1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per ovviare ai danni diretti arrecati da calamità naturali eccezionali ad impianti a fune e sostenere i relativi maggiori costi ai sensi dell’articolo 1/bis della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, e della legge 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.
2. Sono ammessi ad agevolazione solo gli investimenti necessari per interventi su impianti funiviari il cui tracciato si trovi interamente o prevalentemente nel territorio provinciale. Per gli stessi investimenti non possono essere concesse altre agevolazioni.