1. Il Comitato scientifico è nominato dal Direttore/dalla Direttrice del Centro, che lo presiede.
2. Compongono inoltre il Comitato scientifico:
a) due esperte/esperti scelti da terne di nominativi proposte dalle due organizzazioni di consulenza agricola più rappresentative in provincia;
b) un esperto/un’esperta scelto/scelta da una terna di nominativi proposta dall’unione degli agricoltori e coltivatori diretti più rappresentativa in provincia;
c) per specifici incarichi di ricerca afferenti alle attività del Centro, fino a cinque esperte ed esperti con comprovata esperienza scientifica, per la durata massima di tre anni.
3. Funge da verbalizzante del Comitato scientifico un/una dipendente del Centro oppure un/una dipendente della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.
4. In caso di impedimento, i membri del Comitato scientifico di cui al comma 1, lettere a) e b), possono farsi rappresentare con delega scritta da un dipendente o una dipendente della medesima struttura organizzativa.
5. Ai membri del Comitato scientifico di cui al comma 2, lettere a) e b) spettano i compensi di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.