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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 817 del 10.05.2010
Settori artigianato, industria, commercio e servizi: approvazione dei criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma de Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia" (modificata con delibera n. 1074 del 21.06.2010 e delibera n. 1930 del 22.11.2010)

Allegato A

INDICE

CAPO I – Parte generale

Articoli

Ambito di applicazione

1

Tipologia delle agevolazioni

2

Beneficiari

3

Presentazione delle domande

4

Istruttoria delle domande

5

Concessione e liquidazione delle agevolazioni

6

Obblighi

7

Controlli e sanzioni

8

Varie

9

Validità

10


CAPO II –  Interventi per il sostegno di investimenti aziendali

Articoli

Domande

11

Investimenti ammessi

12

Beni agevolabili

13

Beni non ammessi

14

Limiti minimi e massimi degli investimenti ammessi

15

Misura dell’agevolazione

16

Agevolazioni in esenzione per le piccole imprese

17

Agevolazioni in esenzione per le medie imprese

18

Agevolazioni de minimis

19

Agevolazioni per le grandi imprese

20

Maggiorazioni

21


CAPO III –  Interventi a favore degli investimenti ecologico-ambientali

Articoli

Domande

22

Finalità

23

Investimenti e spese ammesse

24

Spese e beni non ammessi

25

Limite delle spese ammesse

26

Misura dell’agevolazione

27

Maggiorazioni

28


CAPO V – Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze

Articoli

Domande

29

Iniziative e spese ammesse

30

Spese non ammesse

31

Limite massimo delle spese ammesse

32

Agevolazioni per PMI

33

Agevolazioni per grandi imprese

34


CAPO VI – Interventi per la creazione di posti di lavoro

Articoli

Mutui per la costituzione di liquidità

35

Beneficiari

36

Aiuti ad imprese costituite da lavoratori licenziati

37

Beneficiari

38

Iniziative ammissibili

39

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibili

40

Misura dell’agevolazione

41

Documentazione da allegare

42

Liquidazione delle agevolazioni

43

Personale qualificato

44

Condizioni ed impegni

45


CAPO VIII – Interventi per il sostegno all’internazionalizzazione

Articoli

Domande

46

Iniziative e spese ammesse

47

Iniziative e spese non ammesse

48

Limiti delle spese ammesse

49

Agevolazioni per PMI

50

Agevolazioni de minimis

51

Agevolazioni per grandi imprese

52


ALLEGATI

Definizioni


CAPO I

Parte generale

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in applicazione di quanto previsto dalle leggi provinciali 13.02.1997, n. 4, e 15.04.1991, n. 9 e successive modifiche, in particolare:

-al Capo II “Interventi per il sostegno di investimenti aziendali”;

-dal Capo III “Interventi a favore degli investimenti ecologico-ambientali”;

- al Capo V “Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze”;

-al Capo VI “Interventi per la creazione di posti lavoro”;

-al Capo VIII “Sostegno all’internazionalizzazione”.

 

Articolo 2

Tipologia delle agevolazioni

1. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate:
a) contributo a fondo perduto: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), é stabilita nei singoli capi di cui ai presenti criteri;
b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), che non può superare il 20%, nonché le condizioni per la concessione, sono stabilite nei singoli capi di cui ai presenti criteri.
2. I mutui ed i finanziamenti leasing di cui al capo II sono regolati come segue:

la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di 15 anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento. La Giunta provinciale puó prorogare, su domanda motivata del richiedente e preventivo assenso dell’istituto bancario mutuante, il periodo di preammortamento di un ulteriore anno.

la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e superare la durata massima di 20 anni per i beni immobili e di anni sei anni per i beni mobili;

nel caso di investimenti sia immobiliari che mobiliari, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;

la quota di partecipazione a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:

- durata fino a 10 anni = max. 80%,
- durata fino a 11 anni = max. 75%,
- durata fino a 12 anni = max. 70%,
- durata fino a 13 anni = max. 65%,
- durata fino a 14 anni = max. 60%,
- durata fino a 15 anni = max. 55%,
- durata fino a 16 anni = max. 50%,
- durata fino a 17 anni = max. 45%,
- durata fino a 18 anni = max. 40%,
- durata fino a 19 anni = max. 35%,
- durata fino a 20 anni = max. 30%.

la quota di partecipazione della Provincia concessa al beneficiario è determinata al momento della deliberazione, in conformità con la normativa comunitaria e sarà verificata al momento della liquidazione. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia puó essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intera agevolazione viene concessa a titolo de minimis(1).
4. L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis(1). L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto conforme alle disposizioni del Regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria - GUCE L 21 del 9.08.2008, p.3).
5. Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE e l’impresa beneficiaria ha già usufruito di aiuti de minimis(1) per 200.000 Euro (100.000 Euro per imprese di autotrasporto), l’agevolazione viene concessa solamente fino al raggiungimento dei limiti previsti nei regolamenti di esenzione della UE.

6. Gli aiuti previsti dai presenti criteri possono essere cumulati per gli stessi costi ammissibili con altri aiuti di stato ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 1 del trattato e con aiuti in regime “de minimis”(1) se l’aiuto cumulato non supera l’intensità massima indicata da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione Europea.

 

Articolo 3

Beneficiari

1. I beneficiari delle agevolazioni sono:

a) artigianato:

fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo, le imprese artigiane, che in base al vigente ordinamento provinciale dell’artigianato sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, nonché le imprese svolgenti attività di riparazione di autoveicoli e motocicli di cui alla divisione 45 della classificazione ATECO 2007. Imprese artigiane con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 (fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata), sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui ai capi V, VI e VIII dei presenti criteri.

Le imprese artigiane di cui al codice 49.39.01 o 93.11.9, sono ammesse solamente per gli investimenti relativi ad impianti di innevamento artificiale e relativi accessori, battipista e relativi accessori, nonchè per le iniziative di cui ai capi V, VI e VIII dei presenti criteri.

b) industria:

fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo, le imprese industriali, che in base al vigente ordinamento provinciale dell’industria(13) sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio nonché le imprese svolgenti attività di riparazione di autoveicoli e motocicli di cui alla divisione 45 della classificazione ATECO 2007. Imprese industriali con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 (fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata), sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui ai capi V, VI e VIII.

Le imprese industriali di cui al codice 49.39.01 o 93.11.9, sono ammesse solamente per gli investimenti relativi ad impianti di innevamento artificiale e relativi accessori, battipista e relativi accessori, nonchè per le iniziative di cui ai capi V, VI e VIII dei presenti criteri.

c)commercio:

fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo, le imprese di cui alla sezione G (commercio all’ingrosso e al dettaglio) della classificazione ATECO 2007, qualora iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio quali imprese commerciali e non quali imprese artigiane o industriali.

d) attività di servizio:

le imprese di servizio, che in base al vigente ordinamento provinciale dei servizi(14) sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per una delle seguenti attività, sono ammesse alle agevolazioni per investimenti di cui al capo II, con esclusione degli investimenti immobiliari, nonché alle agevolazioni di cui ai capi III, V, VI e VIII dei presenti criteri;

ATECO 2007

52

magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

58

59

attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60

attività di programmazione e trasmissione

62

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63

Attivitá dei servizi di informazione e altri servizi informatici

69

attività legali e contabilità

70

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71

attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

ricerca scientifica e sviluppo

73

pubblicità e ricerche di mercato

74

altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75

servizi veterinari

77

attività di noleggio e leasing operativo

78

attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80

servizi di vigilanza e investigazione

81

attività di servizi per edifici e paesaggio

82

attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (escluse le attività di cui al codice 82.99.99, se non riconducibili ad una delle attività di cui alla presente tabella)

85

Istruzione (solo servizi destinati alla vendita, escluse le attività di istituti ed enti riconosciuti e/o convenzionati)

86

assistenza sanitaria (solo servizi destinati alla vendita, escluse le attività di istituti ed enti riconosciuti e/o convenzionati)

87

servizi di assistenza sociale residenziale (solo servizi destinati alla vendita, escluse le attività di istituti ed enti riconosciuti e/o convenzionati)

88

assistenza sociale non residenziale (solo servizi destinati alla vendita, escluse le attività di istituti ed enti riconosciuti e/o convenzionati)

90

attività creative, artistiche e di intrattenimento (escluse le attività artistiche in senso stretto, le rappresentazioni artistiche (90.01), creazioni artistiche e letterarie (90.03) e gestione di strutture artistiche (90.04)

91

attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali (escluse le attività di amministrazioni pubbliche)

92

attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

93.11

gestione di impianti sportivi (escluse le attività di amministrazioni pubbliche)

93.19

altre attività sportive

93.13

palestre

93.21

parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.2

gestione di stabilimenti balneari: lacuali e fluviali

93.29.3

sale giochi e biliardi

96

altre attività di servizi per la persona


Le attività di servizio di cui ai codici 52.29 (altre attività di supporto connesse ai trasporti), 60 (attività di programmazione e trasmissione), 66.22 (attività di agenti e mediatori di assicurazioni) e 77.1, 77.2 e 77.3 (attività di noleggio) della classificazione ATECO 2007, nonché le attività svolte nell’ambito della ricerca e sviluppo sono ammesse alle agevolazioni di cui ai presenti criteri, comprese quelle per gli investimenti immobiliari di cui ai capi II e III.

Sono ammesse alle agevolazioni di cui ai presenti criteri, comprese quelle per gli investimenti immobiliari di cui al capo II, anche le imprese di servizio che svolgono attività analoghe a quelle svolte da imprese classificate come imprese artigianali o industriali.

e) liberi professionisti e lavoratori autonomi:

- i liberi professionisti, per le attività libero professionali il cui esercizio è subordinato all’iscrizione negli albi o elenchi di cui all’articolo 2229 del codice civile ed i lavoratori autonomi sono ammessi alle agevolazioni solamente nei primi cinque anni di attività a partire dall’attribuzione della partita IVA e/o, se più favorevole, dall’iscrizione all’albo professionale, (per le associazioni di liberi professionisti il suddetto requisito deve essere dimostrato da almeno il 50% dei soci) e solamente per gli investimenti in hard- e software ed apparecchi professionali, nonchè per le iniziative di cui ai capi V, VI e VIII dei presenti criteri.

- Non sono ammessi alle agevolazioni investimenti ed iniziative di medici convenzionati con il Servizio Sanitario provinciale.

Sono ammessi alle agevolazioni di cui ai presenti criteri, comprese quelle per gli investimenti immobiliari di cui al capo II, anche i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi che svolgono attività analoghe a quelle svolte da imprese classificate come artigiane o industriali.

f) Attività di trasporto:

Le imprese che esercitano attività di trasporto, di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007: 49.31 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane), 49.32 (trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente), 49.39 (altri trasporti terrestri di passeggeri nca - con esclusione delle attività di cui al codice 49.39.01 che rientrano tra le attività di cui alle precedenti lettere a) e b)) e 49.4 (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco).

2 Nei singoli capi dei presenti criteri possono essere contenute ulteriori specificazioni in relazione ai beneficiari.
3. Possono presentare domanda di agevolazione anche persone fisiche, società, consorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un’impresa oppure esercitare una delle attività di cui al precedente comma 1. La concessione dell’agevolazione é subordinata all’avvenuta costituzione ed iscrizione del soggetto interessato presso la Camera di Commercio per l’attività alla quale si riferisce l’investimento o l’iniziativa agevolata.
4. Possono beneficiare delle agevolazioni anche i consorzi, le cooperazioni nonchè le associazioni temporanee, giuridicamente costituite, tra due o più imprese.
5. Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni anche l’impresa o più imprese che sulla base di un contratto o di un accordo acquistano macchinari ed attrezzature per utilizzarle in comune.
6. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, per investimenti relativi agli impianti stessi di cui ai successivi capi II e III, anche se la gestione è affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti. In tal caso la misura e l’ammontare dell’agevolazione devono corrispondere a quelle che potrebbero ottenere l’impresa/le imprese utilizzatrici ai sensi dei presenti criteri.
7. Possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti di cui ai capi II e III dei presenti criteri anche le imprese individuali e le società, che mettono a disposizione i beni agevolati ad altre imprese, che li utilizzano per le attività ammesse alle agevolazioni dai presenti criteri. In tal caso tra il soggetto beneficiario dell’agevolazione ed il soggetto cui sono messi a disposizione i beni agevolati, deve esistere una partecipazione del 30% o più, oppure, a seguito di una scissione della società beneficiaria o a seguito di costituzione di una nuova società senza la partecipazione di soci terzi, vi sia una coincidenza tra i soci del 30% o più.
I suddetti requisiti devono persistere per l’intera durata del periodo di vincolo previsto per i beni agevolati di cui al successivo articolo 7.
Nei suddetti casi la misura e l’ammontare dell’agevolazione devono corrispondere a quelle che potrebbero ottenere l’impresa/le imprese utilizzatrici ai sensi dei presenti criteri.
8. Alle grandi imprese possono essere concessi solamente aiuti esentati ai sensi del Regolamento n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed aiuti di importanza minore de minimis(1). Altri aiuti possono essere eventualmente concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione UE.
9. Per la classificazione delle attività economiche si fa riferimento alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007 entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
10. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese “in difficoltà”(19).
11. Alle piccole e medie imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di latte e derivati del latte, di ortaggi e patate, di frutta commestibile, di vini di uve fresche e nel settore della commercializzazione di animali vivi non si applicano i capi II, III, V e VI dei presenti criteri, bensì le disposizioni di agevolazione previsti per le imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.
12. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Sono altresì escluse le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti che l’ente pubblico é tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. La verifica é effettuata anche sulla base di autodichiarazioni.
 

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. Le domande, fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei successivi singoli capi, devono essere presentate prima dell’avvio dell’investimento o dell’iniziativa pena il rigetto della domanda di agevolazione. Nel caso di lavori di costruzione per “avvio” s’intende l’inizio degli stessi (dichiarazione inizio lavori) e negli altri casi l’emissione dei documenti di spesa di cui al successivo articolo 6.
La documentazione di spesa, incluse le fatture di acconto, emesse antecedentemente la data della domanda sono escluse dalle agevolazioni.
2. Le grandi imprese possono beneficiare di aiuti in esenzione solo se oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, dimostrano che per effetto dell’agevolazione potranno aumentare significativamente le dimensioni del progetto o dell’iniziativa, oppure aumentarne significativamente la portata o l’importo, oppure ottenere una riduzione significativa dei tempi di realizzazione dello stesso.
3. Le domande, provviste se del caso di marca da bollo, redatte su modulistica già predisposta dalla Ripartizione competente, contenente i dati idonei ad individuare l’attività, l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE, l’investimento o l’iniziativa programmati, nonché tutti i dati necessari per valutare l’ammissibilità degli stessi, sono da presentare, direttamente o tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone appositamente delegate, agli uffici competenti per settore. Non appena gli uffici saranno adeguatamente attrezzati, le domande potranno essere inoltrate anche “online”. Le domande relative a progetti riconducibili ad attività di settori diversi, vanno indirizzate all’ufficio competente per il progetto prevalente in termini di spesa.
4. Le domande per finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione per investimenti, devono essere corredate dei relativi preventivi di spesa o offerte e se del caso, dal progetto di costruzione approvato con relazione tecnica e copia della concessione edilizia.
5. Sono ammessi solo investimenti ed iniziative che si riferiscono ad unità operative ubicate in provincia di Bolzano. Per gli stessi investimenti e le stesse iniziative non può essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico o nell’ambito della stessa amministrazione.
 

Articolo 5

Istruttoria delle domande

1. Per le domande di contributo a fondo perduto relative ai capi II, III, V e VIII dei presenti criteri, l’ufficio, sulla base delle dichiarazioni rese, conferma per iscritto che l’investimento o l’iniziativa, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dai presenti criteri. Dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione decorre il termine massimo di tre anni entro il quale deve essere presentata la documentazione di spesa, di cui al successivo articolo 6, relativa all’investimento o all’iniziativa realizzata.
 

Articolo 6

Concessione e liquidazione delle agevolazioni

1. Le domande di agevolazione vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono agli uffici. Le domande di imprese per servizi di vicinato(3), di imprese che svolgono attività tradizionali(3), di cooperazioni(4), di imprese con sede in zone a struttura debole(5), di nuove imprese(7), nonché di imprese che hanno ottenuto la certificazione “audit famigliaelavoro” ed imprese per gli investimenti da realizzarsi a seguito di decisioni e/o ordinanze dell’amministrazione pubblica, per investimenti per l’innovazione e per investimenti ecologico-ambientali di cui ai successivi capi II e III, possono essere trattate con priorità.
2. La concessione dei finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione è disposta dalla Giunta provinciale, o assessore delegato competente per materia, previo inoltro della lettera di approvazione e relazione istruttoria di un istituto di credito, rispettivamente di un istituto di leasing, convenzionato.
Per le domande complete ed ammissibili per le quali non si è in grado di concedere l’agevolazione per mancanza di fondi, gli istituti di leasing convenzionati sono autorizzati a procedere alla stipula dei relativi contratti anche prima della suddetta delibera di concessione.
In tal caso, non appena disponibili i fondi, la Giunta provinciale o assessore delegato competente per materia, disporrà la concessione del finanziamento leasing computando la stessa non più sull’intero periodo della durata del leasing, ma, più precisamente per la durata equivalente al restante periodo di ammortamento del leasing.
3. La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta, di norma, a seguito di realizzazione degli investimenti/iniziative e sulla base della seguente documentazione definitiva:
a) dichiarazione del richiedente riguardante la regolare realizzazione del progetto o dell’iniziativa;
b) progetto approvato, relazione tecnica e concessione edilizia;
c) fatture e/o note onorarie, in originale, emesse dopo l’inoltro della domanda, munite di regolare quietanza, come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e/o comunitario. In alternativa l’accertamento della regolare esecuzione degli stessi può essere effettuato con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori o da altro tecnico qualificato, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.
Nei casi in cui la documentazione di spesa è stata inviata in forma telematica oppure nei casi adeguatamente motivati, l’originale può essere sostituito dal formato telematico, rispettivamente da una copia autenticata o copia conforme.
d) contratto di acquisto o di leasing in originale, copia autenticata o copia conforme, stipulato dopo l’inoltro della domanda. Se antecedentemente a questi contratti sono già state emesse fatture o note onorarie, ai fini della concessione dell’agevolazione rileva la data del contratto;
In casi particolari quali la costruzione di immobili che comportano una spesa rilevante e/o una durata dei lavori superiore ai tre anni, la concessione dei contributi a fondo perduto può essere disposta in via preventiva sulla base dei progetti approvati e dei relativi preventivi di spesa.
4. Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha rilasciato le fatture, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.
5. Per la valutazione delle domande, gli uffici possono avvalersi di pareri e stime elaborati da esperti esterni o interni all’amministrazione provinciale.
6. La spesa ammessa va arrotondata, ai 500 Euro inferiori per progetti di cui ai capi II e III ed ai 100 Euro inferiori per le iniziative di cui ai capi V e VIII.
7. Non sono ammesse alle agevolazioni l’IVA, l’imposta di registro o altre imposte, gli investimenti realizzati mediante operazioni finanziarie quali ad esempio la cessione di quote.
8. Nel caso di finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione, la liquidazione può avvenire anche in più acconti, previo accertamento da parte dell’istituto mutuante dell’avvenuta regolare realizzazione degli investimenti, che a tal fine si basa sulla documentazione prevista dai precedenti commi. L’istituto è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’ufficio provinciale competente dell’avvenuto accertamento.
9. Se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi oppure se la ditta individuale/società viene conferita, sciolta/cessa l’attività ma la stessa è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale/società, l’agevolazione viene liquidata ai subentranti, sempreché gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e continuino ad esercitare l’attività assumendosi gli obblighi relativi.
10. Il direttore dell’ufficio competente per il rispettivo settore economico dispone la liquidazione del contributo a seguito della concessione di cui al precedente comma 3.
11. Il rigetto della domanda è disposto con decreto dell’Assessore provinciale competente per materia.
 

Articolo 7

Obblighi

1. La concessione delle agevolazioni comporta per il beneficiario l’assunzione degli obblighi di seguito elencati.
2. Per i beni agevolati di cui ai capi II e III dei presenti criteri, il beneficiario si obbliga a non mutarne la destinazione economica per i periodi di seguito elencati. Per i medesimi periodi elencati nei successivi commi, i beni non possono essere alienati, dati in affitto, né l’azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né può esserne trasferita la disponibilità tramite la costituzione di diritti reali:

2.1      nel caso di software, beni mobili e lavori non soggetti a concessione edilizia, per tre anni a partire:

- dalla data della fattura di acquisto e nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;

- dalla data del verbale di consegna del bene, nel caso di lavori/acquisto mediante leasing;

2.2     nel caso di acquisto di locali aziendali opere di costruzione soggette a concessione edilizia, per dieci anni a partire:

- dalla data del contratto di compravendita o dall’atto di trasferimento, nel caso di procedure concorsuali;

- dalla data del verbale di collaudo o di consegna del bene, nel caso di acquisto/costruzione mediante leasing;

- dalla data di rilascio della licenza d’uso.

3. Nei casi di seguito elencati è possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che il soggetto che acquisisce il bene agevolato o al quale viene messo a disposizione, dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri:
3.1 nel caso di imprese che detengono una quota di almeno il 30 per cento della società beneficiaria del contributo oppure di società delle quali l’impresa beneficiaria del contributo detiene una quota di almeno il 30 per cento;
3.2 nel caso di società i cui soci, a seguito di scissione della società beneficiaria di contributo o a seguito della costituzione di una nuova società senza la partecipazione di soci terzi – corrispondano per almeno il 30 per cento ai soci della società beneficiaria del contributo;
3.3 nel caso di persone con vincoli di parentela entro il terzo grado, coniugi o affini in linea retta con il beneficiario del contributo o il coniuge del beneficiario;
3.4 nel caso di beni agevolati ceduti nell’ambito di affitto dell’azienda, se l’ammontare di questi é inferiore alla metà delle immobilizzazioni aziendali materiali.
4. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing e lease-back è obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei relativi contratti.
5. I beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda, privi di altra assicurazione pensionistica.
6. I beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a comunicare entro 60 giorni il venir meno dei requisiti per la concessione delle agevolazioni.
7. Gli obblighi di cui sopra si intendono osservati anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri aventi caratteristiche riconducibili a quelli originari. La sostituzione deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione, cessione del bene originario, con uno di importo almeno pari. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.
8. I beneficiari sono obbligati, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell’Ufficio competente la documentazione che lo stesso ritiene opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.
 

Articolo 8

Controlli e sanzioni

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti e delle iniziative ammesse ad agevolazione, sono effettuati controlli a campione in ordine ad almeno il 6% dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l’Ufficio ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.
2. Il controllo é finalizzato ad accertare che i beneficiari delle agevolazioni non abbiano prodotto documenti, dichiarazioni, o altri documenti falsi, o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Viene verificato inoltre che gli investimenti e le iniziative agevolate siano finalizzate agli scopi per i quali l’agevolazione stessa é stata concessa.
3. L’ufficio avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti al controllo stesso e che non potrà essere superiore ai 6 mesi. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica di quanto disposto al precedente comma 2. Il controllo, se del caso, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.
4. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri ed in particolare di quelle di cui al precedente articolo 7, determina la revoca del contributo con l’aggiunta degli interessi legali. L’intero procedimento di controllo ed eventuale assunzione di provvedimento sanzionatorio deve terminare entro il termine massimo fissato dall’ufficio.
5. L’inosservanza dei periodi di vincolo di destinazione economica dei beni agevolati comporta la revoca delle agevolazioni in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dei termini previsti.
6. Nel caso di investimenti in leasing, il mancato riscatto comporta la revoca dell’intera agevolazione.
7. La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell’intera agevolazione.
8. Nei seguenti casi la Giunta Provinciale può rinunciare alla revoca del contributo:
- se la violazione degli obblighi è da ricondurre ad un incidente, una malattia o un decesso, che limita gravemente e durevolmente la prosecuzione dell’attività aziendale,
- nel caso di danni causati da incendio o furto,
- in casi motivati, ai quali sia da attribuire una importanza straordinaria e strategica per il mantenimento del livello occupazionale e il tessuto economico.
9. Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, a condizione che gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale:
- trasformazione dell’impresa in altra impresa industriale, artigianale, commerciale, di servizio o di turismo, semprechè i beni siano agevolabili anche in base ai criteri del nuovo settore al quale l’impresa ora appartiene;
- operazioni di sale e lease-back;
- fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.
 

Articolo 9

Varie

1.Attivitá miste: sono agevolabili dall’ufficio competente per l’investimento prevalente anche le spese relative ad investimenti che riguardano attività di un altro settore economico di cui ai presenti criteri, a condizione che gli stessi rientrino tra gli investimenti ammissibili per tale settore.
2. Trasferimento di beni e servizi tra parenti ed affini:
Non sono ammessi alle agevolazioni gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra coniugi, parenti entro il terzo grado in linea retta, fra una societá ed i suoi soci, fra società associate o collegate o fra societá delle quali fanno parte gli stessi soci.
In caso di trasferimento di beni e servizi fra societá costituite solo in parte dagli stessi soci o da coniugi, parenti entro il terzo grado in linea retta, puó essere ammessa solo la parte di beni e servizi che corrisponde alla quota societaria dei soci non facenti parte, rispettivamente non legati dai suddetti vincoli di matrimonio e parentela ai soci, della società venditrice.
I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante operazioni di leasing.
3. Trasferimento di attivi immateriali quali software, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, sono ammissibili solo se acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l’acquirente sia in posizione tale da esercitare un’influenza dominante attraverso il controllo diretto o indiretto della maggioranza del capitale o dei diritti di voto sul venditore o viceversa.
4. Progetti. Sono ammessi gli investimenti per progetti limitati nel tempo e di particolare importanza, che vengono definiti con specifico provvedimento della Giunta provinciale. Per i suddetti progetti e nell’ambito di iniziative di particolare interesse pubblico che rientrano nell’articolo 12 dei presenti criteri, può essere concessa un’agevolazione fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili. Tali aiuti possono essere concessi solamente a titolo de minimis(1) o previa notifica ed autorizzazione della Commissione UE.

Gli investimenti per tali progetti possono essere ammessi alle agevolazioni a prescindere dai limiti minimi previsti nei rispettivi capi dei presenti criteri.

 

Articolo 10

Validitá

1. Le disposizioni di cui ai presenti criteri, qualora più favorevoli, possono essere applicate anche alle domande giacenti e non ancora approvate.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del capo I dei presenti criteri, trovano applicazione anche per i beni che sono stati agevolati prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri.

3. I limiti degli investimenti di cui all’articolo 15, possono essere applicati anche alle domande il cui procedimento non è ancora concluso e che hanno per oggetto la costruzione di immobili realizzati in consorzio.

 

CAPO II

Interventi per il sostegno di investimenti aziendali

Articolo 11

Domande

1. E  ammessa la presentazione di una domanda all’anno da parte della stessa impresa, ovvero una domanda per ogni punto vendita/magazzino/unità produttiva, fermi restando i limiti previsti di cui al successivo articolo 15.

2. Le domande inoltrate e non ammesse a valere su un altro capo dei presenti criteri possono essere istruite in aggiunta a quelle di cui al suddetto comma 1, fermi restando i limiti previsti per ogni impresa di cui al successivo articolo 15.

3. Le domande di agevolazione per l’acquisto di beni attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale, di beni con prezzo unitario minimo di 250.000 Euro, possono essere istruite in aggiunta a quelle di cui al suddetto comma 1, fermi restando i limiti previsti per ogni impresa di cui al successivo articolo 15.

 

Articolo 12

Investimenti ammessi

1. Sono ammessi alle agevolazioni investimenti per:

- crescita,

- innovazione,

- servizi di vicinato.

2. Investimenti per la crescita

Sono ammessi investimenti iniziali, investimenti per nuovi prodotti/servizi, investimenti di ampliamento ed aggiuntivi qualora volti all’ammodernamento e ristrutturazione della struttura aziendale con conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro e/o aumento della produttività e/o aumento dell’occupazione. Per “ammodernamento” si intende il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività. Per “ristrutturazione” si intende il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, all’ammodernamento e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa.

Non sono ammessi investimenti sostitutivi.

3. Investimenti per l’innovazione:

1. Sono ammessi gli investimenti di cui ai capi II e III dei presenti criteri qualora destinati all’attività di ricerca e sviluppo.

2. Sono ammessi gli investimenti conseguenti ad un progetto di ricerca e sviluppo, ammesso alle agevolazioni di cui al capo IV della legge provinciale n. 4/97.

3. Sono inoltre ammessi gli investimenti di imprese che investono almeno il 2% del fatturato in R&S.

Alla domanda di liquidazione va allegata copia della nota integrativa all’ultimo bilancio approvato, con evidenziati gli investimenti in ricerca e sviluppo e una breve relazione relativa all’attività di ricerca e sviluppo svolta nel corso dell’ultimo esercizio finanziario, citando i risultati raggiunti e un elenco dei costi sostenuti. Tale requisito si intende soddisfatto anche se i suddetti costi vengono dimostrati nel primo esercizio finanziario successivo alla realizzazione degli investimenti agevolati.

4. Investimenti per servizi di vicinato:

Possono beneficiare di tali agevolazioni imprese che svolgono:

4.1 un servizio “di vicinato”(3);

4.2 “attività tradizionali” nel settore artigianato(3).

 

Articolo 13

Beni agevolabili

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, capo I dei presenti criteri, gli investimenti di cui al presente articolo sono ammessi alle agevolazioni, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, solo se strettamente attinenti all’attività esercitata e se utilizzati nell’ambito della stessa.

a) Per i settori artigianato, industria, commercio e servizi sono ammessi i seguenti investimenti, fermo restando le restrizioni di cui al successivo articolo 14:

1.1 Beni immobili, quali l’acquisto di edifici e relativa area di pertinenza, l’esecuzione di opere di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di immobili aziendali e relative spese tecniche.

I garage e le autorimesse sono ammissibili se:

- realizzati nell’ambito dell’acquisto e/o della costruzione dell’intero edificio aziendale o dell’ampliamento dello stesso e ne rappresentano l’investimento secondario in termini di spesa,

- trattasi dell’acquisto e/o della costruzione in comune di garage previsti da un piano di sviluppo o riqualificazione delle aree urbane,

- trattasi dell’acquisto e/o della costruzione di garage situati nelle immediate vicinanze della sede dell’azienda e il domicilio dei titolari è ubicato ad almeno 10 km di distanza dalla sede aziendale.

Gli investimenti concernenti costruzioni, non possono essere ripartiti in più domande di agevolazione; per uno stesso progetto di costruzione puó essere presentata una sola domanda. Sono fatti salvi i casi in cui la somma degli investimenti previsti non supera comunque i limiti di spesa ammessi di cui alla Tabella A, del successivo articolo 15.

I lavori in economia sono ammessi solo se rientrano nelle prestazioni effettuate dalla propria impresa.

Beni immobili trasferiti nell’ambito di una cessione d’azienda sono ammessi solamente se il loro valore è stato specificato nel contratto stesso.

1.2Beni mobili: sono ammessi alle agevolazioni le spese relative a:

- impianti tecnici, macchinari, attrezzature ed arredamenti e relative spese di trasporto e installazione, nonchè gli allestimenti di mezzi di trasporto o mezzi speciali;

- impianti di innevamento artificiale e relativi accessori, per le imprese di gestione di impianti sportivi di risalita, come sciovie, seggiovie, cabinovie ecc.

1.3 Mezzi di trasporto e relativi allestimenti solo nei seguenti casi:

- mezzi per il trasporto di cose, se alimentati ad energia elettrica;

- per coloro che sono iscritti nell’apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso la camera di commercio: il primo automezzo acquistato nei primi due anni a partire dall’inizio dell’attività;

- per le imprese di commercio su aree pubbliche, di distribuzione automatica di alimenti e bevande, i soli mezzi per il trasporto di cose;

- per le imprese di cui al codice 79 della classificazione ATECO 2007 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse), gli automezzi per trasporto disabili;

1.4 Mezzi speciali:

- quelli per la raccolta dei rifiuti, pompe funebri, pulizia e spurgo di cisterne e pozzi, pulizia strade, servizi di scorta per trasporti eccezionali, sgombero neve, soccorso e rimorchio stradale, autoscuole nonchè quelli utilizzati come officina ambulante, laboratori chimici e simili;

- macchine operatrici: autogrù, autobetoniere, autopompe;

- battipista e relativi accessori, per le imprese di gestione di impianti sportivi di risalita, come sciovie, seggiovie, cabinovie ecc.;

- trattori agricoli e relativi accessori, per le imprese che esercitano l’attività di tagliaboschi;

- elicotteri, per le imprese per le quali gli stessi rappresentano il mezzo di trasporto principale o lo strumento principale per l’esercizio dell’attività prevalente.

b) Per il settore autotrasporto sono ammessi:

1.1Beni immobili, quali l’acquisto di edifici e relativa area di pertinenza, l’esecuzione di opere di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di immobili aziendali e relative spese tecniche.

Gli investimenti concernenti costruzioni, non possono essere ripartiti in più domande di agevolazione; per uno stesso progetto di costruzione puó essere presentata una sola domanda. Sono fatti salvi i casi in cui la somma degli investimenti previsti non supera comunque i limiti di spesa ammessi di cui alla Tabella A, del successivo articolo 15.

1.2Beni mobili, quali l’acquisto di impianti tecnici, macchinari, attrezzature, arredamenti e – solamente in applicazione della norma “de minimis(1)” – equipaggiamento e accessori di sicurezza non obbligatori per mezzi di trasporto, quali sistemi di navigazione, sedili ergonomici, impianti di condizionamento e di riscaldamento autonomi, frigoriferi di bordo, impianti letto certificati, retarder, rilevatori video per la retromarcia, misuratori di peso assiale; sono inoltre sempre ammesse le relative spese di trasporto ed installazione.

1.3 Per le imprese di trasporto che svolgono attivitá di trasporto merci intermodale, sono inoltre ammessi:

- i beni di investimento acquistati o prodotti in economia (gru, banchine per carico e scarico su rotaia) per svolgere attività di movimentazione e trasporto di beni da vettori su ruote a vettori su rotaia;

- l’acquisto di soft- e hardware, utilizzato esclusivamente per realizzare le suddette attività di movimentazione e trasporto;

- l’acquisto di casse mobili e container, espressamente disegnate per il trasporto intermodale;

- l’acquisto di semirimorchi, espressamente disegnate per il trasporto intermodale;

1.4 Per le imprese di trasporto persone sono ammessi gli autoveicoli per il trasporto persone.

 

Articolo 14

Beni non ammessi

1. Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 3, capo I dei presenti criteri, non sono ammessi:

1.1 beni immobili di cui al precedente articolo 13, punto 1, per le attività di servizio, lavoratori autonomi e liberi professionisti, di cui al capo I, articolo 3, lettere d) ed e), nonché per le imprese di cui al capo I, articolo 3, lettere a) e b) svolgenti attività di cui ai codici 49.39.01 o 93.11.9 della classificazione ATECO 2007;

1.2 gli impianti di risalita; per le imprese di cui al capo I, articolo 3, lettere a) e b) svolgenti attività di cui ai codici 49.39.01 o 93.11.9 della classificazione ATECO 2007;

1.3 beni mobili di cui al precedente articolo 13, punto 2, per lavoratori autonomi e liberi professionisti di cui al capo I, articolo 3, lettera e), con esclusione degli investimenti in hard- e software ed in apparecchi professionali, nonché per le imprese di cui al capo I, articolo 3, lettere a) e b) svolgenti attività di cui ai codici 49.39.01 o 93.11.9 della classificazione ATECO 2007 con esclusione degli investimenti in impianti di innevamento artificiale e battipista;

1.4 acquisto ed infrastrutturazione primaria di terreni, salvo che essi non siano aree di pertinenza dell’immobile acquistato; le spese di rinverdimento e giardinaggio;

1.5 acquisto o costruzione di appartamenti di servizio o privati;

1.6 acquisto di beni di cui al capo I, articolo 9, comma 2 dei presenti criteri (trasferimento di beni tra parenti ed affini);

1.7 oggetti di valore, preziosi o antichi, tappeti, opere d’arte, fiori e piante ed oggetti decorativi, ornamentali ed opere di abbellimento in genere, impianti radio, autotelefoni e telefoni cellulari, materiale di facile consumo e pubblicitario, scorte di magazzino, spese notarili;

1.8 beni mobili usati ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda ed aventi costo d’acquisto unitario superiore a 250.000 Euro;

1.9 interventi di manutenzione ordinaria;

1.10 operazioni di lease back;

Il finanziamento di investimenti di cui ai presenti criteri mediante operazioni di lease-back, non comporta invece l’esclusione dalle agevolazioni o la revoca delle stesse. Per le domande di agevolazione dei relativi investimenti sono in ogni caso da osservare i termini previsti dall’articolo 4 dei presenti criteri.

1.12 beni immobili trasferiti nell’ambito di una cessione d’azienda sono ammessi solamente se il loro valore è stato specificato nel contratto stesso;

1.13 acquisto di beni oggetto dell’attività di noleggio da parte di imprese che esercitano tale attività.

1.14 L’IVA, l’imposta di registro o altre imposte, gli investimenti realizzati mediante operazioni finanziarie quali ad esempio la cessione di quote.

 

Articolo 15

Limiti minimi e massimi degli investimenti ammessi

2. Gli investimenti ammessi per “crescita” e per “esercizidi vicinato” devono essere compresi nei limiti, differenziati per tipo di impresa secondo la classificazione UE, di cui alla seguente tabella A).
3. Gli investimenti per “l’innovazione” possono essere ammessi a prescindere dagli stessi limiti massimi di cui alla colonna III della seguente tabella A).
4. Per ogni impresa la spesa massima agevolabile in un triennio non può superare i limiti di cui alla colonna III della seguente tabella A).
5. Qualora più favorevoli, possono essere applicati i limiti minimi e massimi di spesa corrispondenti al tipo di impresa risultante dai dati degli effettivi relativi ai 6 mesi precedenti la data della richiesta di liquidazione dell’agevolazione.
 

TABELLA A) - TABELLE A)

Limiti minimi e massimi degli investimenti ammessi

Mindest- und Höchstgrenzen der zulässigen Investitionen

Tipo di impresa/Art des Unternehmens

Colonna I - contributo

Spalte I - Beitrag

Spesa agevolabile

Förderungsfähige Ausgabe

Colonna II mutuo/leasing

Spalte II Darlehen/Leasing

Spesa minima agevolabile

Förderungsfähige Mindestausgabe

Colonna III Spalte III

Spesa massima agevolabile (mutuo/leasing compreso il contributo)

Förderungsfähige Höchstausgabe (Darlehen/Leasing, inklusiv Beitrag)

Minimo

Minimum

Massimo per anno

Maximum pro Jahr

Minimo

Minimum

Massimo nel triennio

Maximum im Triennium

Imprese di vicinato(3) e quelle con attività tradizionali(3)
Nahversorgungsunternehmen(3) und solche mit traditionellen Berufen(3)

3.000 Euro


450.000 Euro


250.000 Euro


1.300.000 Euro

Piccole imprese fino a due addetti
Kleinunternehmen mit bis zu zwei Beschäftigten

8.000 Euro


450.000 euro


250.000 euro


1.300.000 Euro

Piccole imprese con più di due e meno di 10 addetti

Kleinunternehmen mit mehr als zwei und weniger als 10 Beschäftigten

15.000 Euro


520.000 euro


250.000 Euro


2.000.000 Euro

Piccole imprese con 10 e  meno di 30 addetti
Kleinunternehmen mit 10 und weniger als 30 Beschäftigten

17.000 Euro


1.000.000 Euro


500.000 Euro


3.250.000 Euro

Piccole imprese con 30 e meno di 50 addetti

Kleinunternehmen mit 30 und weniger als 50 Beschäftigten

25.000 Euro


2.000.000 Euro


1.000.000 Euro


5.200.000 Euro

Medie e grandi imprese

Mittlere und Großunternehmen

50.000 Euro


3.000.000 Euro


2.000.000 Euro


6.500.000 Euro

 

Articolo 16

Misura dell’agevolazione

1. L’agevolazione è concessa in forma di contributo a fondo perduto o di mutuo o di leasing agevolato a valere sul fondo di rotazione, secondo le percentuali, espresse in ESL, indicate nelle successive tabelle:

1.1 per le imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi:

- B/1 per gli investimenti per “crescita”,

- B/2 per gli investimenti per “innovazione”,

- B/3 per gli investimenti per “servizi di vicina-to”,

1.2 per le imprese di autotrasporto:

- B/4.

 

Articolo 17

Agevolazioni in esenzione per le piccole imprese

1. L’aiuto in regime di esenzione è un aiuto concesso nel rispetto del Regolamento della Commissione Europea n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione). Alle piccole imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi e autotrasporto le agevolazioni in regime di esenzione sono concesse nella seguente misura:

1.1 del 13%, per gli investimenti per “crescita” ( v. Tab. B/1 e B/4). Tale misura è elevabile fino al 20% alla presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21;

1.2 del 20% per gli investimenti per “innovazione” (v. Tab. B/2 e B/4);

1.3 del 30%, per gli investimenti per “servizi di vicinato”(3), nel caso di secondo esercizio di alimentari, panificio o macelleria rispettivamente dell’unico distributore di carburanti in zona a struttura debole (v. Tab. B/3);

1.4 del 40% per gli investimenti per “servizi di vicinato”(3) nel caso di unico esercizio alimentare, panificio, macelleria e generi misti, in una data località, e per quelli relativi ad una attività tradizionale artigianale(3) (v. Tab. B/3).

1.5 del 20% alle piccole imprese del trasporto intermodale per l’acquisto di soft- e hardware utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di tale attività (v. Tab. B/4);

1.6 del 20% alle piccole imprese del trasporto intermodale per l’acquisto di casse mobili e container (v. Tab. B/4);

1.7 del 13%, per le imprese di autonoleggio per l’acquisto di autoveicoli idonei al trasporto persone (v. Tab. B/4). Tale misura è elevabile fino al 20% alla presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21;

 

Articolo 18

Agevolazioni in esenzione per le medie imprese

1. L’aiuto in regime di esenzione è un aiuto concesso nel rispetto del Regolamento n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione). Alle medie imprese di tutti dei settori artigianato, industria, commercio, servizi e autotrasporto le agevolazioni in regime di esenzione sono concesse nella seguente misura:

1.1 del 7,5%, per gli investimenti per “crescita” ( v. Tab. B/1 e B/4). Tale misura è elevabile fino al 10% alla presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21;

1.2 del 10% per gli investimenti per “innovazione” (v. Tab. B/2 e B/4);

1.3 del 20% alle medie imprese del trasporto intermodale per l’acquisto di soft- e hardware utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di tale attività (v. Tab. B/4);

1.4 del 20% alle medie imprese del trasporto intermodale per l’acquisto di casse mobili e container (v. Tab. B/4);

1.5 del 7,5%, per le imprese di autonoleggio per l’acquisto di autoveicoli idonei al trasporto persone (v. Tab. B/4). Tale misura è elevabile fino al 10% alla presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21.

 

Articolo 19

Agevolazioni de minimis alle PMI

1. In applicazione della norma de minimis(1), possono essere concesse alle PMI dei settori artigianato, industria, commercio, servizi e autotrasporto agevolazioni nella seguente misura:

1.1 fino al 23% alle piccole imprese per gli investimenti per “crescita”, alla presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21 (v. Tab. B/1 e B/4);

1.2 del 30% alle piccole imprese per gli investimenti per “innovazione” (v. Tab. B/2 e B/4);

1.3 fino al 15%, alle medie imprese per gli investimenti per “crescita”, alla presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21 (v. Tab. B/1 e B/4);

1.4 del 30% alle medie imprese per gli investimenti per “innovazione” (v. Tab. B/2 e B/4);

1.5 del 30% alle PMI del trasporto intermodale per l’acquisto di soft- e hardware utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di tale attività (v. Tab. B/4);

1.6 del 40% alle PMI del trasporto intermodale per l’acquisto di casse mobili e container (v. Tab. B/4);

1.7 fino al 23% per le piccole imprese e fino al 15% per le medie imprese di autonoleggio per l’acquisto di autoveicoli idonei al trasporto persone, in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21 (v. Tab. B/4);

 

Articolo 20

Agevolazioni per le grandi imprese

1. Alle grandi imprese le agevolazioni possono essere concesse solamente in applicazione della norma de minimis(1) nella seguente misura:

1.1 fino al 7,5% per gli investimenti per “crescita” (v. Tab. B/1 e B/4). Tale misura è elevabile fino al 15% in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21;

1.2 del 30% per gli investimenti per “innovazione” (v. Tab. B/2 e B/4).

1.3 del 30% alle imprese del trasporto intermodale per l’acquisto di soft- e hardware utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di tale attività;

1.4 del 40% alle imprese del trasporto intermodale per l’acquisto di casse mobili e container;

1.5 del 7,5% per le imprese di autonoleggio per l’acquisto di autoveicoli idonei al trasporto persone. Tale misura è elevabile fino al 15% alla presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21.

 

Articolo 21

Maggiorazioni

1. Maggiorazioni delle agevolazioni sono concesse, nella misura del 5% nei seguenti casi:

1.1 per la particolare qualificazione professionale:

a) il diploma di “maestro artigiano” o l’iscrizione nella prima Sezione del ruolo degli artigiani qualificati;

b) il diploma di “tecnico del commercio” di cui all’articolo 19/bis, capo VI-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7;

c) titoli di studio quali la laurea, il diploma di universitá o l’attestato di superamento di corso di scuola professionale di istruzione superiore (“Fachhochschule”);

la particolare qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare, libero professionista o lavoratore autonomo oppure dal 30% dei dipendenti; nel caso di società di persone deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci, nel caso di società in accomandita semplice dalla maggioranza dei soci accomandatari o, nel caso di società di capitali, dalla maggioranza degli amministratori. Nel caso di società di persone con due soci e di società in accomandita semplice con due soci accomandatari è sufficiente che la qualificazione professionale sia posseduta da uno solo dei soggetti.

1.2 certificazione di qualità/marchio ecologico/certificazione “Azienda sana”;

2. Maggiorazioni delle agevolazioni sono concesse, nella misura del 2% nei seguenti casi:

2.1 se viene raggiunto un indice WIN (indice di crescita) di almeno 1,20 punti(10);

2.2 se gli investimenti ammessi raggiungono un importo almeno pari al 50% del valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti. Se l’impresa dispone in misura prevalente di beni immobili sulla base di contratti di affitto o ad altro titolo o diritto reale, l’importo dell’investimento deve raggiungere almeno il 70% del valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti(11);

2.3 alle nuove imprese(7), con esclusione dei liberi professionisti e lavoratori autonomi di cui alla lettera e) dell’articolo 3, capo I dei presenti criteri;

2.4 alle cooperazioni(4);

2.5 alle imprese che conciliano famiglia/lavoro(12);

2.6 alle imprese per gli investimenti da realizzare in zone a struttura debole(5). Nel caso di attività di commercio su aree pubbliche si fa riferimento alla sede legale dell’impresa;

2.7 “costruzioni condominiali” realizzate in zone produttive, sviluppate su almeno tre piani e con un minimo di almeno cinque imprese.

3. Le maggiorazioni di cui al punto 1 non sono cumulabili tra loro. Non sono altresì cumulabili tra loro le maggiorazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2.

4. Le maggiorazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 possono essere applicate alle imprese solamente a partire dal quinto anno di attività.

5. I requisiti che danno diritto alle suddette maggiorazioni devono essere posseduti all’atto della domanda o al momento della concessione dell’agevolazione.

 

TABELLA B/1 Misura dell’agevolazione: investimenti per “crescita”

TABELLE B/1 Ausmaß der Förderung: für Investitionen für “Wachstum”

Tipo investimento

Art der Investition

In regime di esenzione*

Freigestellte Förderung*

A titolo de minimis* (1)

De minimis-Förderung* (1)

Piccole imprese
Kleinunternehmen
Mobiliari e immobiliari***
Bewegliche und unbewegliche Güter***

dal 13% al 20%**

von 13% bis zu 20%**


dal 20% al 23%**

von 20% bis zu 23%**

Medie imprese

Mittlere Unternehmen
Mobiliari e immobiliari***
Bewegliche und unbewegliche Güter***

dal 7,5% al 10%**

von 7,5% bis zu 10%**


dal 10% al 15%**

von 10% bis zu 15%**

Grandi imprese

Großunternehmen
Mobiliari e immobiliari***
Bewegliche und unbewegliche Güter***

-


dal 7,5% al 15%**

von 7,5% bis zu 15%**

* L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis(1). L’aiuto in regime di esenzione è concesso nel rispetto del Regolamento n. 800/2008 CE. Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung(1). Die freigestellte Förderung ist jene, die in Anwendung der EU-Verordnung Nr. 800/2008 gewährt wird

** vedi maggiorazioni di cui all’articolo 21 dei presenti criteri/siehe Zuschläge gemäß Artikel 21 dieser Richtlinien

*** sono escluse da tali agevolazioni le attività indicate al comma 1 dell’articolo 14 dei presenti criteri/von _iesel Förderungen ausgenommen sind die Tätigkeiten gemäß Absatz 1 des Artikels 14 dieser Richtlinien

 

TABELLA B/2 Misura dell’agevolazione: investimenti per „innovazione“

TABELLE B/2 Ausmaß der Förderung: für Investitionen für “Innovation”

In regime di esenzione*

Freigestellte Förderung*

A titolo de minimis* (1)

De minimis-Förderung* (1)

Tipo investimento

Art der Investition

Misura

Ausmaß

Misura

Ausmaß

Piccole imprese
Kleinunternehmen
Mobiliari e immobiliari**
Bewegliche und unbewegliche Güter**

20%


30%

Medie imprese

Mittlere Unternehmen
Mobiliari e immobiliari**
Bewegliche und unbewegliche Güter**

10%


30%

Grandi imprese

Großunternehmen
Mobiliari e immobiliari**
Bewegliche und unbewegliche Güter**

-


30%

* L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis(1). L’aiuto in regime di esenzione è concesso nel rispetto del Regolamento n. 800/2008 CE. Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung(1). Die freigestellte Förderung ist jene, die in Anwendung der EU-Verordnung Nr. 800/2008 gewährt wird

** sono escluse da tali agevolazioni le attività indicate al comma 1 dell’articolo 14 dei presenti criteri. Von diesen Förderungen ausgenommen sind die Tätigkeiten gemäß Absatz 1 des Artikels 14 dieser Richtlinien

 

TABELLA B/3 Misura dell’agevolazione per investimenti per „servizi di vicinato“

TABELLE B/3 Ausmaß der Förderung: für Investitionen für “Nahversorgung”

Tipo investimento

Art der Investition

A titolo de minimis(1)

De minimis-Förderung(1)


Esercizio di vicinato (3) nel caso di secondo esercizio di alimentari, panificio o macelleria rispettivamente dell’unico distributore di carburanti in zona a struttura debole

Nahversorgungsunternehmen (3) im Falle des zweiten Lebensmittelgeschäft, Bäckerei oder Metzgerei bzw. die einzige Tankstelle in strukturschwachen gebieten


Mobiliari e immobiliari
Bewegliche und unbewegliche Güter

 

30%

Unico esercizio di vicinato (3) nel caso di unico esercizio di alimentari, panificio, macelleria e generi misti, in una data località

Einziges Nahversorgungsunternehmen (3) ) Im Falle des einzigen Lebensmittelgeschäftes, Bäckerei, Metzgereie und Gemischtwarenhandlung eines bestimmenten Ortes


Mobiliari e immobiliari
Bewegliche und unbewegliche Güter

 

40%

Esercizio che svolge attività tradizionale (3) Unternehmen, die traditionelle Tätigkeiten ausüben (3)


Mobiliari e immobiliari
Bewegliche und unbewegliche Güter

 

40%


TABELLA B/4 Misura dell’agevolazione per imprese di autotrasporto

In regime di esenzione*

A titolo de minimis* (1)

Priorità/tipo investimento

Misura

Misura

Autotrasporto, trasporto intermodale e imprese di autonoleggio:

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:

-     „crescita“: Mobiliari e immobiliari


dal 13% al 20%**

dal 7,5% al 10%**

-


dal 20% al 23%**

dal 10% al 15%**

dal 7,5% al 15%**

Autotrasporto, trasporto intermodale e imprese di autonoleggio:

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:

-     „innovazione“: Mobiliari e immobiliari


20%

10%

-


30%

15%

15%

Trasporto intermodale:

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:

-     acquisto di specifico hard- e software


20%

10%

-


30%

30%

30%

Trasporto intermodale:

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:

-     acquisto di casse mobili e container


20%

10%

-


40%

40%

40%

Imprese di autonoleggio:

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:

-     acquisto di autoveicoli idonei al trasporto di persone

dal 13% al 20%**

dal 7,5% al 10%**

-

dal 20% al 23%**

dal 10% al 15%**

dal 7,5% al 15%**

* L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis(1). L’aiuto in regime di esenzione è concesso nel rispetto del Regolamento n. 800/2008 CE.

** vedi maggiorazioni di cui all’articolo 21 dei presenti criteri

 

TABELLE B/4 Ausmaß der Förderung für Autotransportunternehmen

Freigestellte Förderung*

De minimis-Förderung* (1)

Schwerpunkt/Art der Investition

Ausmaß

Ausmaß

Autotransportunternehmen, kombinierter Transport und Mietwagenunternehmen:

- Kleinunternehmen:

- Mittelunternehmen:

- Großunternehmen:

- „Wachstum“: Bewegliche und unbewegliche Güter


 

von 13% bis zu 20%**

von 7,5% bis zu 10%**

-


 

von 20% bis zu 23%**

von 10% bis zu 15%**

von 7,5% bis zu 15%**

Autotransportunternehmen, kombinierter Transport und Mietwagenunternehmen:

- Kleinunternehmen:

- Mittelunternehmen:

- Großunternehmen:

- „Innovation“: Bewegliche und unbewegliche Güter


 

20%

10%

-


 

30%

15%

15%

Kombinierter Transport:

- Kleinunternehmen:

- Mittelunternehmen:

- Großunternehmen:

- Ankauf von spezifischer Hard- und Software


20%

10%

-


30%

30%

30%

Kombinierter Transport:

-     Kleinunternehmen:

-     Mittelunternehmen:

-     Großunternehmen:

- Ankauf von Wechselbehältern und Container


20%

10%

-

40%

40%

40%

Mietwagenunternehmen:

-     Kleinunternehmen:

-     Mittelunternehmen:

-     Großunternehmen:

- Ankauf von Fahrzeugen für Personentransport

von 13% bis zu 20%**

von 7,5% bis zu 10%**

-

von 20% bis zu 23%**

von 10% bis zu 15%**

von7,5% bis zu 15%**

* Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung(1). Die freigestellte Förderung ist jene, die in Anwendung der EU-Verordnung Nr. 800/2008 gewährt wird

** Zuschläge gemäß Artikel 21 dieser Richtlinien

 

CAPO III

Interventi a favore degli investimenti ecologico ambientali

 

Articolo 22

Domande

1. E  ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.

 

Articolo 23

Finalità

Sono ammesse ad agevolazione i seguenti investimenti ed iniziative di tutela dell’ambiente:

a) investimenti che consentono alle imprese di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie, oppure di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

b) investimenti per l’adeguamento a norme comunitarie già adottate e non ancora in vigore. Tali investimenti devono essere stati ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l’entrata in vigore delle norme;

c) acquisto di mezzi di trasporto nuovi per le imprese di autotrasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie. Tali investimenti devono essere stati ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l’entrata in vigore di eventuali norme;

d) interventi di equipaggiamento di mezzi già circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale per adeguamento a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale;

e) investimenti per il risparmio energetico;

f) investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

g) studi e consulenze in materia ambientale;

h) investimenti prescritti da norme vigenti in materia ambientale volti a migliorare la conservazione e/o l’utilizzo delle risorse naturali e delle materie prime.

 

Articolo 24

Investimenti e spese ammesse

1. Sono ammessi alle agevolazioni:

- l’acquisto o la costruzione di immobili, nonché l’acquisto di impianti, macchinari e dispositivi tecnici destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

- investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia solamente se sostenuti nell’ambito di un progetto unitario (p.es. costruzione o risanamento di un edificio aziendale); per investimenti singoli in questo settore, la domanda di agevolazione deve essere presentata all’Ufficio risparmio energetico;

- impianti per la tutela dell’ambiente, come impianti di smaltimento, di trattamento dei rifiuti ed impianti di riciclaggio con esclusione delle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

- investimenti in tecnologie e dispositivi che comportino una riduzione delle emissioni di sostanze nocive, da applicare su mezzi di trasporto e mezzi speciali di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’articolo 13 dei presenti criteri nonché su altri automezzi utilizzati nell’ambito dell’attività dell’impresa richiedente con esclusione delle autovetture.

- studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti; consulenze per  l’introduzione della certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento UE n. 1836/93 o la ISO 14001 o la UNI CEI EN 16001.

Alle imprese di autotrasporto vengono concessi contributi per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto, che consentono di superare le vigenti norme comunitarie di tutela ambientale, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie o di innalzare il livello di tutela ambientale anche in assenza di norme comunitarie o siano acquistati prima che le nuove norme comunitarie siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati.

 

2. Sono ammessi alle agevolazione i seguenti costi:

2.1 Relativamente ai successivi punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti così calcolati:

- se il costo dell’investimento per la tutela ambientale é facilmente individuabile all’interno del costo complessivo, il costo ammissibile corrisponde a tale costo;

- negli altri casi, i sovraccosti sono calcolati rapportando l’investimento da realizzare a quello paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti (investimento di riferimento). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento in esame;

2.2 per gli investimenti di cui alla lettera a) dell’articolo 23 (oltre o in assenza di norme UE):

- i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi. Fermo restando quanto previsto al suddetto punto 2.1, i sovraccosti sono così calcolati:

- qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

- qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;

2.3 per gli investimenti di cui alla lettera b) dell’articolo 23 (adeguamento a norme UE):

- i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell’entrata in vigore di detta norma. Tali sovraccosti, senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi, sono calcolati come previsto al suddetto punto 2.1;

2.4 per gli investimenti di cui alla lettera c) dell’articolo 23 (acquisto mezzi di trasporto):

- i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. Tali sovraccosti, senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi, sono calcolati come previsto al suddetto punto 2.1;

2.5 per gli investimenti di cui alla lettera d) dell’articolo 23 (equipaggiamento di mezzi di trasporto esistenti):

- i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. Tali sovraccosti, senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi, sono calcolati come previsto al suddetto punto 2.1;

2.6 per gli investimenti di cui alla lettera e) dell’articolo 23 (risparmio energetico):

i costi ammissibili possono essere calcolati secondo uno dei due seguenti metodi:

a) i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti di investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.

I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell’investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2 e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2. In questo caso i costi ammissibili devono essere certificati da un revisore dei conti esterno.

b) i costi ammissibili vengono calcolati sulla base di quanto previsto al punto 2.1, i sovraccosti vengono calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi;

2.7 per gli investimenti di cui alla lettera f) dell’articolo 23 (energia da fonti rinnovabili):

- i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi  ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. Tali sovraccosti, senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi, sono calcolati come previsto al suddetto punto 2.1;

2.8 per gli investimenti di cui alla lettera g) dell’articolo 23 (studi in materia ambientale):

- i costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio; deve trattarsi di studi direttamente connessi ad investimenti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 23, ad investimenti in misure di risparmio energetico di cui all’articolo 23, lettera e) o ad investimenti per la promozione di energia prodotta da fonti rinnovabili di cui all’articolo 23, lettera f). Tali studi possono avere una durata massima di tre giornate.

2.9 per gli investimenti di cui alla lettera h) dell’articolo 23 (previsti da norme in materia ambientale):

- i costi ammissibili corrispondono ai costi dell’investimento;

 

Articolo 25

Spese e beni non ammessi

1. Investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

2. acquisto di beni di cui al comma 2 dell’articolo 9, capo I dei presenti criteri;

3. spese notarili, IVA, imposte di registro o altre imposte;

4. beni usati ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda e aventi costo d’acquisto unitario superiore a 250.000 Euro;

 

Articolo 26

Limiti delle spese ammesse

1. Le spese ammissibili per investimenti di cui al precedente articolo 24, con esclusione degli investimenti di cui all’articolo 23, lettere d) e g), non possono essere inferiori a 10.000 Euro.

 

Articolo 27

Misura dell’agevolazione

1. L’agevolazione è concessa in forma di contributo a fondo perduto nella seguente misura:

1.1 per investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie (lett. a) articolo 23) (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 55%;

- per medie imprese nella misura del 45%;

- per le grandi imprese nella misura del 35%;

1.2 per investimenti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore (lett. b) articolo 23)(v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 15% se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d’entrata in vigore delle norme;

- per piccole imprese nella misura del 10% se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data d’entrata in vigore delle norme;

- per medie imprese nella misura del 10% se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d’entrata in vigore delle norme;

- per le grandi imprese solo in applicazione della norma de minimis(1), nella misura del 10% se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d’entrata in vigore delle norme;

1.3 per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi (lett. c) articolo 23) (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 55%;

- per medie imprese nella misura del 45%;

- per le grandi imprese nella misura del 35%;

1.4 per l’equipaggiamento di automezzi (lett. d) articolo 23) (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 55%;

- per medie imprese nella misura del 45%;

- per le grandi imprese nella misura del 35%;

1.5 investimenti per il risparmio energetico (lett. e) articolo 23) (v. Tab. A):

a) al netto dei vantaggi e costi operativi:

- per piccole imprese nella misura del 80%;

- per medie imprese nella misura del 70%;

- per le grandi imprese nella misura del 60%;

b) senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 40%;

- per medie imprese nella misura del 30%;

- per le grandi imprese nella misura del 20%;

1.6 investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (lett. f) articolo 23) (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 65%;

- per medie imprese nella misura del 55%;

- per le grandi imprese nella misura del 45%;

1.7 studi in materia ambientale (lett. g) articolo 23) (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 70%;

- per medie imprese nella misura del 60%;

- per le grandi imprese nella misura del 50%;

1.8 investimenti previsti da norme ambientali (lett. h) articolo 23) (v. Tab. B):

- per piccole imprese nella misura del 13%. Tale misura è elevabile fino al 20% alla presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 28;

- per medie imprese nella misura del 7,5%. Tale misura è elevabile fino al 10% alla presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 28;

in applicazione della norma de minimis(1) in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 28, per i suddetti investimenti possono essere concesse agevolazioni nella misura massima del 23% per piccole imprese e del 15% per medie imprese.

- per le grandi imprese solamente in applicazione della norma de minimis(1) nella misura del 7,5%. Tale misura è elevabile fino al 15% alla presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 28;

 

Articolo 28

Maggiorazioni

1. Maggiorazioni delle agevolazioni sono concesse, nella misura del 5% nei seguenti casi:

1.1 per la particolare qualificazione professionale:

a) il diploma di “maestro artigiano”o l’iscrizione nella Ia. Sezione del ruolo degli artigiani;

b) il diploma di “tecnico del commercio” di cui all’articolo 19/bis, capo VI-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7;

c) titoli di studio quali la laurea, il diploma di universitá o l’attestato di superamento di corso di scuola professionale di istruzione superiore (“Fachhochschule”);

la particolare qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare oppure dal 30% dei dipendenti; nel caso di società deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci e nel caso di società in accomandita semplice dalla maggioranza dei soci accomandatari o, nel caso di società di capitali, dalla maggioranza degli amministratori. Nel caso di società di persone con due soci e di società in accomandita semplice con due soci accomandatari è sufficiente che la qualificazione professionale sia posseduta da uno solo dei soggetti.

1.2 certificazione di qualità/marchio ecologico/certificazione “Aziende sana”;

2. Maggiorazioni delle agevolazioni sono concesse, nella misura del 2% nei seguenti casi:

2.1 alle imprese, se raggiungono un indice WIN (indice di crescita) di almeno 1,20 punti(10);

2.2 alle imprese per investimenti che raggiungono un importo almeno pari al 50% del valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti. Se l’impresa dispone in misura prevalente di beni immobili sulla base di contratti di affitto o ad altro titolo o diritto reale, l’importo dell’investimento deve raggiungere almeno il 70% del valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti(11);

2.3 alle nuove imprese(7), con esclusione dei liberi professionisti e lavoratori autonomi di cui alla lettera e) dell’articolo 3, capo I dei presenti criteri;

2.4 alle cooperazioni(4);

2.5 alle imprese che conciliano famiglia/lavoro come(12);

2.6 alle imprese per gli investimenti da realizzare in zone a struttura debole(5). Nel caso di attività di commercio su aree pubbliche si fa riferimento alla sede legale dell’impresa;

2.7 “costruzioni condominiali” realizzate in zone produttive, sviluppate su almeno tre piani e con un minimo di almeno cinque imprese.

3. Le maggiorazioni di cui al punto 1.1 non sono cumulabili tra loro. Non sono altresì cumulabili tra loro le maggiorazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2.

4. Le maggiorazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 possono essere applicate alle sole imprese a partire dal quinto anno di attività.

 
TABELLA A)

Investimenti - Iniziative:

In regime di esenzione*

A titolo de minimis*(1)

Oltre o in assenza di norme comunitarie:

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese


55%

45%

35%

Per l’adeguamento a norme comunitarie;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


15% (+3 a/J.) - 10% (+1<3 a/J.) **

10% (+3 a/J.) **

-


-

-

10% (+3 a/J.) **

Per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi/Per l’equipaggiamento di automezzi già circolanti;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


55%

45%

35%

Per il risparmio energetico al netto dei vantaggi e costi operativi;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


80%

70%

60%

Per il risparmio energetico senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


 

40%

30%

20%

Per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


65%

55%

45%

Studi in materia ambientale;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


70%

60%

50%

* L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis(1). L’aiuto in regime di esenzione è concesso nel rispetto del Regolamento n. 800/2008 CE

** Se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno avuto luogo più di tre anni prima, rispettivamente tra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della norma
 

TABELLE A)

Investition - Vorhaben:

Freigestellte Förderung*

De minimis-Förderung*(1)

Über oder bei Fehlen von Gemeinschaftsnormen:

- Kleinunternehmen:

- mittlere Unternehmen:

- Großunternehmen:


55%

45%

35%

Zur Anpassung an Gemeinschaftsnormen:

- Kleinunternehmen:

- mittlere Unternehmen:

- Großunternehmen:


15% (+3 a/J.) - 10% (1<3 a/J.) **

10% (+3 a/J.) **

-


-

-

10% (+3 a/J.) **

Ankauf von neuen Transportmitteln/Nachrüstung vorhandener Fahrzeugen:

- Kleinunternehmen:

- mittlere Unternehmen:

- Großunternehmen:


55%

45%

35%

Energieeinsparung: abzüglich der operativen Gewinne und Kosten:

- Kleinunternehmen:

- mittlere Unternehmen:

- Großunternehmen:


80%

70%

60%

Energieeinsparung: ohne Berücksichtigung der operativen Gewinne und kosten:

- Kleinunternehmen:

- mittlere Unternehmen:

- Großunternehmen:


 

40%

30%

20%

Für die Förderung erneuerbarer Energien:

- Kleinunternehmen:

- mittlere Unternehmen:

- Großunternehmen:


65%

55%

45%

Studien im Bereich Umwelt:

- Kleinunternehmen:

- mittlere Unternehmen:

- Großunternehmen:


70%

60%

50%

* Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung(1). Die freigestellte Förderung ist jene, die in Anwendung der EU-Verordnung Nr. 800/2008 gewährt wird

** Wenn die Investition mehr als drei Jahre, bzw. ein bis drei Jahre vor dem Inkrafttreten der Gemeinschaftsnormen durchgeführt und abgeschlossen wird

 

TABELLA B) TABELLE B)


Investimenti - Iniziative

Investition - Vorhaben


In regime di esenzione*

Freigestellte Förderung*


A titolo de minimis*(1)

De minimis-Förderung*(1)

- Investimenti previsti da norme ambientali

- Investitionen vorgeschrieben von Umweltnormen

 

- piccole imprese - Kleinunternehmen:

- medie imprese - mittlere Unternehmen:

- grandi imprese - Großunternehmen:


 
 

dal/von 13% al/bis zu 20% **

dal/von 7,5% al/bis zu 10% **

-


 
 

dal/von 20% al/bis zu 23% **

dal/von 10% al/bis zu 15% **

dal/von 7,5% al/bis zu 15% **

* L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis(1). L’aiuto in regime di esenzione è concesso nel rispetto del Regolamento n. 800/2008 CE
** Nel caso di maggiorazioni di cui all’articolo 28 /bei Zuschlägen gemäß Artikel 28
 

CAPO V

Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze

 

Articolo 29

Domande

1. E  ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.

 

Articolo 30

Iniziative e spese ammesse

1. Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti iniziative di formazione del personale dell’impresa o di imprese associate o collegate:

a) corsi di formazione generale(17), con riferimento all’attivitá aziendale ed alle conoscenze linguistiche dei dipendenti, dei titolari e dei soci;

a) corsi di formazione specifica(16) dei dipendenti, dei titolari e dei soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa.

1.2 Sono ammesse le seguenti spese:

a) spese per iscrizione e partecipazione alle iniziative di formazione;

b) spese di viaggio, vitto ed alloggio dei destinatari della formazione;

per iniziative di formazione organizzate direttamente dall’impresa richiedente:

c) onorari per relatori;

d) affitto dei locali, materiale didattico, traduzione simultanea;

1.3 Ai fini della liquidazione del contributo deve essere presentato, oltre alla documentazione di spesa di cui all’articolo 6, una breve relazione sul contenuto e la durata del corso con indicazione dei partecipanti al corso e, se del caso, delle ore prestate dai relatori.

1.4 Il limite minimo di spesa ammessa è di 2.000 Euro e la spesa massima ammessa per giornata/relatore è di 900 Euro, comprese eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.

1.5 Il limite massimo ammesso delle spese dei destinatari della formazione è:

- per vitto ed alloggio è di 200 Euro al giorno;

- per il viaggio in paesi dell’UE ed Europa: 300 Euro a viaggio, in altri paesi 500 Euro a viaggio.

2. Sono ammesse iniziative di consulenza e di diffusione di conoscenza strettamente attinenti all’attività aziendale e fornite da esperti, servizi di consulenza specializzati, strutture di ricerca e università. In particolare sono ammesse le seguenti iniziative:

a) rilevazioni, studi, analisi e ricerche a scopo strategico, organizzativo, tecnologico o economico aziendale;

b) consulenze finalizzate al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi produttivi;

c) consulenze riguardanti il posizionamento sul mercato ed il miglioramento della struttura organizzativa, acquisite mediante utilizzo di esperti esterni all’impresa, compresa la consulenza per la realizzazione di jont-ventures con imprese estere e per la partecipazione a programmi europei;

d) consulenze rivolte all’acquisizione di know-how informatico. Sono comunque escluse le consulenze per l’acquisizione/sviluppo di software;

e) consulenze riguardanti il miglioramento e la riqualificazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro e la prevenzione infortuni, il ricollocamento dei lavoratori in esubero, la costituzione di cooperazioni fra imprese;

f) progetti di certificazione “audit famigliaelavoro  e responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia;

g) spese per il “tutoraggio” limitatamente ai primi due annidi attività nei seguenti casi:

- piccole e medie imprese nel caso di nuoveimprese(7) o di imprese in cui si è verificato un subentro aziendale(8);

- piccole imprese con meno di 6 addetti, per l’attuazione di progetti di ricerca e sviluppo ammessi alle agevolazioni di cui al capo IV della legge provinciale n. 4/97, nel corso degli ultimi 12 mesi antecedentemente la domanda;

- cooperazioni(4)

2.1 Sono ammesse le seguenti spese:

a) spese di consulenza fornite da esperti di centri di consulenza specializzati, strutture di ricerca o università;

b) materiale didattico.

2.2 Il limite minimo di spesa ammesso è di 2.000 Euro; la spesa massima ammessa per giornata/consulente è di 900 Euro, comprese eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.

2.3. Ai fini della liquidazione del contributo deve essere presentato, oltre alla documentazione di spesa di cui all’articolo 6, una breve relazione sul contenuto e la durata del progetto di consulenza con indicazione delle ore prestate dai consulenti/esperti coinvolti.

 

Articolo 31

Spese non ammesse

1. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) stipendi del personale;

b) macchinari ed attrezzature utilizzate nel progetto;

c) consulenze continuative o periodiche e spese di gestione corrente dell’impresa come consulenza amministrativa, fiscale e legale, nonché spese di pubblicità e simili;

d) consulenze che rientrano nell’attività istituzionale svolta dal richiedente;

e) implementazione e programmazione del sistema informatico.

f)  tutoraggio per la gestione corrente.

 

Articolo 32

Limite massimo delle spese ammesse

1. Le spese sono ammesse nella misura massima complessiva di 250.000 Euro all’anno per azienda.

 

Articolo 33

Agevolazioni per piccole e medie imprese

1. Alle PMI, per le iniziative di cui all’articolo 30, le agevolazioni in regime di esenzione sono concesse nella seguente misura:

1.1 per la formazione specifica (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 45%. Tale misura é elevabile al 55% qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili(18) e, in applicazione della norma de minimis(1), fino al 70% se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati(6),

b) cooperazione(4),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro(12),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

- per medie imprese nella misura del 35%. Tale misura é elevabile al 45% qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili(18) e, in applicazione della norma de minimis(1), fino al 70% se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati(6),

b) cooperazione(4),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro(12),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.2 per la formazione generale (v. Tab. A):

- per piccole e medie imprese nella misura del 50%. Tale misura é elevabile al 60% qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili(18) e fino al 70% se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati(6),

b) cooperazione(4),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro(12),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.3 per la consulenza e la diffusione di conoscenze (v. Tab. A):

- per piccole e medie imprese nella misura del 50%. Tale misura é elevabile solo in applicazione della norma de minimis(1) al 70% se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati(6),

b) cooperazione(4),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro(12),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.4 per i primi quattro giorni delle consulenze tecnologiche e di innovazione intermediate o svolte dalla Camera di Commercio o dal TIS- Alto Adige (v. Tab. A):

- per piccole e medie imprese nella misura del 50%. Tale misura é elevabile all’80% solamente in applicazione della norma de minimis(1).

1.5 per progetti di certificazione “audit famigliaelavoro  e responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia (v. Tab. A):

- per piccole e medie imprese nella misura del 50%. Tale misura é elevabile al 70% solamente in applicazione della norma de minimis(1).

1.6 per spese di “tutoraggio” (v. Tab. A):

- per piccole e medie imprese nella misura dell’80% su un importo massimo di 50.000 Euro all’anno per non più di due anni consecutivi in applicazione della norma de minimis(1).

 

Articolo 34

Agevolazioni per grandi imprese

1. Alle grandi imprese, per le iniziative di cui all’articolo 30, le agevolazioni in regime di esenzione sono concesse nella seguente misura:

1.1 per la formazione specifica (v. Tab. A):

- nella misura del 25% elevabile al 35% qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili(18). Tale misura é elevabile fino al 70% in applicazione della norma de minimis(1) se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati(6),

b) cooperazione(4),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro(12),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.2 per la formazione generale (v. Tab. A):

- nella misura del 50% elevabile al 60% qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili(18). Tale misura é elevabile fino al 70% in applicazione della norma de minimis(1) se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati(6),

b) cooperazione(4),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro(12),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.3 per la consulenza e la diffusione di conoscenze (v. Tab. A):

- in applicazione della norma de minimis(1)  nella misura del 50%. Tale misura é elevabile al 70% in applicazione della norma de minimis (1) se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati(6),

b) cooperazione(4),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro(12),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.4 per i primi quattro giorni delle consulenze tecnologiche e di innovazione intermediate o svolte dalla Camera di Commercio o dal TIS- Alto Adige (v. Tab. A):

- solamente in applicazione della norma de minimis(1) nella misura dell’80%.

1.5 per progetti di certificazione “audit famigliaelavoro  e responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia (v. Tab. A):

- solamente in applicazione della norma de minimis(1) nella misura del 70%.

 
Tabella A)

Investimenti - Iniziative

In regime di esenzione*

Agevolazione a titolo de minimis*(1)

Formazione specifica

-piccole imprese

-medie imprese

-grandi imprese


dal 45% al 55%**

dal 35% al 45%**

dal 25% al 35%**


dal 45/55% al 70%***

dal 35/45% al 70%***

dal 25/35% al 70%***

Formazione generale

-piccole e medie imprese

-grandi imprese


dal 50% al 60%** al 70%***

dal 50% al 60%**


 

dal 50/60% al 70%***

Consulenza e diffusione di conoscenze

-piccole e medie imprese

-grandi imprese


50%

-


dal 50% al 70%***

dal 50% al 70%***

Consulenze tecnologiche e di innovazione intermediate o svolte dalla Camera di Commercio o dal TIS

-piccole e medie imprese

-grandi imprese


 

50%

-


 

dal 50% all’80%****

dal 50% all’80%****

Per progetti di certificazione “audit famigliaelavoro” e responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia

-piccole e medie imprese

-grandi imprese


 

50%

-


 

70%

70%

Contributo per spese di tutoraggio

80%

*L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis(1). L’aiuto in regime di esenzione è concesso nel rispetto del Regolamento n. 800/2008 CE

**qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili(18)

*** vedi maggiorazioni di cui all’articolo 33 e 34

**** per i primi 4 giorni di consulenza

 
Tabelle A)

Investition - Vorhaben

Freigestellte Förderung*

De minimis-Förderung*(1)

Spezifische Aus- und Weiterbildung

-Kleinunternehmen

-mittlere Unternehmen

-Großunternehmen


von 45% bis zu 55%**

von 35% bis zu 45%**

von 25% bis zu 35%**


von 45/55% bis zu 70%***

von 35/45% bis zu 70%***

von 25/35% bis zu 70%***

Allgemeine Aus- und Weiterbildung

-Klein- und mittlere Unternehmen

-Großunternehmen


von 50% al 60%** bis zu 70%***

von 50% bis zu 60%**


 

von 50/60% bis zu 70%***

Beratung und Wissensvermittlung

-Klein- und mittlere Unternehmen

-Großunternehmen


50%

-


von 50% bis zu 70%***

von 50% bis zu 70%***

Technologie- u. Innovationsberatung, die von der Handelskammer oder vom TIS abgewickelt werden

-Klein- und mittlere Unternehmen

-Großunternehmen


 

50%

-


 

von 50% bis zu 80%****

von 50% bis zu 80%****

Für Vorhaben zur Einführung des Zertifikats für „audit familieundberuf  und  Soziale- (SA 8000) und Familienverantwortung

-Klein- und mittlere Unternehmen

-Großunternehmen


 

50%

-


 

70%

70%

Beitrag für Tutor-Ausgaben

80%

* Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung(1). Die freigestellte Förderung ist jene, die in Anwendung der EU-Verordnung Nr. 800/2008 gewährt wird

** bei Ausbildungsmaßnahmen zugunsten behinderter Arbeitnehmer(18)

*** siehe Zuschläge gemäß Artikel 33 und 34

**** für die ersten vier Tage der Beratung;

 

CAPO VI

Interventi per la creazione di posti di lavoro

 

Articolo 35

Mutui per la costituzione di liquidità

1. Alle imprese di cui al successivo articolo 36 possono essere concessi mutui “una tantum” ai sensi della legge provinciale 15.4.1991, n. 9, per la costituzione di liquidità nella misura massima di 30.000 Euro con una durata del periodo di ammortamento di 5 anni, ivi compreso un periodo di 2 anni di preammortamento. L’equivalente di sovvenzione lorda (ESL) non può superare il 20% e la quota di partecipazione della Provincia l’80%. Tali mutui vengono concessi in applicazione della norma de minimis(1).
 

Articolo 36

Beneficiari

1. È ammessa una unica domanda di finanziamento nel caso di:

a) nuova impresa(7);

b) successione aziendale(9);

c) subentro aziendale(8);

d) cooperazioni(4);

e) imprese che si insediano presso incubatori di impresa in provincia di Bolzano;

 

Articolo 37

Aiuti ad imprese costituite da lavoratori licenziati

1. Alle imprese di cui al successivo articolo 38 possono essere concessi aiuti diretti a sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese individuali e di società costituite da lavoratori o dipendenti licenziati.
 

Articolo 38

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni:

a) imprese costituite per almeno il 60 per cento da lavoratori e lavoratrici che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura definitiva dell’azienda o di consistenti riduzioni di personale;

b)  imprese che subentrino nella gestione di imprese e che sono costituite da almeno il 60 per cento da lavoratori e lavoratrici, i quali siano stati dipendenti dell’impresa che si intende rilevare per un periodo di almeno un anno;

2. Le agevolazioni possono essere concesse non oltre l’ottavo anno dalla costituzione o dalla trasformazione nella forma attuale dell’impresa richiedente.

 

Articolo 39

Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni:

a) la capitalizzazione iniziale e successivi consistenti aumenti di capitale richiesti da incrementi della produzione ovvero della trasformazione, riconversione, ristrutturazione o ammodernamento dell’impresa;

b) gli investimenti di cui al capo II dei presenti criteri;

c) la formazione di scorte di materie prime e semilavorati adeguati al ciclo di lavorazione, nel limite massimo del 40% degli investimenti ammissibili ai sensi della lettera b);

d) la locazione finanziaria di beni mobili ed immobili di cui alla lettera b), con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi fissi;

e) la locazione di immobili destinati all’esercizio dell’attività aziendale, nella misura massima del 50% e per la durata massima di cinque anni dalla costituzione dell’impresa;

f)le spese di cui al successivo articolo 44 (personale altamente qualificato).

2. Gli investimenti devono risultare congrui rispetto alle dimensioni, alla situazione economica e alle prospettive di sviluppo dell’impresa, anche in riferimento al piano di sviluppo aziendale presentato.

 

Articolo 40

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibili

1. L’agevolazione per le iniziative di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), dei presenti criteri, può essere concessa nell’importo minimo di spesa ammissibile di 2.500 Euro e in quello massimo di 50.000 Euro, e non può essere comunque superiore al quintuplo dell’ammontare del patrimonio netto dell’impresa beneficiaria come risultante dall’ultimo bilancio approvato, eventualmente integrato da aumenti di capitale versati prima della presentazione della domanda. Se l’impresa ha approvato non più di cinque bilanci dalla sua costituzione, il calcolo del limite massimo può essere riferito al capitale sociale versato al momento della presentazione della domanda.

2. Il capitale sociale agevolato dovrà essere integralmente versato, non potrà in nessun caso essere distribuito tra i soci e le socie e potrà essere utilizzato per la copertura di eventuali perdite correnti o pregresse, una volta esaurite eventuali riserve o utili, in ragione di non più di un quinto della capitalizzazione agevolata per ogni anno dalla data di concessione del contributo.

3. Per le agevolazioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettere da b) a e) dei presenti criteri, l’importo minimo della spesa ammissibile per ogni domanda è fissato in 5.000 Euro; l’importo massimo della spesa ammissibile in un anno è fissato nel decuplo dell’ammontare del patrimonio netto dell’impresa richiedente, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, eventualmente integrato da aumenti di capitale versati prima della presentazione della domanda. Se l’impresa è stata costituita da non più di cinque anni, il limite massimo dell’agevolazione può essere riferito all’ammontare del capitale sociale versato al momento della chiusura dell’ultimo bilancio approvato o al momento della presentazione della domanda, qualora ne risulti un valore superiore.

4. Nell’arco di tre anni l’agevolazione di cui all’articolo 39, comma 1, lettere da b) a e) dei presenti criteri non può superare il decuplo dell’ammontare del patrimonio netto dell’impresa richiedente oppure, per imprese costituite da non più di cinque anni, l’ammontare del capitale sociale versato al momento della sua costituzione o della chiusura dell’ultimo bilancio approvato, qualora ne risulti un valore superiore; si tiene conto rispettivamente di eventuali aumenti di mezzi propri o di capitale.

 

Articolo 41

Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono erogate in forma di contributo a fondo perduto.

2. Ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione si tiene conto:

a) della rilevanza sociale del progetto;

b) del numero dei lavoratori e delle lavoratrici interessati/e, con particolare riguardo a quelli in situazione di svantaggio sociale;

c) sistematico e qualificato sistema di accompagnamento socio-pedagogico delle persone svantaggiate inserite;

d) della qualità imprenditoriale e del grado di innovazione del progetto;

e) del numero di imprese coinvolte nel caso di consorzi;

3. Per le agevolazioni a favore dei beneficiari di cui all’articolo 38 dei presenti criteri la percentuale di contribuzione massima è del 50 per cento.

4. I contributi sono concessi in applicazione della regola “de-minimis”(1).

 

Articolo 42

Documentazione

1. Le domande, provviste, se del caso di marca da bollo, redatte su modulistica già predisposta dalla ripartizione competente, contenente i dati idonei ad individuare l’attività, l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE, l’investimento o l’iniziativa programmati, nonché tutti i dati necessari per valutare l’ammissibilità degli stessi, sono da presentare, direttamente o tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone appositamente delegate, agli uffici competenti per settore. Non appena gli uffici saranno adeguatamente attrezzati, le domande potranno essere inoltrate anche “online”. Le domande relative a progetti riconducibili ad attività di settori diversi, vanno indirizzate all’ufficio competente per il progetto prevalente in termini di spesa.
2. Alle domande vanno allegati in particolare - e se del caso - i seguenti documenti:
 

a) un piano di sviluppo aziendale con orizzonte temporale di almeno tre anni che specifichi gli obiettivi perseguiti, gli spazi di mercato che si intendono coprire, il piano finanziario e il piano degli interventi;

b) un prospetto dell’attuale situazione aziendale e finanziaria dell’impresa;

c) in caso di aumenti di capitale, copia della deliberazione del consiglio di amministrazione da cui risulti l’aumento del capitale.

 

Articolo 43

Liquidazione delle agevolazioni

Per quanto compatibili sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 6 dei presenti criteri nonché.

1. nel caso di capitalizzazione iniziale o aumento di capitale il contributo viene erogato ad avvenuto versamento del capitale e dopo la presentazione della documentazione dell’avvenuto versamento; nel caso di aumento di capitale, il versamento deve essere effettuato dopo la presentazione della domanda.

2. Nel caso di locazione di immobili di cui all’articolo 39, comma 1, lettera e), il contributo può essere liquidato in rate semestrali.

3. Limitatamente alle iniziative di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), nel caso di importi di spesa superiori a 200.000 Euro il contributo può essere liquidato in rate annuali costanti fino al massimo di cinque rate e dietro la presentazione di fideiussione bancaria.

4. Il tasso di capitalizzazione utilizzato per il calcolo della rata di contributo è pari al 60% del tasso d’interesse legale.

 

Articolo 44

Personale altamente qualificato

1. Sono agevolabili assunzioni di personale a tempo determinato o attraverso contratti a progetto, di distacco parziale o totale e di servizio, purché di durata non inferiore a 12 mesi e fatti salvi i requisiti di cui ai commi 2 e 3.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso di diploma universitario e avere almeno tre anni di esperienza professionale oppure avere almeno dieci anni di esperienza professionale.

3. Il personale assunto dovrà inoltre essere impiegato in progetti di potenziamento e/o riorganizzazione aziendale.

4. È ammissibile a contributo la retribuzione lorda (inclusi oneri sociali e contributivi a carico dell’azienda) di una persona di nuova assunzione per impresa e per un periodo massimo di 24 mesi.

5. Il contributo massimo è pari al 50 per cento della spesa ammessa e viene concesso in applicazione della norma de minimis(1).

 

Articolo 45

Condizioni ed impegni

1. Per quanto compatibili sono applicate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 dei presenti criteri.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d) i beneficiari si impegnano a non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni stesse sono state concesse fino alla scadenza dell’originario contratto di locazione finanziaria con un minimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto per i beni mobili e di dieci anni dalla data di stipulazione per i beni immobili.

 

CAPO VIII

Interventi per il sostegno all’internazionalizzazione

 

Articolo 46

Domande

1. È ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.

2. Non sono ammesse iniziative direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costruzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione.

 

Articolo 47

Iniziative e spese ammesse

1. Sono ammesse al finanziamento le spese per le seguenti iniziative:

1.1 studi, ricerche e consulenze rivolte all’acquisizione di informazioni utili alla conoscenza ed alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo forniti da servizi di consulenza specializzati, strutture di ricerca e università;

1.2 partecipazione ad esposizioni, e manifestazioni fieristiche fuori della provincia: spese per l’affitto dell’area e dello stand, montaggio e smontaggio dello stand nonchè per l’organizzazione della partecipazione. Sono escluse le fiere e le mostre mercato a carattere locale e/o finalizzate prevalentemente alla vendita diretta dei prodotti esposti;

1.3 realizzazione di pagine web, solo nel caso di “nuove imprese”(7);

1.4 altre iniziative di imprese locali verso i mercati UE ed extra UE:

- missioni all’estero di un’impresa locale per la presentazione della stessa e dei suoi prodotti, allo scopo di instaurare nuovi rapporti commerciali, oppure la missione di una delegazione estera quale possibile partner commerciale, in visita presso un’impresa locale. Sono agevolabili le spese di viaggio di sola andata e ritorno, vitto ed alloggio per un massimo di tre persone per le piccole imprese e per un massimo di cinque persone nel caso di medie o grandi imprese. Sono ammesse al massimo due missioni all’anno per impresa. Non rientrano tra le iniziative ammesse le missioni all’estero che si svolgono in concomitanza con partecipazioni ad esposizioni e manifestazioni fieristiche;

- modelli, simulazioni al computer e simili, realizzati allo scopo di presentare beni che per le loro caratteristiche e dimensioni non sono presentabili a grandezza naturale nell’ambito di esposizioni e manifestazioni fieristiche fuori della provincia. Sono esclusi CD, DVD, depliant ecc., finalizzati a pubblicizzare la propira azienda ed i propri prodotti;

1.5 polizze di assicurazione di crediti all’export per operazioni al di fuori dell’Unione allargata ai nuovi membri e dei paesi membri dell’OCSE (Australia, Canada, Corea, Islanda, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti d’America).

 

Articolo 48

Iniziative e spese non ammesse

1. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) per l’impiego di personale interno e spese in economia;

b) per le partecipazioni a fiere alle quali é presente, con proprio stand l’organizzazione per l’export dell’Alto Adige (EOS), salvo il caso in cui questo ultimo dichiari e motivi espressamente che la partecipazione nello stand comune non era possibile;

 

Articolo 49

Limiti delle spese ammesse

1. Il limite minimo di spesa ammesso per le singole iniziative di cui al precedente articolo 47, è di 2.000 Euro.

2. La spesa massima ammessa per una giornata di consulenza/relatore è di 900 Euro.

3. Per le iniziative di cui al punto 1.4 "missioni all'estero", sono ammissibili le spese di viaggio di sola andata e ritorno, vitto e alloggio nei seguenti limiti:

- per missioni in paesi UE ed Europa: minimo 500 Euro, massimo 1.000 Euro a persona;

- per missioni in altri paesi: minimo 1.000 Euro, massimo 2.500 a persona.

 

Articolo 50

Agevolazioni per PMI

1. La misura dell’agevolazione per le iniziative di cui al precedente articolo 47, punti 1.1 e 1.2, relativamente alla prima partecipazione ad esposizioni e manifestazioni fieristiche, con esclusione dell’organizzazione della partecipazione, è del 50% della spesa ammessa.

 

Articolo 51

Agevolazioni de minimis

1. In applicazione della norma de minimis(1), alle PMI possono essere concesse agevolazioni nella seguente misura:

1.1 - 70% per le iniziative di cui all’articolo 47, punto 1.2 relativamente ai costi per la prima partecipazione a fiere ed esposizioni;

1.2 - 50% per le iniziative di cui all’articolo 47, punto 1.2 relative ai costi delle partecipazioni a fiere ed esposizioni successive alla prima;

1.3 - 35% per le iniziative di cui all’articolo 47, punto 1.3;

1.4 - 50% per le iniziative di cui all’articolo 47, punto 1.4;

1.5 - 70% per le iniziative di cui all’articolo 47, punto 1.5.

 

Articolo 52

Agevolazioni per grandi imprese

1. In applicazione della norma de minimis(1), alle grandi imprese può essere concessa un’agevolazione fino al 50% delle spese ammesse per le iniziative di cui all’articolo 47, punti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5 e fino al 35% per le iniziative di cui al punto 1.3

 

Internazionalizzazione: misura dell’agevolazione per PMI

Internationalisierung: Ausmaß der Förderung für KMU

In regime di esenzione*

Freigestellte Förderung*

Agevolazione a titolo de minimis*(1)

De minimis-Förderung*(1)

Iniziative

Maßnahmen

Misura

Ausmaß

Misura

Ausmaß

Studi, ricerche e consulenze/Studien, Untersuchungen und Beratungen;

50%

70%

Prima partecipazione a fiere e manifestazioni:

Erste Beteiligung an Messen und Veranstaltungen:

50%**

50%**

70%

70%

Partecipazione a fiere e manifestazioni successive alla prima/darauffolgende Beteiligungen an Messen und Veranstaltungen:


-

50%

Realizzazione pagine web/Erstellung von Webseiten

-

35%

Altre iniziative verso i mercati UE ed extra UE/Andere Vorhaben innerhalb und außerhalb der EU

-

50%

Polizze di assicurazione di crediti all’export/Versicherungspolizzen für Exportkredite

-

70%

* L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis(1). L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto concesso nel rispetto del Regolamento n. 800/2008 CE

Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung(1). Die freigestellte Förderung ist jene, die in Anwendung der EU-Verordnung Nr. 800/2008 gewährt wird

** con esclusione delle spese di organizzazione della partecipazione/mit Ausnahme der Ausgaben für die Organisation der Teilnahme

 

Internazionalizzazione: misura dell’agevolazione per grandi imprese

Internationalisierung: Ausmaß der Förderung für Großunternehmen

Agevolazione a titolo de minimis(1)

De minimis-Förderung(1)

Iniziative

Maßnahmen

Misura

Ausmaß

Studi, ricerche e consulenze;

Studien, Untersuchungen und Beratungen;

50%

Partecipazione a fiere e manifestazioni/Beteiligung an Messen und Veranstaltungen:

prima partecipazione/erste Beteiligung

50%

partecipazioni successive/darauffolgende Beteiligungen

50%

Realizzazione pagine web/Erstellung von Webseiten

35%

Altre iniziative di imprese locali verso i mercati UE ed extra UE/Andere Vorhaben lokaler Unternehmen innerhalb und außerhalb der EU

50%

Polizze di assicurazione di crediti all’export/Versicherungspolizzen für Exportkredite

50%


DEFINIZIONI

(1)Aiuti a titolo de minimis: per aiuti de minimis si intendono quelli di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis)
(Gazzetta ufficiale n. L 379 del 28/12/2006)

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [10];

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per "trasformazione di un prodotto agricolo" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2 Aiuti d’importanza minore ("de minimis")

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3.

2. L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto "de minimis" o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia "de minimis";

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia "de minimis" per ogni impresa destinataria.

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 1500000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 750000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l’80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

 

Articolo 3 Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto "de minimis" ad un’impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se l’aiuto "de minimis" è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all’articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto "de minimis" soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis", contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti "de minimis" complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti "de minimis" vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4 Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole "trasformazione e commercializzazione" sono cancellate;

b) il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5 Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6 Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

[2] GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.

[3] GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

[4] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

[5] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

[6] GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

[7] GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

[8] GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

[9] GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

[10] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22

(2)Classificazione delle imprese: ai fini della classificazione delle imprese si rimanda all’allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) Testo rilevante ai fini del SEE

(Gazzetta ufficiale n. L 214 del 09/08/2008)

ALLEGATO I Definizione di PMI

Articolo 1 Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1250000 euro;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

(3)Tipologia di imprese:

3.1 Imprese di vicinato: imprese che occupano nell’esercizio di tale attività, un massimo di tre addetti, compresi i titolari ed esclusi gli apprendisti, con sede in capoluoghi o frazioni con non piú di 3.000 abitanti oppure con sede in quartieri/circoscrizioni di cittá e che svolgono un servizio di vicinato in quanto garantiscono il servizio distributivo tramite vendita diretta in sede fissa in “ambito locale” ed in “assenza di rapporti commerciali” con Stati membri dell’UE per i seguenti prodotti:

a) alimentari;

b) pane (panifici),

c) carni (macellerie);

d) generi misti (assortimento minimo dei seguenti articoli: prodotti per la pulizia della casa; articoli di vestiario confezionato; accessori di abbigliamento; mercerie; calzature ed accessori; materiale elettrico ed articoli casalinghi; articoli di drogheria; colori e vernici, ferramenta);

e) carburanti per autotrazione nel caso di distributori in zone a struttura debole.

Gli esercizi di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) si considerano di “vicinato” se presenti nello stesso capoluogo o frazione in numero massimo di uno per la stessa tipologia merceologica. Potrà essere considerato inoltre esercizio di “vicinato” anche il secondo esercizio di cui alle lettere a), b) o c).

Gli esercizi di cui alla suddetta lettera e) si considerano di “vicinato” se l’unico distributore in zona a struttura debole.

Sono in ogni caso escluse le imprese di commercio al minuto situate all’interno di centri commerciali, presso distributori di carburante o aree di servizio posti su autostrade o superstrade. Sono altresì escluse le boutique e le imprese di commercio al minuto di articoli di lusso, di alta sartoria, elettrodomestici, mobili ed articoli di arredamento, antichità ed oggetti d’arte, macchine ed attrezzature di ogni tipo, animali vivi, fiori e piante, prodotti per l’agricoltura, autoveicoli, cicli e motocicli.

Per “ambito locale” si intende il territorio della provincia di Bolzano.

Per “assenza di rapporti commerciali” si intende il non aver contabilizzato ricavi nei confronti di soggetti domiciliati in Stati membri dell’UE, o di esportatori abituali verso Stati membri dell’UE, per un importo superiore al 5% del fatturato complessivo dell’impresa nell’ultimo esercizio.

3.2Imprese che svolgono attività tradizionali: imprese che occupano nell’esercizio di tale attività un massimo di sei addetti, compresi i titolari ed esclusi gli apprendisti e che svolgono attivitá tradizionali, la cui sopravvivenza è a rischio. Per poter usufruire delle agevolazioni, in caso di attività per le quali è possibile la formazione da apprendista, il titolare dell’azienda ovvero, in caso di società almeno un socio, in caso di società in accomandita semplice almeno un socio accomandatario, deve essere in possesso per lo meno del diploma di lavorante artigiano. In caso di imprese nelle quali accanto all’attività artigianale viene svolta anche l’attività commerciale, l’area a disposizione per quest’ultima non può superare il 30% dell’area complessiva. Trattasi delle seguenti attivitá: acquafortista, armaiolo, arrotino, borsaio, bottaio, calzolaio, calzolaio ortopedico, candelaio e ceraio, cappellaio, cardatore e filatore di lana, carradore, cestaio, conciatore di pelli, costruzione e riparazione di strumenti musicali, cucitore in bianco, decoratore su vetro, imbalsamatore, legatore di libri, maniscalco, merlettaia, mugnaio, organaio, pellicciaio, produzione di olio di pino, produzione di pantofole, produzione di slittini, produzione di strumenti a corda, produzione di strumenti a pizzico, ramaio, restauratore di tessuti, ricamatore in cuoio, ricamatrice, sellaio, tessitore, tornitore di lastra, tornitore in legno.

(4) Cooperazione: la collaborazione costituita in forma giuridica tra almeno due imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune.

(5) Zone a struttura debole:

Per i settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative:

- i seguenti comuni o frazioni: Aldino, Anterivo, Barbiano, Braies: solo Braies di Fuori, Brennero: solo Brennero con Terme di Brennero, Campo di Trens: solo Novale Basso e Valgenauna, Castelbello-Ciardes: solo Montefontana, Cornedo all’Isarco: solo Briè, Funes, Gais: solo Montassilone, Laion: solo Fraina, Laives: solo La Costa, Lauregno, Luson, Magré s.s.d. Vino, Marebbe: solo Longega, Mantena, Pliscia e Rina, Martello, Meltina, Monguelfo-Tesido: solo Novale e Prati, Moso in Passiria, Parcines: solo Tablà, Perca: solo Plata, Predoi, Proves, Rasun Anterselva: solo Anterselva di Sopra e Nove Case, Renon: solo Longomoso e Madonnina, Rifiano: solo Magdfeld, Rodengo, S. Genesio: solo Novale, S. Pancrazio, Sarentino, Senale-S.Felice, Selva dei Molini, Stelvio: solo Stelvio, Tesimo: solo Narano, Plazzoles, Prissiano e Schernag, Trodena, Tubre, Ultimo, Val di Vizze: solo Caminata, Valle di Casies, Vandoies, Verano.

Questo elenco potrà essere modificato ed integrato in caso di necessità dalla Giunta provinciale. In tal caso vale comunque l’elenco modificato.

(6) Nuovo mercato: il mercato esterno a quello dell’Alto Adige.

(7)Nuova impresa: l’impresa o il consorzio tra imprese, avviati da non più di 24 mesi (5 anni a partire dall’avvio dell’attività per i lavoratori autonomi e/o, se più favorevole, dall’iscrizione all’albo professionale per i liberi professionisti di cui alla lettera e), articolo 3, capo I dei presenti criteri) prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

Non si considera nuova impresa:

a) quella nella quale i titolari (o i liberi professionisti/autonomi) o nel caso di società di capitale i soci che detengono complessivamente più del 25% delle quote o nel caso di società in accomandita semplice più di un terzo dei soci accomandatari e nel caso di società di persone più di un terzo dei soci, abbiano già esercitato una attività in proprio, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività dell’impresa in oggetto. Tale limitazione non si applica ai consorzi tra imprese;

b) il subentro con trasferimento della proprietà in un’impresa già esistente, la successione aziendale con trasferimento della proprietà o il mero cambiamento della denominazione sociale;

c) la cessazione di un’attività con conseguente costituzione di una nuova impresa da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, la variazione della compagine societaria (p.e. uscita di un socio da una societá con contemporanea costituzione di una ditta individuale, la modifica di una ditta individuale in una societá etc.) se la relativa domanda di contributo viene presentata oltre i 24 mesi dalla data di inizio dell’attività dell’impresa originaria.

(8) Subentro aziendale: l’impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi di un’impresa esistente. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della “nuova impresa”, di cui al precedente punto 7. Il subentro non può aver avuto luogo più di 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

(9) Successione aziendale: l’impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a parenti entro il terzo grado in linea retta. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della “nuova impresa”, di cui al precedente punto 7. Il passaggio non può aver avuto luogo più di 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

(10) WIN: indice di crescita: misura, sulla base delle dichiarazioni IRAP relative agli ultimi 4 anni e disponibili all’atto della domanda, la variazione del valore aggiunto lordo (valore della produzione meno beni intermedi).

(11) Valore delle immobilizzazioni: il valore delle immobilizzazioni é al netto degli ammortamenti ed é rilevabile nel registro dei beni ammortizzabili quale “valore residuo” o “residuo”.

(12) Impresa che concilia famiglia/lavoro. Si considera tale l’impresa che ha ottenuto la certificazione “audit famigliaelavoro” o una certificazione simile, la quale attesti che l’impresa concilia il lavoro con la famiglia.

(13) Ordinamento provinciale dell’industria

Sono imprese industriali, le imprese individuali, le società di persone o di capitali, iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività di cui alle sezioni B, C, D, E e F della classificazione ATECO 2007, qualora non iscritte quali imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio.

Qualora non iscritte quali imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio sono considerate inoltre imprese industriali le imprese con attività di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:

 
ATECO 2007DESCRIZIONE
49.32Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
49.39Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
49.41.0Trasporto di merci su strada
51.10.2Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
51.21Trasporto aereo di merci
52.24.4Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
53.20Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
58.1Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali
59.11Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20.3Studi di registrazione sonora
74.20Attività fotografiche
81.2Attività di pulizia e disinfestazione
82.92Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
95.11Riparazione di computer e periferiche
96.01.1Attività delle lavanderie industriali

(14) Ordinamento provinciale dei servizi

Sono imprese di servizio le imprese individuali, le società di persone o di capitali, iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007. Sono escluse dalle attività di servizio di seguito elencate, quelle elencate al suddetto punto 1, nonché le attività artigianali di cui all’ordinamento dell’artigianato:

ATECO 2007

46.1

intermediari del commercio

49

trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50

trasporto marittimo per vie d’acqua

51

trasporto aereo

52

magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53

servizi postali e attività di corriere

58

59

attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60

attività di programmazione e trasmissione

61

telecomunicazioni

62

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63

Attivitá dei servizi di informazione e altri servizi informatici

64

attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione

65

assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

66

attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

68

attività immobiliari

69

attività legali e contabilità

70

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71

attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

ricerca scientifica e sviluppo

73

pubblicità e ricerche di mercato

74

altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75

servizi veterinari

77

attività di noleggio e leasing operativo

78

attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80

servizi di vigilanza e investigazione

81

attività di servizi per edifici e paesaggio

82

attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

85

Istruzione (solo servizi destinati alla vendita)

86

assistenza sanitaria (solo servizi destinati alla vendita)

87

servizi di assistenza sociale residenziale (solo servizi destinati alla vendita)

88

assistenza sociale non residenziale (solo servizi destinati alla vendita)

90

attività creative, artistiche e di intrattenimento (escluse attività artistiche in senso stretto)

91

attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali (escluse le attività di amministrazioni pubbliche)

92

attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

93

attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

94

attività di organizzazioni associative

96

altre attività di servizi per la persona

(16)Formazione specifica: gli insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è connessa all’attività specifica dell’impresa. La possibilità di trasferire la formazione acquisita ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta.

(17)Formazione generale: gli insegnamenti che non sono applicabili esclusivamente nel posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è connessa al funzionamento generale dell’impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o, ad altri settori di lavoro.

(18) “Lavoratore disabile”: chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale o sia caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

(19) “Impresa in difficoltà”:

1. una grande impresa si ritiene „in difficoltà  nei seguenti casi (punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244/2004, pag. 2):

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, o,

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, o,

c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

2. una PMI si ritiene “in difficoltà” nei seguenti casi (articolo 1, paragrafo 7 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 (GU L 214/2008):

a) nel caso di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, o

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, o

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
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