(1) Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2.”
(2) Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 18/bis (Obbligo di regolarità contributiva)
1. L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva; quest’ultima è verificata nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi dell’articolo 18, comma 1.
2. Le imprese inoltranti una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche indicano ai comuni esclusivamente in modalità telematica tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) al momento della presentazione della SCIA ed in tutti i casi di modifica dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.
3. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la verifica della regolarità contributiva è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA. Per le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della SCIA o per le quali alla medesima data non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica della regolarità contributiva è effettuata decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e comunque entro i 60 giorni successivi.
4. A decorrere dall’anno 2015 o da un altro termine fissato all’occorrenza dalla Giunta provinciale, i comuni svolgono in via telematica entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dopo il rilascio della concessione di posteggio le verifiche annuali sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.”
(3) Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: “In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 18/bis, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la concessione di posteggio sono sospese per 120 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione della posizione contributiva, se effettuata in data antecedente al suddetto termine. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell’Art. 19, comma 4.”
(4) Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è considerata inefficace e la concessione di posteggio è revocata, qualora il soggetto interessato non regolarizzi la propria posizione contributiva entro il periodo di sospensione di cui al comma 4.”