(1) Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità istituisce il registro delle imprese esercenti l’attività di noleggio autobus.
(2) I titolari di licenze comunali per l’attività di noleggio autobus rilasciate dai comuni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, richiedono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del medesimo, la relativa autorizzazione all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità, fermi restando l’efficacia delle licenze comunali e il divieto della loro cessione fino al rilascio della nuova autorizzazione.
(3) La licenza comunale decade, qualora la nuova autorizzazione non sia richiesta entro il termine perentorio di 90 giorni.
(4) Il comune competente informa i titolari delle licenze comunali al fine di permettere l’adempimento dell’onere di cui al comma 2.
(5) I requisiti tecnico-organizzativi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) si applicano decorsi due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(6) Il requisito tecnico-organizzativo della contabilità separata di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) si applica a partire dall’esercizio 2016.
(7) Il divieto di cui all’articolo 8, comma 3 si applica decorsi due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.