(1) Per l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 7/bis, comma 1, della legge, il Presidente della Provincia indice ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la Conferenza KIS.
(2) La Conferenza KIS può effettuare sopralluoghi e accertamenti.
(3) Il parere rilasciato all’interno della Conferenza KIS dalla persona esperta rappresentante la Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio sostituisce i pareri e le autorizzazioni di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Nel caso in cui siano interessati monumenti naturali, biotopi, parchi naturali, “siti Natura 2000” o specie di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la mancanza del parere osta alla formazione del silenzio-assenso di cui all’articolo 7/bis, comma 2, della legge.