(1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la normativa provinciale in materia.
(2) Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi degli enti destinatari di cui all’allegato A. Sono contestualmente disapplicate le disposizioni contrarie a questo regolamento contenute nelle leggi provinciali di istituzione o nei singoli statuti degli enti destinatari.