(1) Per assicurare la compatibilità degli incarichi di amministratore di enti con riferimento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ferme restando le cause di inconferibilità degli incarichi previste dallo stesso decreto, non possono far parte dell’organo di amministrazione dell’ente le seguenti persone:
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate anche al collegio dei revisori dei conti e al revisore unico.