1. Il regolamento si applica a tutti i beni immobili consegnati all’Azienda sanitaria in comodato d’uso ai sensi dell’art. 1 comma 1 sia disponibili che indisponibili ai sensi dell’art. 3 comma 2 e in particolare a tutti i beni di cui l’Azienda sanitaria dispone per lo svolgimento dei compiti istituzionali ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale del 5 novembre 2001, n. 14, comma 1, punti 1 (beni immobili di proprietá della PAB) e 3 (beni immobili di proprietá dei comuni e delle comunitá comprensoriali) e ai beni immobili di proprietá di terzi (altri enti pubblici e soggetti privati) concessi in comodato d’uso all’Azienda.
2. I beni in comodato d’uso all’Azienda sanitaria si distinguono nelle seguenti categorie:
a) beni di proprietá della PAB a sua volta distinti in:
• beni consegnati all’Azienda sanitaria ad uso esclusivo;
• beni consegnati all’Azienda sanitaria ma in uso promiscuo con terzi (uso promiscuo attivo);
• beni consegnati a terzi ma in uso all’Azienda sanitaria con convenzione (uso promiscuo passivo);
b) beni di proprietá di altri enti pubblici (comuni, comunitá comprensoriali e altri enti) consegnati all’Azienda;
c) beni di proprietá di soggetti privati consegnati all’Azienda.