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In vigore al: 21/11/2014

k') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 301)
Regolamento concernente l'organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 ottobre 2013, n. 44.

Art. 6 (Vigilanza)

(1) Coloro ai quali viene affidato il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanza devono presentare mensilmente alla Giunta provinciale un rapporto sugli interventi effettuati, fornendo i dati relativi ai tempi di volo, alla tipologia e al luogo di ciascun intervento, alla destinazione del trasporto e alla patologia del paziente. Nel rapporto dovranno essere indicati anche l'attività di addestramento concordata e svolta con l’equipaggio, le squadre del soccorso alpino o altre organizzazioni di soccorso, i voli di ricerca e i falsi allarmi.

(2) Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, è compito dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, di organizzare e gestire l’intero servizio di elisoccorso della Provincia di Bolzano, nonché di coordinare tutti i coinvolti e di accertarsi dell’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 5.

(3) Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, per le consulenze tecniche e l’appoggio professionale viene istituito un comitato tecnico, che periodicamente (almeno quattro volte all’anno o all’occorrenza) tratta le materie scelte relative al settore tecnico ed operativo. Il comitato è costituito dai responsabili delle varie organizzazioni, nonché da collaboratori scelti, che svolgono attività operativa nell’elisoccorso. I membri del comitato sono pertanto: due rappresentanti dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, il primario del servizio emergenza provinciale, rispettivamente un rappresentante del Bergrettungsdienst im AVS, del Soccorso Alpino CNSAS di Bolzano e dell’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca, nonché un rappresentante del servizio di elisoccorso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21. La presenza dei seguenti membri è facoltativa: soccorritori di volo e responsabili medici delle singole basi, la ditta appaltatrice (pilota o tecnico), un disponente della Centrale provinciale emergenza e l’amministratore della piazzola. La presidenza del comitato spetta al rappresentante dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, che è responsabile per la convocazione delle riunioni.

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