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In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
Legge di stabilità 2012 - rinvio delle cause per poter valutare gli effetti, sulla materia del contendere, dell'"Accordo tra il Governo, la Regione T-AA e le Province autonome" intervenuto il 15 ottobre 2014

Ordinanza 21 ottobre 2014 (13 novembre 2014), n. 257; Pres. Napolitano; Red. Carosi

 

Ritenuto  che, con i ricorsi di cui in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Valle d’Aosta, la Provincia autonoma di Trento, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Regione siciliana hanno impugnato l’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012);

che, ad avviso delle ricorrenti, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 5, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione; con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); con gli artt. 79, 80, 81, 83, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); con gli artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta); con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); con l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); con gli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); con il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); con la legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta); con il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali);

che nel corso dell’udienza pubblica la difesa della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha formulato richiesta di rinvio, depositando il verbale di deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 20 ottobre 2014, avente ad oggetto l’approvazione dell’«Accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica», nonché copia dell’accordo medesimo, intervenuto il 15 ottobre 2014 e potenzialmente idoneo ad incidere sulla materia del contendere;

che le difese delle altre ricorrenti, pur se con diversificate argomentazioni, si sono comunque rimesse alla valutazione di questa Corte, ad eccezione del difensore della Regione siciliana, che ha insistito per la trattazione del ricorso;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha aderito alla richiesta di rinvio.

Considerato che tutti i ricorsi in epigrafe censurano la medesima disposizione;

che è opportuna una contestuale discussione degli stessi e che, al contempo, un rinvio consentirebbe alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di valutare la persistenza dell’interesse al ricorso.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

rinvia le cause a nuovo ruolo.