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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 11 giugno 2007, n. 1998
Criteri per la concessione di contributi ad associazioni, enti pubblici o privati senza scopo di lucro per la gestione di servizi specialistici per patologie legate a disturbi del comportamento alimentare di natura psicologica

Allegato

Criteri per la concessione di contributi ad associazioni, enti pubblici o privati senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 81 della legge provinicale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche, per la gestione di servizi specialistici per patologie legate a distrubi del comportamento alimentare di natura psicologica

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l’assegnazione di contributi ai sensi dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche per la gestione di servizi specialistici di riferimento per patologie legate a disturbi del comportamento alimentare di natura psicologica realizzati da associazioni, enti pubblici o privati senza scopo di lucro e da organizzazioni accreditate, di seguito denominati “enti”.

2. Per la programmazione ed il finanziamento delle attività di cui al successivo comma 3 sono vincolanti gli obiettivi ed i contenuti del vigente piano sanitario provinciale (capitolo 2.5.9) nonché indirizzi, progetti specifici e atti programmatori dell’Assessorato sanità e politiche sociali.

3. Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative nell’ambito delle patologie legate a disturbi del comportamento alimentare di natura psicologica:

a) interventi di prima consulenza e di sostegno per le persone con rilevanza per la fascia adolescenziale e i loro famigliari tramite colloqui informativi e motivazionali;

b) interventi per l’auto aiuto tramite organizzazione, assistenza e accompagnamento di gruppi di auto aiuto, formazione di moderatori e sviluppo di concetti per l’auto aiuto;

c) promozione del lavoro di rete e dei contatti con le istituzioni pubbliche e private, media e professionisti;

d) consulenza e formazione per profili professionali che lavorano con giovani (educatori, operatori giovanili, insegnanti ecc.);

e) attività di informazione e di sensibilizzazione compreso lo sviluppo e la produzione del relativo materiale finalizzato ad aumentare le competenze individuali della popolazione;

f) altre iniziative di interesse provinciale, previa valutazione dell’Assessorato sanità e politiche sociali.

4. Sono esclusi dai contributi gli enti strumentali alla provincia che svolgono istituzionalmente attività di cui all’art. 1, comma 1. Non sono inoltre accettate iniziative in contraddizione con gli obiettivi programmatori e di politica sanitaria dell’Assessorato sanità e politiche sociali.

5. Per le iniziative di cui al comma 3, già realizzate dall’Assessorato sanità e politiche sociali nell’ambito dei propri compiti istituzionali, è necessaria l’approvazione da parte dell’Ufficio distretti sanitari, di seguito denominato “ufficio competente“.

Articolo 2
Svolgimento e destinatari delle iniziative

1. Le iniziative di cui all’articolo 1, comma 3 devono essere principalmente dirette alle persone con patologie legate a disturbi del comportamento alimentare.

2. Le iniziative devono essere realizzate da “enti” operanti nell’ambito delle patologie legate a disturbi del comportamento alimentare in possesso dei requisiti stabiliti dal sistema provinciale di accreditamento.
Devono inoltre avere la sede legale sul territorio della Provincia di Bolzano, garantire orari per il pubblico almeno quattro giorni la settimana, consulenza telefonica e tramite e-mail, dimostrare di svolgere l’attività nell’ ambito dei disturbi alimentari di cui all’art. 1, comma 3 da almeno cinque anni, proporre un progetto strutturato e continuativo e non singole iniziative, disporre di personale con adeguata esperienza temporale e professionale in tale ambito. Gli “enti” devono dimostrare una collaborazione con la rete dei servizi, in particolare con la medicina di base, i ginecologi, i dentisti ed i servizi specialistici sanitari e sociali che già si occupano delle patologie legate a disturbi del comportamento alimentare e offrire i loro interventi nelle due lingue principali e garantire la presenza, anche su richiesta, su tutto il territorio provinciale.

3. Fino all’entrata in vigore del sistema provinciale di accreditamento si considerano “accreditati” gli enti iscritti negli appositi albi/registri provinciali, per interventi di cui all’art. 1 comma 3 nell’ambito delle patologie legate a disturbi del comportamento alimentare.

Articolo 3
Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Possono presentare domanda di contributo tutti gli “enti” con sede legale in provincia di Bolzano, i quali svolgono attività di cui all’articolo 1, comma 3.

2. La domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente deve essere presentata all’Ufficio distretti sanitari dell’Assessorato sanità e politiche sociali, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. La domanda ed i relativi allegati sono redatti sui moduli predisposti dall’ufficio competente.

4. La domanda di contributo deve essere affrancata con marca da bollo da Euro 14,62. Se l’ente è esente dall’imposta di bollo, deve essere indicato nella domanda.

5. La domanda e gli allegati di cui alle successive lettere b), c), d), e), g), h), i) del comma 6 devono essere in originale, con data, timbro e firma del presidente o rappresentante legale dell’ente che ha richiesto il contributo.

6. Alla domanda devono essere allegati:

a) statuto o all’atto costitutivo, entrambi in copiaconforme all’originale, qualora la domanda venga presentata per la prima volta o nel caso in cui siano state apportate modifiche o integrazioni;

b) breve relazione sulle attività dell’anno precedente;

c) breve relazione programmatica sull’attività prevista per l’anno in corso;

d) lista delle iniziative previste per le quali viene richiesto il contributo (modulo allegato A);

e) programma dettagliato di ogni iniziativa, che deve contenere (modulo allegato B):

- la descrizione il più possibile chiara ed esaustiva di ogni singola iniziativa, comprendente: i destinatari, gli obiettivi, il periodo di attuazione, il luogo e il modo di svolgimento,

- il preventivo di spesa dettagliato ed il piano di finanziamento riferiti ad ogni singola iniziativa,

f) dichiarazione relativa ad altri finanziamenti richiesti con specificazione della legge di riferimento, dell’iniziativa e dell’ammontare del contributo richiesto (modulo allegato C),

g) dichiarazione inerente alla ritenuta d’acconto (4per cento) relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ai sensi dell’articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche (modulo allegato D),

h) dichiarazione inerente alla posizione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) - (modulo allegato E).

Articolo 4
Contributo ordinario

1. Per le attività ed iniziative correnti ammesse, in quanto ambito di intervento sanitario prioritario, può essere concesso un contributo fino ad un massimo del novanta per cento delle spese riconosciute.

2. Il contributo determinato non può comunque essere superiore al costo totale del preventivo di spesa al netto di eventuali entrate proprie.

3. Il contributo concesso per una determinata iniziativa, ai sensi dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche, non é cumulabile con contributi previsti per le stesse spese della stessa iniziativa, da altre leggi provinciali.

4. I finanziamenti concessi per l’anno in corso non possono essere utilizzati nell’anno successivo.

Articolo 5
Contributo in conto capitale

1. Gli enti possono beneficiare di un contributo per lavori di manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a sedi dove viene svolta la attività di cui all’articolo 1, e per l’acquisto delle relative attrezzature tecniche ed arredamenti. La domanda di contributo in conto capitale può essere presentata in allegato alla domanda di contributo ordinario entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. I contributi in conto capitale sono concessi fino all’ammontare massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sulla base di preventivi di spesa redatti da ditte fornitrici degli arredamenti o delle attrezzature tecniche e che eseguono i lavori di manutenzione ordinaria.

Articolo 6
Esame delle domande

1. Le domande sono esaminate e valutate dall’ufficio competente in ordine cronologico di presentazione.

2. Per la valutazione di particolari iniziative, se ritenuto necessario, l’ufficio competente si riserva di avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

3. L’ufficio competente è autorizzato a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

4. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 3, gli enti devono regolarizzare, rettificare o integrare la documentazione stessa. In mancanza di risposta entro i termini fissati, la richiesta di contributo per l’iniziativa in questione si intende respinta.

5. Il responsabile del procedimento amministrativo verifica che l’attività oggetto del contributo richiesto sia rispondente alle finalità previste dal piano sanitario provinciale e che gli importi di spesa preventivati siano congrui rispetto ai rapporti economici correnti di mercato.

Articolo 7
Iniziative approvate o respinte

1. L’elenco delle iniziative respinte o accettate e quindi ammesse a contributo, è approvato con delibera della Giunta provinciale.

Articolo 8
Spese di funzionamento riconosciute

1. L'ufficio competente individua nei preventivi di spesa presentati, le spese riconosciute a contributo e stabilisce l’ammontare del contributo stesso. Vengono riconosciute come spese di funzionamento le seguenti spese:

a) spese per il personale dipendente e per i collaboratori (incluse le spese per la formazione, l'aggiornamento, la partecipazione a seminari, congressi, rimborsi spese e per l’attività di referente di cui alla delibera provinciale n. 4860 e successive modifiche);

b) spese di amministrazione e di organizzazione: canone di locazione e spese condominiali, bollette telefoniche, fax, fotocopie, cancelleria, assicurazioni, spese di pulizia, imposte;

c) spese per piccoli acquisti e manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchine e automezzi fino ad un valore massimo unitario di Euro 1.000,00. Non è consentito l’artificioso frazionamento delle spese anzidette allo scopo di sottoporle alla disciplina di cui al presente articolo;

d) spese di mass-media: pubblicità TV e radio, inserzioni sui giornali;

d) abbonamenti a riviste specializzate;

e) altre spese: le spese direttamente imputabili all’iniziativa, quali per esempio traduzione simultanea, traduzione di atti, noleggio materiale tecnico, stampa di manifesti, di opuscoli, di inviti, di programmi e relativa grafica.

2. Il contributo di cui al presente articolo può essere concesso soltanto se, dalla documentazione presentata, la Giunta provinciale ritiene che vi sia una giusta proporzione tra spese generali di funzionamento e numero e rilevanza delle attività svolte nell'anno di riferimento.

Articolo 9
Spese non riconosciute

1. Non sono in ogni caso riconosciute le seguenti spese:

a) onorari e compensi per gli associati o membri dell’istituzione o dell’organizzazione che richiede il contributo,

b) spese di investimento per acquisto di locali e autovetture,

c) spese per onorari, viaggio, vitto e alloggio per la parte eccedente il trattamento economico e di missione di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 4860 del 20.12.2004 e successive modifiche,

d) imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, per la parte scaricabile dall’istituzione o dalla organizzazione richiedente,

e) interessi passivi, interessi di mora e sanzioni amministrative,

f) deficit dell’anno precedente,

g) regali vari a relatori anche se questi si sono resi disponibili senza richiedere alcuna retribuzione,

h) pranzi e cene a volontari e/o a tirocinanti, così come spese di rappresentanza quali offerte, omaggi e similari,

i) materiali per addobbi, decorazioni, fiori, servizi fotografici e similari.

Articolo 10
Anticipo

1. In favore degli enti beneficiari di contributi ordinari ed in conto capitale, il direttore dell’ufficio competente dispone l’erogazione di un acconto fino al cinquanta per cento del contributo, dopo la approvazione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di assegnazione.

Articolo 11
Rendiconto

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello della concessione del contributo.

2. Il rendiconto è composto da:

a) elenco in duplice copia dei documenti di spesa per ogni singola iniziativa con indicazione del numero, della data e dell’importo,

b) documenti di spesa originali e quietanzati, con relativa copia, fino alla copertura dell’importo totale delle spese ammesse.

3. Tutti i documenti contabili devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, chiaramente riferibili alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo e intestati all’ente richiedente o al suo legale rappresentante o presidente.

Articolo 12
Saldo

1. Per il pagamento del saldo dei contributi devono essere distinte le spese per l’attività ordinaria, le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e per l’acquisto di arredamento ed attrezzature tecniche.

2. Il saldo dei contributi avviene alla presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

3. In ogni caso la documentazione deve giustificare una spesa non inferiore all’importo del contributo concesso. I documenti giustificativi delle spese devono essere stati emessi in data non anteriore all’anno in cui viene presentata la relativa domanda.

Articolo 13
Riduzione e restituzione del contributo

1. Qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per concedere il contributo a tutti i richiedenti, nella misura stabilita dagli articoli 4 e 5, sono soddisfatte con precedenza le domande di contributo relative alle attività considerate prioritarie in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2.
I contributi vengono ridotti in eguale misura percentuale per tutti gli altri richiedenti.

2. Qualora le iniziative ammesse a contributo non vengano realizzate, gli “enti” hanno l’obbligo di restituire all’amministrazione provinciale l’anticipo percepito per tali iniziative.

Articolo 14
Attività di controllo

1. L’ufficio competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, può effettuare controlli, anche attraverso sopralluoghi, sulla realizzazione e sull’efficacia delle attività e degli interventi finanziati e sulla destinazione dei finanziamenti concessi agli enti.

2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio effettuato da un apposito gruppo di controllo composto dal direttore della Ripartizione sanità o suo delegato, dal direttore dell’ufficio competente e da un funzionario della Ripartizione con funzioni di segretario.

3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale.

4. In caso di dichiarazioni non veritiere, presentate per ottenere illegalmente il contributo oppure un importo più elevato, all’ente richiedente viene revocata la concessione del contributo, fatte salve le disposizioni penali.
Gli importi eventualmente già pagati devono essere restituiti per intero.
Il richiedente é altresì sospeso dalla fruizione di ulteriori vantaggi economici ai sensi dell’articolo 2 bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Articolo 15
Pubblicazioni

1. Gli enti beneficiari di contributo si fanno carico di pubblicizzare adeguatamente, che le iniziative sono state sostenute economicamente dall’Assessorato sanità e politiche sociali (ad esempio: “Con il sostegno dell’Assessorato sanità e politiche sociali”).

Articolo 16
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano dalla data della loro approvazione da parte della Giunta provinciale.

 

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