(1) Al punto 1. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, dopo l’Ufficio statistiche (ASTAT) è inserito il seguente ufficio:
Ufficio Questioni linguistiche
- consulenza linguistica per l’Amministrazione provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo;
- revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell’Amministrazione provinciale che interessano la collettività, nonché traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza;
- cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri testi, nonché raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina;
- raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell’Amministrazione provinciale.
(2) Al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppressa la Ripartizione Avvocatura della Provincia.
(3) L’Art. 13, comma 4, del contratto di comparto 4 luglio 2002 non si applica agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura della Provincia a partire dal 2 febbraio 2013.
(4) Il contratto collettivo di comparto sull’individuazione e ascrizione dei profili professionali del personale provinciale del 8 marzo 2006 relativamente al profilo professionale legale è da intendersi integrato con le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.