1. L’esercizio finanziario del Centro è annuale e coincide con l’anno solare.
2. Per le spese correnti o in conto capitale necessarie per il funzionamento del Centro possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. In caso di spese per progetti di ricerca pluriennali, affitti o altre spese correnti continuative e ricorrenti, l’impegno può anche estendersi a più esercizi a norma della consuetudine o se l’amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.
3. In caso di adozione del patto di stabilità, il Centro può adottare il sistema del saldo finanziario.
4. Le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere sottoposte all’approvazione della Giunta provinciale.
5. Il bilancio preventivo del Centro è inviato per l’approvazione alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
6. Il conto consuntivo è presentato per l’approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce. L’eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel successivo bilancio di previsione del Centro.
7. In quanto non disciplinato diversamente, si applicano le norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario e il conto consuntivo del Centro. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.