(1) I commi 1, 2, lettera Q2), 3, 4, 8 e 11 dell’articolo 1 della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.