1. L’agevolazione è concessa in forma di mutuo agevolato, a valere sul fondo di rotazione, in misura – espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL) – non superiore al 20 per cento.
2. Il mutuo è regolato come segue:
a) la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di 15 anni; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento.
Su domanda motivata del richiedente e con il preventivo assenso dell’istituto bancario mutuante, il periodo di preammortamento può essere prolungato al massimo di un ulteriore anno e può essere altresì prorogata la durata del finanziamento concesso, nel rispetto del termine massimo di cui sopra e con corrispondente adeguamento della quota di partecipazione della Provincia.
b) La quota a carico della Provincia non può superare l’85 per cento, per una durata massima di 15 anni.
c) La quota a carico della Provincia concessa al beneficiario è determinata al momento della approvazione dell’agevolazione e sarà verificata in sede di liquidazione della stessa. La quota di partecipazione della Provincia non può comunque essere superiore a quella determinata in sede di approvazione.