(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, è così sostituita:
“b) i soggetti che hanno ottenuto l’abilitazione in un’altra regione o provincia autonoma.”
(2) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, è così sostituita:
“b) le materie e le lingue oggetto delle prove d’esame;”.
(3) La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, è così sostituita:
"d) chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, o dell'Agenzia 'Alto Adige Marketing' o facendo parte di un'associazione iscritta al registro del volontariato (ONLUS) o di una società cooperativa accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza. Il comune territorialmente competente rilascia l'abilitazione alle associazioni senza scopo di lucro e alle società cooperative a condizione che il loro statuto e la loro attività corrispondano ai principi del volontariato e del legame con il territo-rio e che la loro attività persegua lo scopo della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e storico; in caso contrario l'autorizzazione è ritirata."