paesaggistica e prima attuazione della tutela stessa come innovativamente concepita, e per quelle (contenute nei successivi commi sesto, settimo, ottavo e dodicesimo del detto art. 82) recanti varie limitazioni all'intervento normativo considerato, norme le quali delineano la fisionomia della innovazione.
A ciò non osta che tutte le relative disposizioni (quelle appunto dichiarate norme fondamentali di grande riforma economico-sociale dall'art. 2 della stessa legge di conversione) siano atteggiate come commi aggiunti all'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, riguardante le Regioni ordinarie, trattandosi di una collocazione formale non incompatibile né con la volontà (come sopra espressa) del legislatore di considerarle norme di grande riforma economico-sociale, né con la loro obbiettiva natura di norme del genere ora indicato.
Né vi osta, per quanto concerne l'elencazione dei beni protetti, il fatto che questa possa apparire una norma di dettaglio, una volta tenuto conto che essa incarna ed attua immediatamente il principio basilare della riforma.
E neppure vi osta l'asserito carattere di non definitività della normativa, che (peraltro con riferimento espresso a disposizioni non comprese nel suindicato art. 1 ed implicito a definizioni di «normativa ponte» o di «normativa di salvaguardia» enunciate nei lavori preparatori) alcune delle ricorrenti oppongono. Una normativa che, come quella di cui si tratta, apra una svolta di così grande momento e si proietti naturalmente nell'avvenire, non perde il carattere di grande riforma economico-sociale per il solo fatto di non essere conclusiva (dato, questo, significante - cfr. sent. di questa Corte n. 219 del 1984 - e tuttavia non necessario), purché sia risolutamente e univocamente introduttiva di una linea di tendenza dell'ordinamento, soprattutto quando questa sia, come nel caso è, attuativa (o più energicamente attuativa) di un precetto costituzionale, oltreché profondamente avvertita nella coscienza sociale.
Non vi osta, infine, la previgenza di normative dell'autonomia speciale in materia più organiche o avanzate (ricorso Provincia di Bolzano) o la esigenza di interventi della detta autonomia anche più incisivi a tutela dell'interesse paesaggistico (ricorso Provincia di Trento), essendo evidente che la protezione fornita o preordinata con la normativa in argomento è pur sempre minimale, e non esclude né preclude normative regionali di maggiore o di pari efficienza (salva, come è ovvio, la verifica in concreto della effettiva compatibilità di esse con gli scopi e con le caratteristiche di fondo della riforma).
Le considerazioni svolte valgono, ad avviso della Corte, anche per le norme di competenza e procedimentali racchiuse nelle residue disposizioni dell'art. 1 del D.L., come sostituito dall'art. 1 dalla legge n. 431 (commi nono, decimo, undicesimo e tredicesimo, aggiunti all'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977). Premesso che norme del genere non sono insuscettive di essere riguardate come norme fondamentali di grande riforma economico-sociale in relazione al loro contenuto, quante volte esse siano essenziali a una siffatta riforma (cfr., per le norme procedimentali, la stessa sentenza n. 219 del 1984), la Corte ritiene che tale ipotesi ricorra nel caso concreto.
Ciò viene qui affermato per le norme sulla competenza, in quanto sanciscono la partecipazione così dello Stato come della Regione (o della Provincia autonoma) in ogni momento della gestione del vincolo: quello assiduo e generico della vigilanza e quello eventuale e specifico dell'autorizzazione alle modificazioni del territorio protetto (è infondata la preoccupazione della Provincia di Trento che tale partecipazione sia esclusa per le attività di ricerca o estrattive, giacché il comma undicesimo aggiunto all'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977 con l'art. 1 del D.L., come sopra sostituito dalla legge di conversione, si limita a prescrivere che l'autorizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali sia rilasciata, quando si tratti delle dette attività, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).
E viene affermato per le norme sul procedimento, in quanto prescrivono che la suddetta partecipazione si atteggi in forma di concorrenza di poteri, peraltro secondo un modello inspirato al principio di leale cooperazione (cfr. sentenza di questa Corte n. 359 del 1985 e considerazioni svolte nella presente sentenza). Infondatamente pertanto, a giudizio della Corte, le Regioni ricorrenti si dolgono della previsione normativa di poteri statali concorrenti (da intendere quelli previsti dall'art. 1 del D.L., come sopra sostituito dalla legge di conversione, ai quali soltanto si riferisce, qualificando le relative disposizioni come norme fondamentali di riforma economico-sociale, l'art. 2 aggiunto dalla legge, impugnata in relazione a tale qualificazione) là dove lamentano una irrilevante inosservanza dell'ambito sostanziale e dei requisiti di competenza e formali prescritti in via generale per la diversa ipotesi dei poteri sostitutivi statali rispetto alle competenze delegate alle Regioni ordinarie.
Anche le questioni sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento sono, dunque, non fondate.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D. L. 27 giugno 1985, n. 312, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, aggiuntivo di un comma quinto all'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata dalla Regione Veneto (R.r. n. 34/ 1985), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.; all'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; agli artt. 80, 81, 82, 83, nonché agli artt. 66 e seguenti, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; l'art. 1, comma primo, lett. a) e c), e comma terzo, n. 1, n. 2 e n. 3, della legge 22 luglio 1975, n. 382, in relazione alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del D. L. 27 giugno 1985, n. 312, nel suo complesso ed in particolare nell'art. 2, comma primo, aggiunto in sede di conversione, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta (R.r. n. 36/1985) in riferimento agli artt. 2, 3 e 4 L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Valle d'Aosta); dalla Provincia autonoma di Bolzano (R.r. n. 37/ 1985), in riferimento all'art. 3, comma terzo; 8, n. 3, n. 5, n. 6, n. 7, n. 16, n. 21 e n. 24; all'art. 16, comma primo, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione adottate con D.P.R. 17 luglio 1952, n. 1064; D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48; D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; dalla Provincia autonoma di Trento (R.r. n. 38/1985), in riferimento agli artt. 3, 8, n. 3, n. 5, n. 6, n. 7, n. 16, n. 21 e n. 24; all'art. 16 del suindicato D.P.R. n. 670 del 1972; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (R.r. n. 40/1985), in riferimento all'art. 4, n. 12, della L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia), in relazione all'art. 80 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 22 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116; all'art. 27 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, in relazione all'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; all'art. 58 della suindicata L.Cost. n. 1 del 1963.
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