1. Il Comitato di coordinamento si riunisce su convocazione del Direttore/della Direttrice del Centro ogniqualvolta questi/questa lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno. Il Comitato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) concorda le attività del Centro con la Giunta provinciale, l’Amministrazione provinciale e le altre amministrazioni o istituzioni operative in quest’ambito;
b) si occupa di questioni strategiche e propone nuove strategie;
c) promuove la collaborazione con istituzioni e organizzazioni aventi finalità simili, nonché con istituti universitari e privati, informandone il Direttore/la Direttrice e il Comitato scientifico;
d) si pronuncia sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo del Centro; essi vengono sottoposti all’approvazione della Giunta provinciale solo a fronte di un parere positivo del Comitato di coordinamento;
e) propone alla Giunta provinciale l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
f) si occupa di ulteriori questioni che il/la Presidente inserisce all’ordine del giorno.
2. In relazione ad argomenti specifici o per problemi particolari il Direttore/la Direttrice ha facoltà di invitare, di volta in volta, esperte ed esperti interni o esterni, ovvero rappresentanti di altre amministrazioni o istituzioni, a partecipare a titolo consultivo alle sedute del Comitato di coordinamento.
3. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della seduta, è inviato esclusivamente in via telematica, di regola sette giorni prima della data fissata e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima.
4. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale. Funge da verbalizzante un/una dipendente della ripartizione provinciale competente per l’agricoltura ovvero una persona dipendente o messa a disposizione del Centro.