1. La gestione finanziaria del Centro è soggetta al riscontro del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio è nominato dalla Giunta provinciale e si compone di tre revisori, che possono essere scelti tra il personale provinciale. Il Collegio dei revisori rimane in carica per una legislatura provinciale, fino all’approvazione del conto consuntivo del quinto esercizio, e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
2. La composizione del Collegio è soggetta alla normativa provinciale vigente in materia di parità di genere. Almeno uno dei tre membri effettivi deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.
3. Ai membri del Collegio dei revisori spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.
4. Ai membri del Collegio dei revisori che non sono dipendenti dell’Amministrazione provinciale spetta inoltre un’indennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal Centro; tale indennità non può comunque eccedere il limite dello 0,075 per cento del totale complessivo delle spese previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del Centro. Per il/la Presidente del Collegio il predetto limite è aumentato del 50 per cento.