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In vigore al: 21/11/2014

o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 91)
Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, integrazione, parificazione, servizi sociali, invalidi civili, sanità, famiglia e sudtirolesi nel mondo

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 2014, n. 43.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1)  I commi 2 e 3 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:

“2. La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente, avendo fruito di un servizio sanitario erogato sul territorio della provincia di Bolzano, ritiene:

  1. che la propria salute sia stata danneggiata da un errore nella diagnosi o nella terapia quale conseguenza di un’azione od omissione proveniente da soggetti esercenti la professione medica e/o
  2. che la propria salute sia stata danneggiata quale conseguenza dell’omessa o irregolare informazione.

3. La commissione conciliativa è organo indipendente ed imparziale. Essa è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni ed è composta da:

  1. un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, scelto tra una terna di nominativi proposta dal Presidente del Tribunale di Bolzano;
  2. un medico legale, scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano;
  3. un avvocato scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine degli avvocati di Bolzano.”

(2)  Al comma 6 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono soppresse le parole: “, iscritto preferibilmente nell'elenco dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale”.

(3)  I commi 7 e 8 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:

“7. La Provincia, l’azienda sanitaria nonché tutte le aziende ed enti dipendenti dalla Provincia devono collaborare, su richiesta, con la commissione conciliativa.

8. La commissione conciliativa formula a maggioranza dei suoi componenti e per iscritto il suo parere o la sua proposta di conciliazione e la propone alle parti come contenuto di una transazione stragiudiziale.”

(4)  Dopo l’articolo 4/quater della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono inseriti i seguenti articoli 4/quinquies e 4/sexies:

“Art. 4/quinquies (Passaggio all’elaborazione elettronica di dati)

1. La Giunta provinciale definisce mediante uno specifico atto di indirizzo in materia di sanità elettronica interventi per l’innovazione digitale e informatica del servizio sanitario provinciale, fermo restando l’obbligo dei medici del rispetto dell’articolo 8, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

2. In ottemperanza agli obblighi informativi e di monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario ovvero di controllo della correttezza della spesa sanitaria a carico del Servizio sanitario previsti dalle vigenti disposizioni nazionali in materia, i medici dipendenti e convenzionati effettuano l’invio telematico dei dati delle ricette mediche, prescritte in Provincia a carico del Servizio sanitario pubblico, mediante i sistemi informativi messi a disposizione dall’Amministrazione provinciale tramite l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.

3. L’ottemperanza alle norme previste dai commi 1 e 2 da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta costituisce requisito per ottenere e mantenere il convenzionamento con il servizio sanitario pubblico. La non ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni previste dagli accordi collettivi. Nel processo di innovazione digitale e informatica, vanno esaminate soluzioni informatiche di tipo open source.

Art. 4/sexies (Assistenza sanitaria in ambito territoriale tramite medici convenzionati)

1. Fermo restando il rapporto tra paziente e medico di famiglia scelto dal paziente, l’assistenza sanitaria prestata dai medici convenzionati in ambito territoriale è erogata secondo le modalità previste dalle disposizioni statali che promuovono lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

2. La Giunta provinciale definisce le relative linee guida la cui attuazione è demandata all’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.”

(5)  Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e aggiunto il seguente comma:

“10. La ripartizione informatica aziendale è un servizio a livello aziendale. I direttori d’ufficio della ripartizione informatica con tutto il loro personale, nonché lo staff e il personale della direzione di ripartizione rispondono gerarchicamente e funzionalmente al direttore di ripartizione."

(6)  Il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame all'assessore provinciale alla sanità entro il termine di cinque giorni dall'adozione, pena la decadenza. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei 45 giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti divengono esecutivi.”

(7)  Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“2. Al fine di garantire il coinvolgimento e la partecipazione allo sviluppo delle politiche sanitarie della Provincia, le parti sociali nonché gli enti e le associazioni attive nell’ambito sanitario vengono preventivamente informati e sentiti in merito alle modifiche normative nonché ad altre riforme di particolare rilievo che interessano il campo delle politiche sanitarie.”

(8)  Il comma 5 dell’articolo 30 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

“5. Ai fini dell’approvazione del Piano sanitario provinciale il progetto del Piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l'Amministrazione provinciale, presso i comuni della provincia e presso il Consiglio dei Comuni, nonché reso disponibile online. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, nonché su un settimanale. Il progetto del Piano è esposto per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro questo termine singole persone nonché gli enti e le associazioni interessati possono presentare ai comuni, al Consiglio dei Comuni o alla Giunta provinciale osservazioni e proposte di perfezionamento del Piano. Durante questo periodo vengono sentite a livello provinciale le rappresentanze dei pazienti, indipendentemente dalla loro forma organizzativa, le associazioni e confederazioni interessate, nonché le parti sociali. I comuni possono esprimere il loro parere motivato sul progetto del Piano entro i successivi 30 giorni, tenendo conto delle osservazioni e proposte a loro presentate, e lo trasmettono al Consiglio dei Comuni. In ogni caso i comuni trasmettono le osservazioni e proposte a loro presentate al Consiglio dei Comuni. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio dei Comuni esprime poi il suo parere motivato sul progetto del Piano, tenendo conto dei pareri trasmessi dai comuni, e lo trasmette alla Giunta provinciale. Decorso tale termine si prescinde dal parere del Consiglio dei Comuni.”

(9)  Al comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “fruite all’estero, se non coperte da convenzioni internazionali” sono sostituite dalle seguenti: “erogate da prestatori di servizi sanitari ubicati in altri stati membri dell’Unione Europea”.

(10)  Al comma 1 dell’articolo 34/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: “articoli 9 e 10” sono sostituite dalle seguenti parole: “articoli 8, 9 e 10”.

(11)  Dopo l’articolo 35/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 35/ter (Erogazione di prestazioni a titolo gratuito)

1. Il servizio sanitario provinciale eroga a titolo gratuito le prestazioni previste dagli articoli 186, comma 5, e 187, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 194 dello stesso decreto legislativo.”

(12)  Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione del comma 11, stimate in 20.000,00 euro annui, provvede l’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano nell’ambito del proprio bilancio.

(13)  Il comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. Il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario con incarico di direttore deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento al territorio provinciale."

(14)  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

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