1. Il Comitato di coordinamento è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni ed è composto da:
a) l’Assessore/Assessora provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale o un esperto/un’esperta designato/designata dalla Giunta provinciale come Presidente;
b) un/una dipendente della Ripartizione provinciale competente per l’agricoltura;
c) un/una dipendente della Ripartizione provinciale competente per le foreste;
d) un/una dipendente della Ripartizione provinciale competente per la formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica;
e) un/una dipendente della Ripartizione provinciale competente per le finanze;
f) un esperto/un’esperta scelto/scelta da una terna di nominativi proposta dalla Libera Università di Bolzano;
g) un membro scelto da una terna di nominativi proposta dall’unione degli agricoltori e coltivatori diretti più rappresentativa in provincia;
h) tre membri designati dall’Assessore/Assessora provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale;
i) il/la Presidente d’onore, se nominato/nominata;
j) il Direttore/la Direttrice del Centro con funzione consultiva.
2. I membri del Comitato di coordinamento, alla scadenza del mandato, possono essere riconfermati. Se durante il periodo di carica singoli membri del Comitato si dimettono o sono rimossi dal loro incarico, l’Assessore/Assessora provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale li sostituisce. I membri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il loro mandato, restano in carica fino alla scadenza del mandato dei loro predecessori. Se almeno metà dei membri si dimettono oppure sono rimossi anticipatamente dal loro incarico, l’intero Comitato di coordinamento decade.
3. La composizione del Comitato di coordinamento è soggetta alla normativa provinciale vigente in materia di parità di genere e deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, ferma restando la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.
4. Il Comitato di coordinamento elegge nel proprio seno un/una Vicepresidente.
5. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
6. Ai membri del Comitato di coordinamento spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio del Centro.