1. Sono ammessi:
a) i costi diretti degli investimenti effettuati per il necessario ripristino dello stato di fatto dell’impianto a fune precedente all’evento calamitoso eccezionale, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia;
b) nel caso in cui la ricostruzione, per ragioni di natura tecnica, urbanistica, di tutela paesaggistica o per altre comprovate ragioni, non sia realizzabile sul tracciato esistente, possono essere prese in considerazione soluzioni alternative, anche con un’eventuale modifica del tracciato e/o della tecnologia o tipologia dell’impianto. In questo caso sono ammessi solo i maggiori costi rispetto alla ricostruzione dell’impianto esistente, comprovati da specifico preventivo;
c) sono inoltre ammesse le spese relative agli interventi, alle misure di emergenza e alle opere di sistemazione e di messa in sicurezza dei luoghi colpiti dall’evento calamitoso eccezionale.