(1) Agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura della Provincia sono assicurate la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
(2) Nel contratto di lavoro sono garantite l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato e dell’avvocata.
(3) Gli avvocati e le avvocate trattano i contenziosi e gli incarichi di consulenza loro assegnati e svolgono i compiti attinenti al proprio profilo professionale ai sensi delle disposizioni provinciali, in quanto compatibili.
(4) In caso di divergenza di opinioni nella trattazione degli affari, gli avvocati e le avvocate possono chiedere, presentando apposita relazione, di essere sollevati dalla trattazione del caso e sostituiti.
(5) Gli avvocati e le avvocate curano il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione.
(6) Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le avvocate e gli avvocati iscritti nell’elenco speciale sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.
(7) In caso di sciopero indetto dagli organismi rappresentativi dell’avvocatura, gli avvocati e le avvocate si rimettono alla decisione della controparte, salvaguardando in ogni caso gli interessi dell’amministrazione difesa.