(1) L’Avvocatura della Provincia è collocata nell’ambito della Segreteria Generale ed è posta alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. All’Avvocatura spettano le seguenti competenze:
(2) All’Avvocatura è preposto/proposta l’Avvocato/Avvocata della Provincia, cui compete coordinare le Aree funzionali e l’Ufficio di cui all’articolo 4 e assegnare loro i contenziosi, gli incarichi di consulenza e altri incarichi. L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia gestisce il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici di ripartizione, concorda gli obiettivi con il Direttore/la Direttrice generale e provvede agli adempimenti di cui all’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(3) L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia riferisce regolarmente al/alla Presidente della Provincia sull’attività svolta, presentando, se richiesto, apposite relazioni, e segnala prontamente le eventuali carenze legislative, le difficoltà interpretative e altre problematiche che emergono nel corso delle attività svolte.